PARTE LA CAMPAGNA DICHIARATIVA DEL 730/2020 PER I REDDITI 2019
E' disponibile il modello 730 precompilato
Dal 5 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi 730 precompilata dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730, oppure modificare il modello per dichiarare i redditi del 2019.
A seguito del Decreto Coronavirus emanato il 28 febbraio scorso, sono state apportate delle modifiche al calendario fiscale delle scadenze del modello 730 e con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire alcuni aspetti essenziali connessi all’assistenza fiscale.
Quella che si sta aprendo sarà una stagione diversa da tutte le altre, che pone problemi e opportunità inedite ai contribuenti ai primi passi della “fase-2” dell’emergenza sanitaria.
Novità sulle spese e oneri presenti
Con l’obiettivo di arrivare a 84 miliardi di oneri detraibili e deducibili già inseriti, per il 2019 si registra l’inserimento di tutte le spese mediche, transitate dal Sistema Tessera Sanitaria,a cui si sono aggiunte, tra le altre, i fisioterapisti, gli igienisti dentali, i logopedisti, i dietisti e i tecnici ortopedici. Inoltre, sono stati inseriti anche i contributi versati all’Inps da chi usa il libretto famiglia, ad esempio per la colf.
Restano confermati tutti gli altri bonus già precaricati negli anni scorsi, dagli interessi sul mutuo alla previdenza complementare. I dati sui redditi arrivano invece dalle certificazioni uniche, che i sostituti d’imposta hanno potuto trasmettere fino al 30 aprile, dopo la proroga concessa dal D.L. Liquidità.
Altre novità del modello
Con l’obiettivo di arrivare a 84 miliardi di oneri detraibili e deducibili già inseriti, per il 2019 si
Estensione utilizzo del 730 agli eredi
Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23.07.2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede, ma all’Agenzia delle Entrate soltanto online, o tramite Caf e professionisti.
Nuovo importo reddituale per i figli a carico
Dall’anno d’imposta 2019 è aumentato il limite di reddito complessivo affinché un figlio - di età non superiore a 24 anni - sia considerato a carico del genitore. Questa soglia è passata a 4mila euro, al lordo degli oneri deducibili. Creando così un doppio parametro: gli altri membri della famiglia e i figli da 25 anni in su, infatti, sono considerati fiscalmente a carico se nel 2019 hanno avuto un reddito entro la vecchia soglia di 2.840,51 euro (sempre al lordo degli oneri deducibili). In pratica, potrà succedere che qualche studente lavoratore, che nel 2018 non era più a carico dei genitori, torni ad esserlo nella dichiarazione di quest’anno relativa al 2019.
Spese di istruzione
Per i familiari a carico si alza l’importo massimo delle spese di istruzione detraibili. Il bonus del 19% si può calcolare su un ammontare di 800 euro (anziché 786, come nel 2019) per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute per frequentare scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (e non va confusa con quella riservata ai corsi universitari).
Pace contributiva
Nel modello dichiarativo 2020 arriva anche la “pace contributiva”, cioè il bonus fiscale per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Si tratta di una detrazione del 50% del costo sostenuto, che va divisa in cinque quote annuali di pari importo (nell’anno di pagamento della spesa e in quelli successivi). Quest’anno, dunque, si potrà di fatto detrarre la prima delle cinque rate annue.
Sport bonus
Va in dichiarazione lo sport bonus, cioè il credito d’imposta pari al 65% delle somme erogate nel 2019 in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici. Il bonus (riservato ai contribuenti identificati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019) è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile, e ripartito in tre quote annuali di pari importo. Anche in questo caso, nel 730/2020 potrà esserci la prima delle tre rate annue.
Credito imposta per bonifica ambiente e detrazione per colonnine di ricarica
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Per le spese sostenute dal 1.03.2019 al 31.12.2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a € 3.000,00 con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
Destinazione 8 per mille
C’è una piccola novità anche nella scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. Chi sceglierà di destinare la somma allo Stato potrà indicare una specifica finalità di utilizzo, anziché lasciarlo indistintamente all’Erario com’era fino all’anno scorso. La scelta è tra: fame nel mondo (1); calamità (2); edilizia scolastica (3); assistenza ai rifugiati (4); beni culturali (5). La si esprime inserendo il codice numerico indicato tra parentesi.
Modalità di accesso al precompilato
Le principali modalità di accesso al 730 precompilato sono:
- Fisconline: previa registrazione al sito delle Entrate, occorre inserire il codice fiscale, la password, il codice Pin e poi cliccare su «Accedi».
- pin Inps: nella pagina riservata agli utenti dei servizi online dell’Inps va inserito il codice fiscale e il Pin dispositivo dell’Inps; poi va selezionato il pulsante «Accedi».
- SPID sistema pubblico di identità digitale: chi ha già un’identità digitale Spid può utilizzare le credenziali del gestore e l’accesso alla dichiarazione precompilata avviene dalla pagina di login.
Modalità di compilazione e trasmissione
La precompilata - anche nel 2020 - consente di gestire il modello 730 che è possibile modificare ed inviare dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Come negli anni scorsi, infatti, l’accettazione del 730 precompilato senza modifiche, sia in modalità fai-dai-te, sia tramite un intermediario, esclude i controlli documentali soltanto sugli oneri comunicati al Fisco da soggetti terzi, ma non su eventuali redditi non trasmessi. Anche quest’anno, quando il 730 è presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, i controlli formali saranno svolti nei confronti dell’intermediario che ha apposto il visto.
Si allungano i tempi per i rimborsi
Poichè i Caf, i commercialisti e gli altri intermediari hanno più tempo per inviare le dichiarazioni (fino al 30 settembre), sono destinati ad allungarsi i tempi per i crediti da rimborsare; molti dipendenti e pensionati potrebbero cercare nelle prossime settimane di accelerare la consegna della documentazione, per avere i rimborsi del Fisco con le solite tempistiche del 730: nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto e settembre. Per contro, l’erogazione dei rimborsi potrebbe porre qualche problema di liquidità alle aziende.
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
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