BONUS AI PROPRIETARI CHE RIDUCONO I CANONI DI AFFITTO AI CONDUTTORI DI ABITAZIONI
Contributo nella misura del 50% della riduzione concessa
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un contributo riconosciuto in favore del proprietario dell’immobile che abbia intenzione di ridurre il canone di locazione al proprio inquilino. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Per beneficiare del contributo, l’immobile deve trovarsi in un comune ad alta tensione abitativa e deve essere l’abitazione principale del locatario.
Per poter beneficiare del contributo occorre rispettare tre condizioni: 1) il locatore conceda una riduzione del canone; 2) l’immobile deve trovarsi in una zona ad alta tensione abitativa ed essere affittato ad uso abitativo alla data del 29 ottobre 2020 ed adibito ad abitazione principale del conduttore; 3) è previsto un limite massimo del contributo spettante fino a 1.200 euro annui per singolo locatore (si deve intendere per contratto) e che il contributo può arrivare al 50% della riduzione del canone. La percentuale sarà rideterminata dalle Entrate in proporzione alle domande pervenute rispetto alle disponibilità.
Soggetti beneficiari e immobili interessati
Come sopra accennato, il contributo è riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo in essere alla data del 29 ottobre 2020. La norma non specifica la qualifica del locatore; di conseguenza l’agevolazione dovrebbe interessare non solo le persone fisiche, ma anche le imprese che locano gli immobili ad uso abitativo, considerata che la ratio della disposizione va ricercata nel “supportare” i conduttori nell’attuale emergenza COVID-19.
Per poter beneficiare del contributo l’immobile locato deve costituire l’abitazione principale del conduttore, dove per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Inoltre è necessario che l’immobile locato sia situato in un Comune ad alta tensione abitativa, inclusi in un apposito elenco redatto dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), di cui all’art. 1 del D.L. 30/12/88 n. 551. In particolare: tutti i comuni capoluogo di provincia (Cuneo, Asti, Torino - delibera Cipe del 30/5/85 e 8/4/87), nonché nei comuni confinanti con gli stessi. Con delibera del Cipe del 13/11/2003 - in vigore dal 18/02/2004 - è stata ampliato l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa. Nella provincia di Cuneo sono stati inseriti: Alba, Bra, Racconigi e Savigliano.
Un elenco dettagliato dei comuni interessati è disponibile al seguente indirizzo:
http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2003/E030087allegato.pdf
Riduzione del canone e determinazione del contributo
Il locatore deve concedere al conduttore una riduzione del canone di locazione. Non è specificato un periodo minimo / massimo per il quale concedere la riduzione. Considerato che l’agevolazione è “per l’anno 2021” la riduzione dovrebbe riguardare i canoni relativi al 2021.
Il contributo spettante al locatore è pari al 50% della riduzione del canone. L’importo massimo del beneficio non può superare € 1.200,00 per singolo locatore. In presenza, quindi, di più immobili locati per i quali è concessa la riduzione, il beneficio massimo spettante al locatore tiene conto di tutti i contratti.
ESEMPIO |
Il sig. Rossi ha concesso in locazione al sig. Bianchi un appartamento situato ad Alba ad un canone mensile pari a € 400 (€ 4.800 su base annua), utilizzato da quest’ultimo quale abitazione principale. Il sig. Rossi, su richiesta del conduttore, riconosce per il 2021 una riduzione complessiva del canone pari a € 1.200. Il contributo spettante al sig. Rossi ammonterebbe a € 600 (1.200 x 50%) In caso di esaurimento delle risorse disponibili, il contributo spettante verrà riproporzionato in relazione alle domande presentate. |
Presentazione della domanda di contributo
Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, il locatore deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro i primi giorni di marzo, saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in esame e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in base alle domande che saranno state presentate.
Considerazioni di convenienza
La riduzione del canone può essere un’opportunità per il locatore che teme di non riscuotere i canoni dal proprio inquilino. Infatti, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo concorrono a formare il reddito anche se non percepiti, a meno che la mancata percezione non sia provata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento (articolo 26 del Tuir). Dunque, al fine di evitare l’attivazione di procedure legali, è consigliabile valutare la riduzione del canone, mediante la comunicazione da eseguire con il modello RLI.
08/02/2021