L’ACCONTO IVA 2019 DEL 27 DICEMBRE
L'ultimo versamento del corrente anno
Venerdì 27 dicembre 2019 i soggetti Iva (ditte individuali, società di persone / capitali, lavoratori autonomi, ecc.), dovranno effettuare il pagamento dell’acconto Iva per l’anno 2019, che potrà poi essere scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il corrente mese di dicembre o nel quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali.
Come di consueto, per la determinazione dell’acconto sono utilizzabili tre metodi alternativi di calcolo:
Ø il metodo storico in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
Ø il metodo previsionale sulla stima dell’ultimo mese o trimestre dell’anno;
Ø il metodo analitico delle operazioni effettuate al 20 dicembre dell’anno.
Metodi di calcolo
I contribuenti possono scegliere fra tre metodi di calcolo dell’acconto: storico, previsionale e analitico.
Ø Il metodo storico determina l’acconto da versare nella misura dell’88% dell’Iva a debito risultante rispettivamente dalla liquidazione del mese di dicembre 2018, per i contribuenti mensili; dalla Dichiarazione Annuale relativa al periodo d’imposta 2018, per i contribuenti trimestrali per opzione; dalla liquidazione del quarto trimestre 2018, per i contribuenti trimestrali, in base all’art. 74, co. 4 del D.P.R. 633/72.
Ø Il metodo previsionale determina l’acconto da versare nella misura dell’88% dell’Iva che si prevede di versare rispettivamente: per il mese di dicembre 2019, per i contribuenti mensili; a saldo, in sede di Dichiarazione Annuale per l’anno 2019, per i contribuenti trimestrali per opzione; per il quarto trimestre 2019, per i contribuenti trimestrali di cui all’art. 74, co. 4, del D.P.R. 633/72.
Ø Il metodo analitico determina l’acconto nella misura del 100% dell’imposta a debito derivante da un’apposita liquidazione, effettuata al 20 dicembre 2019, che tiene conto: delle operazioni attive e passive registrate nei registri acquisti e vendite, per il periodo 1° dicembre - 20 dicembre per i contribuenti mensili; delle operazioni attive e passive registrate nei registri acquisti e vendite, per il periodo 1° ottobre - 20 dicembre per i contribuenti trimestrali; delle operazioni poste in essere, ma non ancora fatturate o registrate, relative al periodo 1° novembre - 20 dicembre; delle operazioni intracomunitarie da cui, per il reverse charge, deriva un’imposta a debito.
Soggetti esclusi
Casi di esonero dal versamento dell’acconto Iva:
û soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno 2019;
û soggetti cessati prima del 30 novembre (se mensili) o del 30 settembre (se trimestrali) 2019;
û soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
û soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2019 risulta un’eccedenza a credito;
û soggetti nel regime dei “minimi” di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/11 o soggetti che nel corso del 2019 sono usciti dal regime dei minimi;
û applicano - dal 2019 - il regime forfetario per imprese e professionisti di piccole dimensioni (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89);
û soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a € 116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di € 103,29;
û soggetti che applicano un regime Iva “particolare”: produttori agricoli esonerati, associazioni sportive dilettantistiche, che esercitano attività di intrattenimento spettacoli e giochi;
û soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
Modalità di versamento
L’acconto si versa in unica soluzione tramite modello di pagamento F24 on-line, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:
· 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
· 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.
L’importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito che risulta:
· per i mensili: dalla liquidazione del mese di dicembre 2019, da versare entro il prossimo 16 gennaio 2020;
· per i trimestrali per opzione: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2019 (ottobre-novembre-dicembre), da versare entro il prossimo 16 marzo 2020;
· per i trimestrali speciali: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2019 (ottobre-novembre-dicembre), da versare entro il prossimo 17 febbraio 2020.
Casi particolari
In alcuni casi, il versamento dell’acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:
Æ nel caso di contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
Æ nel caso di liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:
4 in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
4 nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;
Æ nel caso di operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.
Æ P.A. che applicano split payment: i soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti che risultino identificati agli effetti dell’Iva, nell’effettuazione del versamento dell’acconto Iva devono tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’Erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. In particolare, i soggetti che versano l’imposta separatamente devono effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l’acconto Iva va calcolato su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo.
Conseguenze penali
A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 è stato aumentato da € 50.000 a € 250.000 l’importo dell’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale, con rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
L’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000, nella versione in vigore dal 22 ottobre 2015, come modificato dall’articolo 8 del D.Lgs. 158/2015, dispone che «è punito con reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila per ciascun periodo d’imposta». La nuova norma vale anche per il passato, con la conseguenza che vi sarà l’estinzione dei procedimenti pendenti in cui è stato contestato l’omesso versamento di Iva di importo superiore al vecchio limite di 50mila euro, ma inferiore al nuovo limite di 250mila euro. Il momento nel quale si consuma il reato è individuato nell’omesso versamento dell’Iva, cioè entro il 27 dicembre. La sanzione penale è perciò applicabile ai reati di omesso versamento di importo superiore a 250mila euro consumati entro il 27 dicembre 2019 e relativi al 2018, che risulta dalla Dichiarazione annuale, modello Iva 2019, presentata entro il 30 aprile 2019 in via telematica.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Versamenti tardivi e ravvedimento operoso
Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto, è attualmente prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, alla luce dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. In virtù delle modifiche introdotte dalla L. 90/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha previsto la riduzione dal 30% al 15% della sanzione “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”. Ciò si riflette, in applicazione del favor rei, anche sulle violazioni commesse prima di tale data e di conseguenza sulla possibilità di regolarizzare tutti i ravvedimenti effettuati successivamente al 1.1.2016, con applicazione delle sanzioni ridotte, nelle seguenti misure:
ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019.
Tavola riassuntiva
METODO STORICO |
Con questo criterio, l’acconto è pari all'88% dell’Iva dovuta relativamente: - al mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili; - al saldo dell’anno 2018 per i contribuenti trimestrali; - al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2018), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2018. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2019, rispetto a quella adottata nel 2018, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: · contribuente mensile nel 2018 che è passato trimestrale nel 2019: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi tre mesi del 2018, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018; · contribuente trimestrale nel 2018 che è passato mensile nel 2019: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2018; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2019 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale. |
METODO PREVISIONALE |
Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto. |
METODO ANALITICO |
Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: - le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2019, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; - le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2019. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta. |
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
16/12/2019