IL MODELLO 730/2022 PRECOMPILATO

 

Le scadenze per la dichiarazione dei redditi del 2021

 

Il termine ordinario del 30 aprile è stato differito al 23 maggio 2022, data in cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata con l’anno 2021, consentendone la visualizzazione. Il cambio del calendario fa slittare di un mese in avanti la prima data utile per ottenere i rimborsi Irpef.

 

La proroga si è resa necessaria a causa dei nuovi termini per la trasmissione delle spese sanitarie, fissato al 8 febbraio; è scaduto il 16 marzo il termine per l’invio delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d’imposta, mentre le comunicazioni da parte dei condomìni, per le spese detraibili sulle parti comuni, possono essere trasmesse entro il 7 aprile e le opzioni per la comunicazione dei bonus sulla casa entro il 29 aprile p.v.

 

Novità per i redditi del 2021

Nel 730 di quest’anno trovano spazio alcune nuove agevolazioni. La prima è il bonus per l’acquisto della prima casa da parte di chi non ha ancora compiuto 36 anni e ha un reddito Isee inferiore a 40.000 euro. Infatti, al rigo G8, nella sezione dedicata ai crediti d’imposta si indica il credito che è stato maturato da chi ha comprato una casa nuova da un’impresa, pagando l’Iva. Il bonus prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in sede di acquisto ma se si è soggetti al pagamento dell’iva non è possibile passare dallo sconto diretto dell’imposta. L’iva pagata quindi, andrà indicata nel 730 e verrà scalata dalle imposte dovute.

La seconda è i bonus acqua potabile riconosciuto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il miglioramento delle acque del rubinetto. Infatti, tramite la dichiarazione dei redditi è riconosciuto un credito pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di mille euro a unità immobiliare. Se questi sistemi sono stati acquistati per esser installati in più case, occorre compilare un rigo per ognuna.

Brutte notizie invece per chi possiede più di quattro immobili che concede in affitto con il sistema delle locazioni brevi; dal 2021 non è più possibile usufruire del regime agevolato della cedolare secca, che, lo ricordiamo, prevede la tassazione sostitutiva con un’aliquota fissa del 21% sul reddito prodotto dalle locazioni, se si affittano per brevi periodi più di 4 immobili. Chi si trova in questa condizione deve utilizzare il modello Redditi perché rientra nel regime del reddito d’impresa e, di conseguenza, è escluso dall’ambito di applicazione del modello 730.

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LE NOVITA’ DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 2021

 

Come accedere al modello 730 precompilato

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.

Il contribuente può consultare la dichiarazione precompilata in vari modi:

- direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. Da ricordare che il sostituto d’imposta può accedere ai documenti solo se dal Mod. 770 Semplificato, relativo all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata. Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno 2021, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2022, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2021.

In tal caso, il contribuente può presentare il Mod. 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata. Inoltre, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

 

Le informazioni contenute nel 730 precompilato

Nella dichiarazione precompilata sono già presenti diversi dati: dai redditi indicati nelle certificazioni uniche alle spese sanitarie e universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e tutti i bonus previsti sulla casa, fino agli interessi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale.

Sono, in pratica, tutte le informazioni che i “soggetti terzi” hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che ricordiamo essere:

- i dati reddituali del sostituto d’imposta, con la CU;

- le spese sanitarie e relativi rimborsi; le spese veterinarie;

- gli interessi passivi sui mutui in corso; i premi assicurativi;

- i contributi previdenziali e assistenziali; i contributi versati per lavoratori domestici;

- le spese universitarie e relativi rimborsi;

- le spese funebri;

- i contributi versati alla previdenza complementare;

- i bonifici riguardanti le spese per interventi sulla casa che beneficiano dei vari bonus;

- le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico e superbonus su parti comuni condominiali;

- i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale;

- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

- i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso;

- le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica sempreché siano state comunicate in quanto l’invio è facoltativo.

 

Detraibili solo le spese mediche tracciabili

Si ricorda come dal 2020, la predisposizione della dichiarazione precompilata nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’unica eccezione è costituita dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che possono essere detratte anche pagate in contanti.

 

Tabella riassuntiva

Si analizzano di seguito le principali caratteristiche della dichiarazione precompilata.

 

 

 

 

 

 

 

Contribuenti che accedono alla dichiarazione precompilata

Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i contribuenti che sono titolari di:

  • redditi di lavoro dipendente o di pensione;
  • redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) e l).

Si tratta dei soggetti in possesso dei requisiti per presentare il modello 730.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 23 maggio 2022 e i contribuenti potranno accedervi:

  • direttamente online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale);
  • conferendo apposita delega a un Caf o a un professionista abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione delle dichiarazioni

Per elaborare il 730 precompilato l'Agenzia delle Entrate utilizza:

  • informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (es: dichiarazione dell'anno precedente e versamenti effettuati);
  • dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (es: banche, assicurazioni, enti previdenziali, struttura sanitarie ed altri soggetti, che hanno effettuato la trasmissione dei dati entro febbraio/marzo);
  • dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (relative, per esempio, a redditi di lavoro dipendente e assimilati, oppure a compensi per attività occasionali di lavoro autonomo), trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda in particolare le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, la dichiarazione precompilata conterrà i dati relativi, ad esempio, ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir;
  • spese mediche e sanitarie;
  • spese su recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismica e bonus verde;
  • ... molte altre ancora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e scadenze

Il 730 precompilato potrà essere accettato oppure modificato dal contribuente (rettificando e/o integrando i dati predisposti dall'Agenzia delle Entrate).

Il contribuente potrà presentare la dichiarazione precompilata, entro il termine del 30 settembre 2022:

  • direttamente all'Agenzia delle Entrate, trasmettendola in via telematica;
  • al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
  • a un Caf o a un professionista abilitato, presentando anche la relativa documentazione.

Come specificato dalla scheda informativa predisposta dall'Agenzia delle Entrate, tali termini costituiscono anche il termine per:

  • consegnare ai contribuenti la dichiarazione elaborata da sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati;
  • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ai sostituti d'imposta, ai Caf e ai professionisti abilitati.

Qualora dalla dichiarazione emerga un debito, il pagamento dovrà comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'Irpef.

I coniugi e le copie unite civilmente, in presenza dei requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione congiunta, potranno congiungere le proprie dichiarazioni.

 

 

 

 

 

 

Opzione per la dichiarazione ordinaria

I contribuenti che non accederanno al 730 precompilato avranno in ogni caso la possibilità di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

A tal proposito, la relazione illustrativa specifica ulteriormente che il contribuente, qualora decida di non avvalersi della dichiarazione precompilata, potrà utilizzare, in alternativa:

  • il modello Redditi Persone Fisiche;
  • il modello 730 autonomamente compilato, presentandolo al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato entro il 30 settembre 2022.

Qualora il modello 730 autonomamente compilato venga presentato a un Caf o a un professionista abilitato, troveranno però in ogni caso applicazione le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità di cui agli artt. 5, comma 3 e 6 del Decreto.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

06/04/2022

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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