IL MODELLO 730/2024 PRECOMPILATO

 

Le scadenze per la dichiarazione dei redditi del 2023

 

La dichiarazione precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati sarà a disposizione in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 30 aprile. Il modello del 2024, relativo ai redditi del 2023, va presentato entro la scadenza del 30 settembre.

 

I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Sostanzialmente dal 2024 per dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi sarà elaborata online tramite un percorso guidato attraverso i dati già presenti a sistema, non si dovranno inserire codici, già precompilati dalla Agenzia.

Il contribuente non dovrà più inserire i dati all’interno dei campi del modello dichiarativo, ma accedendo direttamente ai singoli dati in possesso dell’Agenzia, potrà confermarli o modificarli singolarmente.

Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Novità per i redditi del 2023

Tra le principali novità introdotte nel modello 730 per l’anno 2024 sono:

- Ampliamento della platea di utilizzo del modello 730: è possibile utilizzare il 730/2024 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali era precedentemente necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare:

a)      comunicazione dei dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni;

b)     dichiarazione di determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;

c)      adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, determinando le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE, e Imposta cripto-attività).

- Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.

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LE NOVITA’ DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL 2023

 

Come accedere al modello 730 precompilato

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.

Il contribuente può consultare la dichiarazione precompilata in vari modi:

- direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato, devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. Da ricordare che il sostituto d’imposta può accedere ai documenti solo se dal Mod. 770, relativo all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata. Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno 2023, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2024, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2023.

In tal caso, il contribuente può presentare il Mod. 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata. Inoltre, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

 

Le informazioni contenute nel 730 precompilato

Nella dichiarazione precompilata sono già presenti diversi dati: dai redditi indicati nelle certificazioni uniche alle spese sanitarie e universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e tutti i bonus previsti sulla casa, fino agli interessi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale.

Sono, in pratica, tutte le informazioni che i “soggetti terzi” hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che ricordiamo essere:

- i dati reddituali del sostituto d’imposta, con la CU;

- le spese sanitarie e relativi rimborsi; le spese veterinarie;

- gli interessi passivi sui mutui in corso; i premi assicurativi;

- i contributi previdenziali e assistenziali; i contributi versati per lavoratori domestici;

- le spese universitarie e relativi rimborsi;

- le spese funebri;

- i contributi versati alla previdenza complementare;

- i bonifici riguardanti le spese per interventi sulla casa che beneficiano dei vari bonus;

- le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico e superbonus su parti comuni condominiali;

- i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale;

- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

- i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso;

- le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

 

Detraibili solo le spese mediche tracciabili

Si ricorda come dal 2020, la predisposizione della dichiarazione precompilata nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’unica eccezione è costituita dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che possono essere detratte anche pagate in contanti.

 

Tabella riassuntiva

Si analizzano di seguito le principali caratteristiche della dichiarazione precompilata.

 

 

 

 

 

 

 

Contribuenti che accedono alla dichiarazione precompilata

Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i contribuenti titolari di:

  • redditi di lavoro dipendente o di pensione;
  • redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) e l).

Si tratta dei soggetti in possesso dei requisiti per presentare il modello 730.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 30 aprile 2024 e i contribuenti potranno accedervi:

  • direttamente online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale);
  • conferendo apposita delega a un Caf o a un professionista abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione delle dichiarazioni

Per elaborare il 730 precompilato l'Agenzia delle Entrate utilizza:

  • informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (es: dichiarazione dell'anno precedente e versamenti effettuati);
  • dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (es: banche, assicurazioni, enti previdenziali, struttura sanitarie ed altri soggetti, che hanno effettuato la trasmissione dei dati entro febbraio/marzo);
  • dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (relative, per esempio, a redditi di lavoro dipendente e assimilati, oppure a compensi per attività occasionali di lavoro autonomo), trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda in particolare le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, la dichiarazione precompilata conterrà i dati relativi, ad esempio, ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir;
  • spese mediche e sanitarie;
  • spese su recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismica e bonus verde;
  • ... molte altre ancora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e scadenze

Il 730 precompilato potrà essere accettato oppure modificato dal contribuente (rettificando e/o integrando i dati predisposti dall'Agenzia delle Entrate).

Il contribuente potrà presentare la dichiarazione precompilata, entro il termine del 30 settembre:

  • direttamente all'Agenzia delle Entrate, trasmettendola in via telematica;
  • al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
  • a un Caf o a un professionista abilitato, presentando anche la relativa documentazione.

Come specificato dalla scheda informativa predisposta dall'Agenzia delle Entrate, tali termini costituiscono anche il termine per:

  • consegnare ai contribuenti la dichiarazione elaborata da sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati;
  • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ai sostituti d'imposta, ai Caf e ai professionisti abilitati.

Qualora dalla dichiarazione emerga un debito, il pagamento dovrà comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'Irpef.

I coniugi e le copie unite civilmente, in presenza dei requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione congiunta, potranno congiungere le proprie dichiarazioni.

 

 

 

 

 

 

Opzione per la dichiarazione ordinaria

I contribuenti che non accederanno al 730 precompilato avranno in ogni caso la possibilità di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

A tal proposito, la relazione illustrativa specifica ulteriormente che il contribuente, qualora decida di non avvalersi della dichiarazione precompilata, potrà utilizzare, in alternativa:

  • il modello Redditi Persone Fisiche;
  • il modello 730 autonomamente compilato, presentandolo al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato.

Qualora il modello 730 autonomamente compilato venga presentato a un Caf o a un professionista abilitato, troveranno però in ogni caso applicazione le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità di cui agli artt. 5, comma 3 e 6 del Decreto.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

06/04/2024

 

www.studioansaldi.it

 

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