LE NOVITA’ DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 2020

 

Modello 730 precompilato 2021 e modello Redditi PF 2021

 

Con il provvedimento del 15 gennaio 2021, prot. 13104/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il Modello 730/2021 che sarà reso disponibile a partire dal 30 aprile 2021 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata. Come di consueto, la dichiarazione precompilata riguarda sia il Modello 730 che il Modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

 

Ci sono alcune novità riguardo ai dati che i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere sia al Sistema Tessere Sanitaria (per le spese sanitarie) sia all’Anagrafe tributaria (per le altre spese). Novità che incidono sia sulle tempistiche (che sono cambiate rispetto allo scorso anno), sia sulla tipologia di dati da trasmettere.

 

Novità per spese e oneri

Quest’anno la dichiarazione presenta alcune novità che possono essere così sintetizzate:

• riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;

• detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;

• detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

• credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;

credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020, il restante 20% del costo sostenuto potrà essere fruito come detrazione d’imposta;

riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: dal 2020 la L. di Bilancio (art. 1, co. 629, L. 160/2019) ha disposto che l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. In particolare:

 

Detrazioni con pagamenti tracciati

Sempre in tema di novità, si ricorda che nel modello 730/2021 le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale nella misura del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile. Occorre, dunque, che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili. Fanno eccezione le spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale, che possono essere detratte anche se pagate in contanti.

Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

 

Modello precompilato

Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod. 730. A partire dal 30 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione on line la dichiarazione precompilata.

Il contribuente può accettarla così com’è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, può delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Le principali modalità di accesso al 730 precompilato sono:

- Fisconline: previa registrazione al sito delle Entrate, occorre inserire il codice fiscale, la password, il codice Pin e poi cliccare su «Accedi».

- pin Inps: nella pagina riservata agli utenti dei servizi online dell’Inps va inserito il codice fiscale e il Pin dispositivo dell’Inps; poi va selezionato il pulsante «Accedi».

- SPID sistema pubblico di identità digitale: chi ha già un’identità digitale Spid può utilizzare le credenziali del gestore e l’accesso alla dichiarazione precompilata avviene dalla pagina di login.

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non vengono sottoposti al controllo documentale.

Il contribuente, in ogni caso, è libero di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il Mod. 730 o il Mod. Redditi PF.

 

Il calendario del modello 730/2021

Sotto un profilo temporale, le date da tenere d’occhio sono le seguenti:

- entro l’8 febbraio 2021 sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, da parte delle ASL, delle strutture ospedaliere e sanitarie e dai medici, infermieri, radiologi, psicologi, ostetriche, parafarmacie, ottici e professionisti del comparto della sanità (biologi, fisioterapisti, podologi, ecc.), i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta;

- entro il 16 marzo 2021 la consegna della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta;

- dal 30 aprile 2021 il nuovo modello 730/2021 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

- il 15 giugno 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2021;

- il 29 giugno 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2021;

- il 23 luglio 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2021;

- il 15 settembre 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2021 al 31 agosto 2021;

- il 30 settembre 2021, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2021. Sempre entro il 30 settembre va presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente.

 

Si allungano i tempi per i rimborsi

Considerata la scadenza ultima del 30 settembre, sono destinati ad allungarsi i tempi per i crediti da rimborsare; molti dipendenti e pensionati potrebbero cercare di accelerare la consegna della documentazione, per avere i rimborsi del Fisco con le solite tempistiche del 730: nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto e settembre. Per contro, l’erogazione dei rimborsi potrebbe porre qualche problema di liquidità alle aziende.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

 

 

18/02/2021

 

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