ABROGAZIONE DEI VOUCHER E MODIFICA NELLA RESPONSABILITA’ DEGLI APPALTI
Utilizzo consentito fino al 31 dicembre 2017
Il Decreto Legge n. 25/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2017, ha disposto l’abrogazione dei voucher e le modifiche in materia responsabilità solidale nei contratti di appalto.
Il decreto, che dovrà essere convertito in legge, è in vigore dal 17 marzo 2017 e abroga la disciplina del lavoro accessorio, consentendo l’utilizzo dei voucher richiesti entro il 17 marzo 2017, che possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Utilizzo dei voucher
Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2017 il Decreto Legge n. 25/2017, il quale dispone l’eliminazione totale dei voucher definiti dagli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 81/2015.
Dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio.
E’ previsto un periodo transitorio, in scadenza il 31/12/2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure, i buoni lavoro già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto ma non ancora utilizzati.
Contratti di appalto
Le modifiche legislative in materia di appalto sono contenute nell’art. 2 il quale riporta le modifiche all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Riportiamo il comma 2 modificato:
"((...)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25)).((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25)). Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali."
Riassumendo il committente è obbligato in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, riferiti al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Viene quindi meno:
- la possibilità per i CCNL di individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità degli appalti;
- il beneficio a favore del committente della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e subappaltatori;
- la previsione secondo cui il committente che avesse effettuato i pagamenti nei confronti dei lavoratori fosse tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta.
Considerazioni
La fretta del Governo potrebbe avere un impatto fortissimo su alcuni settori produttivi dove il voucher era molto utilizzato - in maniera regolare e trasparente - per gestire attività occasionali e sporadiche.
Uno strumento alternativo sarebbe il ricorso al lavoro intermittente, anche se questa scelta metterebbe fuori gioco tutte le persone di età compresa tra i 24 e 55 anni.
Anche le famiglie, dopo l’abolizione dei voucher, si troveranno totalmente spiazzate per i servizi domestici, quali baby sitter, insegnante per le ripetizioni scolastiche, oppure a una badante occasionale. Queste famiglie dovranno, infatti, trovare subito un esperto capace di aiutarle a scegliere e redigere un contratto di lavoro, formalizzare l’accordo con il collaboratore e poi gestire una lunga lista di adempimenti (dalle comunicazioni obbligatorie alla busta paga).
E facile immaginare che a fronte di nuove incombenze e nuovi adempimenti, qualcuno faccia ricorso al lavoro nero, pagando le poche decine di euro dovute per la prestazione e mettendosi alle spalle l’enorme e incomprensibile carico di burocrazia che il decreto del Governo ha deciso di caricargli sulle spalle.
Se l’obiettivo annunciato era quello di mettere fine agli abusi, questa ottimistica previsione si rileverà poco efficace, in quanto chi adottava pratiche elusive tramite il voucher, si sposterà facilmente su altri strumenti, arrivando allo stesso risultato.
L’abrogazione del lavoro accessorio, decisa in fretta e senza un adeguato regime transitorio, è destinata a creare grandi problemi alle imprese e alle famiglie che usavano regolarmente lo strumento e non avrà alcun reale effetto nell’azione di contrasto degli abusi.
21/03/2017