NUOVE AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE E BONUS LAVORO
Sono quattro i nuovi strumenti pro-occupazione
Il decreto Dignità e la legge di Bilancio hanno introdotto delle disposizioni a sostegno dell’occupazione: spaziano dall’esonero contributivo per chi assume studenti eccellenti, alla riduzione dell’Ires al 15% per chi investe in nuova occupazione, la proroga al biennio 2019 e 2020 delle agevolazioni previste per l’assunzione di giovani sotto i trentacinque anni, fino alla proroga del bonus per le assunzioni al Sud.
Tre dei quattro interventi per incentivare l’occupazione sono inseriti nel disegno di legge di Bilancio 2019, che inizia questa settimana il suo percorso parlamentare. L’obiettivo è incidere su un mercato del lavoro che a settembre ha visto il tasso di disoccupazione risalire al 10,1% e quella giovanile al 31,6 per cento.
La riduzione dell’Ires di 9 punti percentuali (dal 24% al 15%) è già operativa per chi scommette sul capitale umano a partire dal 1° ottobre 2018. Ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale rispetto al 30 settembre scorso.
Mappa degli inventivi per chi assume
I nuovi incentivi alle assunzioni sono:
Ø Mini Ires per l’incremento occupazionale
Ø Assunzione di giovani eccellenti
Ø Incentivo per chi assume under 35 anni
Ø Proroga occupazione al Sud
Mini Ires per l'incremento occupazionale
Una novità assoluta, prevista dalla manovra 2019, è la riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota Ires (Imposta sul reddito delle società di capitale), dal 24% al 15%, per chi aumenta il numero medio dei dipendenti impiegati rispetto al 2018, a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Per quanto è previsto dall’art. 8 del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo alla Camera e che inizierà il suo iter in commissione Bilancio di Montecitorio, per le imprese che scommettono sul capitale umano a partire dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale rispetto al 30 settembre scorso. In sostanza le imprese che assumono a tempo determinato o indeterminato nell’ultimo trimestre dell’anno in corso potranno beneficiare del taglio di 9 punti percentuali dell’aliquota Ires sugli utili reinvestiti per incrementare l’occupazione.
Lo spartiacque del 1° ottobre 2018 va considerato comunque come una misura di sistema. Ai fini dell’agevolazione, infatti, le nuove assunzioni dovranno essere incrementali rispetto al costo del personale e al numero dei dipendenti dell’azienda fissato al 30 settembre 2018. Con la data del 1° ottobre il Governo vuole scongiurare possibili comportamenti al limite della correttezza, come ad esempio il ricorso al licenziamento di dipendenti e a una loro riassunzione solo a partire dal 1° gennaio con l’entrata in vigore della legge di bilancio e beneficiare dell’aliquota ridotta al 15% sull’utile investito. Allo stesso tempo la retroattività a inizio ottobre potrà fare da volano alle assunzioni negli ultimi tre mesi dell’anno consentendo alle imprese di conteggiare ai fini dell’incremento della base occupazionale i dipendenti assunti nell’ultimo trimestre 2018.
La norma precisa che i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale entrano nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale, mentre i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
L’incremento va considerato limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, invece, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Lo sconto fiscale di cui l’impresa beneficerà parte dall’anno d’imposta 2019, ossia dal prossimo 1° gennaio.
Assunzione di giovani eccellenti
Viene previsto un nuovo esonero contributivo, destinato ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
Nello specifico, l’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche;
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche.
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, è concesso per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.
L’esonero è riconosciuto, in misura proporzionalmente ridotta, anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato, e nei casi di trasformazione, avvenuta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.
L’agevolazione non è prevista, invece, per i rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuta ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all’assunzione.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
Le modalità di fruizione saranno stabilite con apposita circolare dell’INPS.
Incentivo per chi assume under 35 anni
Il decreto Dignità ha introdotto delle disposizioni che prolungano, al biennio 2019 e 2020, le agevolazioni contributive previste dalla legge di Bilancio 2018 in maniera strutturale per l’assunzione di giovani fino ai trenta anni e per il solo 2018 per coloro che non hanno superato i 35 anni (34 anni e 364 giorni).
La norma, mentre rinvia per la piena operatività dell’esonero, ad un decreto “concertato” tra i Ministeri del Lavoro e dell’Economia da emanarsi entro l’11 ottobre 2018 (cosa che non è ancora avvenuta, pur essendo il termine stato abbondantemente superato), afferma che:
L’assunzione deve essere a tempo indeterminato a “tutele crescenti” e riguarda il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, essendo esclusi dall’ambito di applicazione del predetto decreto, i dirigenti.
Il beneficio, previsto per un massimo di 36 mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. Ciò significa che, fatte salve indicazioni diverse provenienti dal “decreto concertato”, essendo le parole del tutto uguali a quelle contenute nella L. n. 205/2017, varranno le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 40/2018 sia per le modalità di fruizione che per gli altri contributi minori dovuti in aggiunta ai versamenti INAIL. Il beneficio, applicando i criteri fissati dalla circolare INPS n. 40/2018 (se saranno confermati nel “Decreto concertato”), sarà cumulabile con quello previsto, per i disabili, dall’art. 13 della l. n. 68/1999 (subordinato al rispetto dell’incremento occupazionale) e con l’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in NASPI (20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore fino al termine del trattamento (subordinata al rispetto del “de minimis” richiamato dalle disposizioni comunitarie).
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che assumono lavoratori “under 35” i quali non siano mai stati occupati con rapporto a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatti salvi eventuali periodi di apprendistato (che è un contratto a tempo indeterminato) svolti presso un altro datore e non “consolidati” durante o al termine del periodo formativo, eventuali contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato. L'esonero non spetta, invece, in caso di eventuali precedenti rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato. Per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC).
Proroga occupazione al Sud
La manovra conferma anzitutto la decontribuzione per le assunzioni al Sud per le annualità 2019 e 2020.
I Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dai fondi europei ed i Programmi operativi complementari, si legge nel testo, possono prevedere misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Le agevolazioni sono concesse nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L’agevolazione è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.
L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
05/11/2018