PRIME ISTRUZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIG, CIGO, FIS, CIGS E IN DEROGA)
I contenuti nel decreto "Cura Italia" per sospensioni e interruzioni lavorative
Con la circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro, sono state illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo scorso, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte per CIG, CIGO, CIGS e in deroga, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. 18/2020, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
CIGO o assegno ordinario FIS
Trattamento ordinario di integrazione salariale o accesso all’assegno ordinario FIS. Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13, D.L. 9/2020, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020”.
Destinatari
Datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Possono richiedere l’assegno ordinario FIS i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I, D.Lgs. 148/2015 (Cigo e Cigs), e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015.
Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori e Barcaioli).
I trattamenti sono destinati esclusivamente ai lavoratori alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020 (nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).
Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà.
Possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di utilizzo degli ammortizzatori in seguito esplicitati (si veda il paragrafo agevolazioni).
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di Cigo o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di Cigo o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la Cigo o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
Durata
Periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 (zona rossa), nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, è possibile richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle 2 domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Agevolazioni
Ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario FIS.
Il trattamento deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4, D.Lgs. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 148/2015.
Pertanto, possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di Cigo e di assegno ordinario.
Procedure
Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La dispensa dall’osservanza del citato articolo 14 comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all’adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo: all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’Inps dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere all’adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori: l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2, D.M. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di Cigo o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di Cigo o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la Cigo o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Inps provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.
Le domande di Cigo e assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del D.L. 9/2020, sono convertite d’ufficio in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.
Pagamento
Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via d’eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per l’assegno ordinario FIS:
per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti è possibile anticipare le prestazioni o richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa;
per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti è prevista la possibilità di accedere al pagamento diretto.
Ferie e Malattia
L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza: non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e, per tale ragione, nella domanda di Cigo non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, D.Lgs. 148/2015, “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
CIGO per aziende in CIGS
Trattamento di integrazione salariale ordinario ex articolo 19, D.L. 18/2020, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. La Cigo sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.
Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della Cigo, possono presentare domanda di Cigd.
Destinatari
Imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di Cigs a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto.
Procedure
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata. Pertanto, l’azienda deve presentare al Ministero del lavoro apposita richiesta di sospensione del trattamento di Cigs in corso nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma Cigs on line del Ministero.
Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di Pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del lavoro. La predetta Direzione generale adotta un unico Decreto Direttoriale, che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento Cigs in corso - considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino al 28 marzo 2020 - indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di Cigo che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento Cigs.
Le domande di Cigo per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del D.M. di sospensione della Cigs e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione. Al termine della Cigo, l’azienda potrà chiedere all’Inps, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo Decreto per completare il programma di Cigs sino alla nuova data di scadenza.
Alla Cigo concessa ai sensi dell’articolo 20, D.L. 18/2020, si applica la disciplina illustrata in relazione all’articolo 19.
Cassa integrazione in deroga
Datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla Cigd anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.
Destinatari
I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (Cigo e assegno ordinario FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria Gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.
Potranno accedere alla prestazione le aziende che, avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere a un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
Sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.
Il trattamento si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche gli intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020: l’accesso al trattamento è riconosciuto ai sensi della circolare Inps n. 41/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
Durata
Le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di Cigd, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane.
Considerato che il periodo di Cig è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno, con un ulteriore Decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle 9 settimane.
La prestazione dell’articolo 22, consentendo il ricorso alla prestazione di Cigd sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, sia rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17, D.L. 9/2020, di cui si è già dato conto. Pertanto, resta fermo, nell’ambito delle disposizioni per la Cigd, quanto disciplinato dall’Inps con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E.
La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (Anf) ove spettanti.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre, per dimensioni aziendali maggiori, la Cigd sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.
Agevolazioni
Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), per il trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale. Non si applica, altresì, la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, L. 92/2012, in caso di proroghe dei trattamenti.
Anche per la Cigd richiesta con la causale “COVID-19 nazionale” l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Procedure
La prestazione è concessa con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di Legge, fatto salvo quanto previsto con riferimento alle c.d. aziende plurilocalizzate (si veda oltre).
Le Regioni inviano all’Inps, entro 48 ore dall’adozione, il Decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. L’Istituto provvede all’erogazione della predetta prestazione.
Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’Inps provvede al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministero del lavoro Il calcolo della stima dell’impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di Cig. Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e Anf. Laddove un’autorizzazione Inps sia conclusa, pertanto non più produttiva di effetti finanziari, la stima verrà sostituita dalla spesa effettiva. Qualora il totale della stima dei decreti di Cigd raggiunga l’importo stanziato, la Regione o la Provincia autonoma non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori, fatto salvo il caso in cui sia possibile sostituire la stima con la spesa effettiva.
Pagamento
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, con obbligo per il datore di lavoro di invio all’Inps di tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’Inps, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Assegno ordinario dei Fondi Bilaterali
I datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi.
Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato Fsba non prevede limiti dimensionali e non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo, perciò l’unico requisito rilevante per l’accesso alla prestazione è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.
La domanda di accesso alle prestazioni deve essere presentata direttamente presso i rispettivi Fondi, essendo possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla Cigd.
Destinatari
Ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi ex articolo 26. I datori di lavoro non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate.
Procedure
Anche per questi Fondi l’iter istruttorio delle domande è semplificato rispetto a quello ordinario e, quindi, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei limiti della compatibilità, all’assegno ordinario garantito dai Fondi in trattazione si applicano le regole illustrate per l’articolo 19.
Pagamento
Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
01/04/2020