RIPARTE LA CAMPAGNA DICHIARATIVA DEL 730/2021 PER I REDDITI DEL 2020
Dal 10 maggio è disponibile il modello 730 precompilato
Dal 10 maggio sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi 730 precompilata dal Fisco. A partire dal 19 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730, oppure modificare il modello per dichiarare i redditi del 2020.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo; può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi 2021.
Chi può utilizzare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2021 sono:
ú pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
ú persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità ecc.);
ú soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
ú sacerdoti della Chiesa Cattolica;
ú giudici costituzionali, parlamentari, consiglieri e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
ú persone impiegati in lavori socialmente utili;
ú lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, rivolgendosi:
- al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf) o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
ú personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2020 al mese di giugno dell’anno 2021;
ú produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770), dall’Irap e dall’Iva (volume affari inferiore a € 7.000,00).
Possono presentare il Mod. 730 i contribuenti anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, che nel 2020 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e indicata la lettera A nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Redditi che si possono dichiarare con il modello 730
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, percepiti nel 2020:
• redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co. / co.co.pro.);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, diversi da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali (es. occasionali);
• alcuni dei redditi diversi (plusvalenze su immobili o redditi da immobili esteri);
• alcuni dei redditi assoggettati a tassazione separata, indicati nella sez. II del quadro D.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori o i contribuenti deceduti, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni descritte.
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi, non legalmente o effettivamente separati, possiedono esclusivamente redditi indicati nei punti precedenti e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (entro il 30 settembre 2021).
Chi NON può utilizzare il modello 730
Non possono utilizzare il Mod. 730, ma devono presentare il modello Redditi 2021 P.F. le persone fisiche che nel 2020 hanno percepito:
* redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014 (da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno; fotovoltaiche oltre 260.000 kWh anno);
* redditi di impresa, anche in forma di partecipazione (soci);
* redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, anche in forma associata;
* redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (es. cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
* plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate o derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
* redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario.
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
* nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia;
* devono presentare anche solo una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap e sostituti di imposta Mod. 770 (esempio imprenditori agricoli non esonerati e venditori porta a porta);
* utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, diversi da quelli di cui al rigo G4;
* redditi da pensione erogati da soggetti esteri alle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza c.d. “impatriati”, in un comune del Mezzogiorno con popolazione inf. a 20.000 abitanti;
* devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato (RU del modello Redditi).
Altri redditi da dichiarare utilizzando il modello Redditi 2021 P.F.
I contribuenti che presentano il Mod. 730/2021 devono, altresì, presentare:
• il quadro RM del modello Redditi 2021 - Persone Fisiche
- se hanno percepito nel 2020 redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- se hanno percepito nel 2020 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- se nel 2020 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia o attività di noleggio occasionale di imbarcazioni, per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%.
Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2020. Presentando il modello 730 non è possibile usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria.
• il quadro RT del modello Redditi 2021 - Persone Fisiche
- se nel 2020 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate od altri redditi di natura finanziaria al fine di determinare e versare la relativa imposta sostitutiva, o anche se hanno realizzato minusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non qualificate.
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2020.
• il modulo RW del modello Redditi 2021 - Persone Fisiche se nel 2020 hanno detenuto investimenti all’estero o attività di natura finanziaria e per il calcolo dell’IVIE e IVAFE.
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati nei modi e nei termini previsti per il modello Redditi P.F. 2021.
Chi NON è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi
E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (né il 730, né il modello Redditi) chi nel 2020 ha:
û solo redditi dei fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) e altri fabbricati non locati, purchè non situati nello stesso comune di abitazione;
û solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
û solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) e altri fabbricati non locati, purchè non situati nello stesso comune di abitazione;
û solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti di imposta, se interamente conguagliati;
û solo redditi esenti (rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, indennità, assegni erogati ad invalidi, sussidi, pensioni sociali);
û solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui Bot o altri titoli del debito pubblico);
û solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o interessi attivi di c/c o postali.
Casi di esonero per limiti di reddito:
û solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un importo complessivo non superiore a € 500,00;
û un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinente, non superiore a € 8.000,00 nel quale concorrono un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non siano state operate ritenute;
û un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinente, non superiore a € 8.000,00 nel quale concorrono altri redditi e la pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non siano state operate ritenute;
û solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a € 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad € 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
û un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinente, non superiore a € 8.000,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto al coniuge, ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
û redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensioni e altri) per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a € 4.800,00 (senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze);
û redditi da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a € 30.658,28;
û i contribuenti per i quali l’imposta lorda, corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera € 10,33 e non obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Modalità di accesso al precompilato
Le principali modalità di accesso al 730 precompilato sono:
- Fisconline: previa registrazione al sito delle Entrate, occorre inserire il codice fiscale, la password, il codice Pin e poi cliccare su «Accedi».
- pin Inps: nella pagina riservata agli utenti dei servizi online dell’Inps va inserito il codice fiscale e il Pin dispositivo dell’Inps; poi va selezionato il pulsante «Accedi».
- SPID sistema pubblico di identità digitale: chi ha già un’identità digitale Spid può utilizzare le credenziali del gestore e l’accesso alla dichiarazione precompilata avviene dalla pagina di login.
Modalità di compilazione e trasmissione
La precompilata consente di gestire il modello 730 che è possibile modificare ed inviare dal 19 maggio e fino al 30 settembre. Come negli anni scorsi, infatti, l’accettazione del 730 precompilato senza modifiche, sia in modalità fai-dai-te, sia tramite un intermediario, esclude i controlli documentali soltanto sugli oneri comunicati al Fisco da soggetti terzi, ma non su eventuali redditi non trasmessi. Anche quest’anno, quando il 730 è presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, i controlli formali saranno svolti nei confronti dell’intermediario che ha apposto il visto.
Altri articoli sull’argomento
IL MODELLO 730/2021 PRECOMPILATO
04/05/2021