ASSEGNO UNICO ENTRO IL 30 GIUGNO PER AVERE GLI ARRETRATI

 

Termine ultimo per recuperare gli arretrati; dal 1° luglio non più

 

Per l’assegno unico il 30 giugno 2022 sarà una data spartiacque, visto che le domande presentate entro quel giorno avranno diritto anche agli arretrati a decorre dalla mensilità di marzo, mese in cui è diventato operativo il sostegno economico alle famiglie introdotto dal D.Lgs. 230/2021. Per le domande presentate dal 1° luglio l’assegno verrà riconosciuto dal mese successivo.

 

Ipotizzando ad esempio che una famiglia abbia fatto domanda a marzo, il diritto all’assegno è scattato da marzo stesso, mentre il pagamento materiale sarà stato avviato in aprile con l’erogazione della prima rata relativa a marzo, poi a maggio l’INPS paga la mensilità di aprile, a giugno quella di maggio e così via.

 

L’assegno unico

Dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale (AUU) ha sostituito: il premio alla nascita (c.d. bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. E’ stato abrogato anche il bonus tre figli, mentre rimangono in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il bonus nido.

L’AUU riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. ed è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di appositi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Sono online:

·          il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale;

·          il simulatore dell’AUU che permette di stimarne l’importo mensile ed è accessibile senza credenziali di accesso (https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore).

 

A chi spetta

L’AUU spetta ai nuclei familiari con figli:

·          per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

·          per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni purché:

-       frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

-       svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

-       sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

-       svolga il servizio civile universale;

·          per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’AUU spetta dal settimo mese di gravidanza.

 

Condizione economica del nucleo familiare – ISEE

L’importo dell’AUU dipende dall’ISEE del nucleo familiare. Se al momento della domanda c’è ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE; l’AUU può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro, però in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti.

Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso un CAF o provvedere personalmente online sul sito INPS, mediante credenziali SPID, CIE o CNS, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata.

 

Importo spettante

L’importo dell’AUU è determinato in base all’ISEE, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:

·      una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro), i cui importi possono essere maggiorati per nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con 4 o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

·      una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’AUU dovesse essere inferiore alla somma dei valori teorici dell’ANF (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L’AUU è corrisposto dall’INPS mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato e:

·      non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché con il Reddito di Cittadinanza;

·      non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef;

·      non si computa nei trattamenti assistenziali per la determinazione del reddito familiare.

 

Domande entro il 30 giugno 2022

Entro la fine del mese di giugno potrebbero emergere così nuclei familiari “ritardatari”, che non ancora hanno chiesto il contributo, la cui erogazione – tranne che per i percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) – non avviene d’ufficio ma richiede, in presenza dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno indicati nell’art. 3 del D.Lgs. 230/2022, una domanda presentabile direttamente sul sito Inps tramite il servizio «Assegno unico e universale per i figli a carico» con Spid almeno di livello 2, Cie o Cns. In alternativa, si può contattare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), il numero 06 164.164 (da rete mobile e a pagamento).

Il termine del 30 giugno sarà rilevante anche per chi abbia presentato domanda di assegno all’Inps in assenza di ISEE valido e che per questo motivo ha ricevuto l’importo minimo previsto per tutti i nuclei richiedenti (50 euro per i figli minori e, in particolari casi, 25 euro per quelli maggiorenni a carico fino a 21 anni).

 

Adempimenti per i Clienti dello Studio

Lo Studio, su richiesta dei propri Clienti, esegue sia la domanda per ottenere l’assegno unico, che il calcolo ISEE.

 

Tavola riassuntiva

 

 

Requisiti

Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione per figli a carico

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di Isee. Ai fini dell’individuazione dell’Isee da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’Isee del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di Isee, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente. Al riguardo si precisa che, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, in assenza di Isee spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi. Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiorazioni previste

Al fine di verificare se possano essere riconosciute le maggiorazioni previste dalla normativa, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

Figli successivi al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Figli con disabilità

·     Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini Isee, gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

·     Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili.

·     Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Rilevano, ai fini della maggiorazione in discorso, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo si precisa che rilevano altresì:

·     i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;

·     le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Altre maggiorazioni

È, altresì, riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, gli importi dell’assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione della domanda

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

·     portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta nazionale dei servizi (Cns);

·     Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

·     istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’articolo 345 ss., cod. civ., ovvero in capo al genitore ai sensi dell’articolo 404 ss., cod. civ.).

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di riscossione

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:

·     accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

-      conto corrente bancario;

-      conto corrente postale;

-      carta di credito o di debito dotata di codice Iban;

-      libretto di risparmio dotato di codice Iban;

·     consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

·     accredito sulla carta di cui all’articolo 5, D.L. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di Iban, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

·     liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;

·     liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;

·     liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;

·     liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell’Iban in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente allegherà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione. Sul sito Inps, alla sezione “Utenti” > “Banche e Intermediari finanziari” > “Per orientarsi”, è disponibile l’elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l’Inps, per i quali la verifica della titolarità dell’Iban sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di Financial Identification all’atto della domanda dell’assegno unico.

Il pagamento dell’assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l’assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il pagamento dell’assegno unico e universale è effettuato dalla Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell’Inps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisazioni sui pagamenti

Con comunicato stampa del 22 febbraio, l’Inps ricorda che l’assegno unico sarà erogato dall’Inps stesso sull’Iban indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l’Iban, l’assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.

L’iban che si comunica deve:

·     essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell’area Sepa (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio);

·     risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace (in tal caso l’Iban può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo).

La verifica in merito alla titolarità dell’Iban di pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell’Iban al codice fiscale del richiedente, il pagamento verrà bloccato.

In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l’Iban direttamente.

 

 

03/06/2022

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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