RICHIESTA 5 PER MILLE: ACCESSO AI CONTRIBUTI 2021

 

Presentazione delle domande entro il 12 aprile 2021

 

Con il comunicato stampa dell’8 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i nuovi termini previsti per accedere al riparto del 5‰ da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Con la pubblicazione del D.P.C.M datato 23 luglio 2020 (G.U. n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille, cambiano dal 2021 le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati. Entro il prossimo 12 aprile 2021 vanno presentate le istanze di accreditamento per tutte le tipologie di beneficiari, ai fini del riparto del contributo del 5 per mille.

 

Soggetti beneficiari

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione esclusivamente:

- gli enti di nuova istituzione;

- o quelli non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS, APS, e delle associazioni/fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, nonchè delle ASD (elenco pubblicato dal CONI);

- degli enti della ricerca scientifica/sanitaria e dell’Università, pubblicato sul sito web del MIUR.

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha modificato i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille:

-         il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile (12 aprile 2021 in quanto il 10 è festivo), per tutte le tipologie di beneficiari;

-         è stato eliminato il doppio adempimento: domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, sostituiti dall’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento.

L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille deve contenere la domanda di iscrizione e l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente, sotto forma di atto notorio, relativa alla sussistenza dei requisiti.

 

Tempistica e rendicontazione

La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate, per gli enti del volontariato tramite l’apposito applicativo disponibile sul relativo sito internet o al CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche utilizzando l’apposito modulo e il software disponibile sul sito Internet del CONI / Agenzia delle Entrate.

 

ADEMPIMENTO

SCADENZA

Termine presentazione domanda d’iscrizione

12 aprile 2021

Pubblicazione elenco provvisorio iscritti

Agenzia Entrate e CONI pubblicano, sui rispettivi siti, gli elenchi provvisori per EDV e per le ASD

entro il 20 aprile 2021

Richiesta correzione domande

il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione

entro 30 aprile 2021

Pubblicazione elenco definitivo iscritti aggiornato

entro 10 maggio 2021

 

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

 

Disposizioni differite per il 2018, 2019 e 2020

Il decreto Cura Italia (art. 35, co. 3 e 3-bis del D.L. n. 18/2020) ha previsto che gli enti del terzo settore possono svolgere le attività correlate ai fondi del 5‰ IRPEF per il 2017 entro il 31.10.2020, esteso a 18 mesi (in luogo di 1 anno) per il 2020 il termine per la redazione del rendiconto della destinazione delle somme ricevute.

In un recente quesito il Ministero del Lavoro, con la nota 4.3.2021, n. 3142, è intervenuto in merito alla possibilità di differire i termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del 5‰ IRPEF relativi agli anni 2018 e 2019 e dei connessi obblighi di rendicontazione alla luce dell’impossibilità per molti enti di svolgere in condizioni normali le attività statuarie in conseguenza dell’emergenza COVID-19. In sostanza, le somme ricevute a titolo di 5‰ IRPEF relativamente agli anni 2018 e 2019 devono essere utilizzate e rendicontate entro i termini ordinari; gli enti beneficiari possono disporre di un tempo più ampio (ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate. Una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla percezione) gli enti dovranno inviare al Ministero il modello di rendicontazione dell’accantonamento con una relazione dettagliata delle spese.

 

Scelta del contribuente sulla destinazione del 5 per mille

Il contribuente ha la facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta Irpef al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di promozione sociale, o altre associazioni riconosciute nonché al sostegno delle attività sociali svolte dai Comuni di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, firmando in uno dei sette appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (mod. Redditi PF, mod. 730 o scheda allegata al mod. CU).

 

 

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

 

 

31/03/2021

 

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