DETASSATI GLI AUMENTI DI CAPITALE PROPRIO ESEGUITI NEL 2021

 

ACE ordinaria e super ACE per gli incrementi di capitale nel 2021

 

Il D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), pubblicato in G.U. n. 123 del 25 maggio, introduce una maggiorazione dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), limitata all’anno d’imposta 2021, per le variazioni in aumento del capitale proprio nella misura del 15%, anziché dell’1,3%.

 

Il provvedimento introduce un meccanismo di potenziamento dell’ACE sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021 (apporti dei soci in denaro o accantonamento dell’utile a riserva) e l’aiuto consiste in una deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio, per incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.

 

Soggetti interessati alle due ACE

L’ACE ordinaria e la super ACE spettano alle società di capitali nonché alle società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria.

Ai fini della determinazione dell’agevolazione, il coefficiente applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio, ossia alla differenza tra gli incrementi (ad esempio, conferimenti in denaro, accantonamento degli utili a riserva, rinunce ai crediti, compensazione di crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale, ecc.) e i decrementi (distribuzione riserve di utili, devoluzione di capitale / riserve di capitale) è così differenziato:

- per l’ACE ordinaria è pari all’1,3%;

- per la super ACE è pari al 15%.

 

Determinazione dell’agevolazione

Per determinare l’ACE ordinaria le variazioni in aumento dal capitale proprio al 31.12.2020 rispetto a quello esistente al 31.12.2010 è soggetta al limite del patrimonio netto dell’esercizio di riferimento (eccedenza della variazione in aumento del capitale proprio 2021 rispetto a quello 2020).

Per determinare la super ACE rilevano le variazioni in aumento dal capitale proprio per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Di conseguenza il rendimento nozionale, ossia l’importo sul quale applicare il coefficiente del 15%, corrisponde con la variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021, a prescindere dall’ammontare del patrimonio netto al 31.12.2021.

La super ACE spetta quindi anche in presenza di un patrimonio netto negativo.

 

Incrementi di capitale proprio

Per individuare gli incrementi di capitale proprio, ai fini di determinare l’ACE ordinaria, rilevano i conferimenti in denaro, dalla data del versamento, la rinuncia ai crediti, dalla data dell’atto di rinuncia e la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione del capitale sociale, dalla data in cui ha effetto la compensazione. Si applica quindi il principio del pro rata temporis, ovvero il ragguaglio alla data in cui si è verificato l’evento e la chiusura dell’esercizio.

Esempio: un conferimento di denaro effettuato l’1.7 rileva per il 50% dell’intero ammontare.

Gli incrementi di capitale proprio, ai fini di determinare la super ACE, rilevano invece a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

Esempio: i conferimenti in denaro / rinuncia ai crediti / compensazione di crediti non è richiesto alcun ragguaglio e l’incremento rileva, fin da subito, per l’intero ammontare. Per i soggetti IRES, il risparmio derivante può arrivare fino a 36 mila euro (il 24% del 15%) per ogni milione di euro di maggior patrimonio, con un massimo di 180 mila euro.

 

Modalità di fruizione

L’ACE ordinaria può essere utilizzata tramite una deduzione dal reddito complessivo netto. L’agevolazione spettante per il 2021 è pertanto utilizzabile in sede di modello Redditi 2022. Soltanto l’eventuale eccedenza, in luogo del riporto ai periodi d’imposta successivi, può essere “trasformata” in un credito d’imposta, ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabile in compensazione dell’IRAP.

Per la super ACE, oltre alla deduzione dal reddito, può essere fruita anche come credito d’imposta in compensazione, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con l’aliquota del soggetto valida per il 2020, a partire dal giorno successivo a quello del versamento dell’aumento di capitale o dell’accantonamento dell’utile a riserva.

Il credito d’imposta può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si mettono a confronto le due agevolazioni:

 

 

ACE ordinaria

Super ACE

 

Incrementi di capitale

Rilevano pro rata temporis mediante ragguaglio in base alla data del conferimento / rinuncia / compensazione crediti.

Rilevano per l’intero ammontare dall’inizio del periodo d’imposta e non è richiesto alcun ragguaglio.

 

 

 

Variazioni rilevanti

Variazione in aumento del capitale proprio 31.12.2020 rispetto a quello

2010. Eccedenza rispetto a € 5 milioni della variazione in aumento del capitale proprio 2021 rispetto a quello 2020.

Variazione in aumento del capitale proprio 2021 rispetto a quello 2020 fino a € 5 milioni.

Coefficiente

1,3%

15%

 

 

11/10/2021

 

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