ASSUNZIONI DI GIOVANI E DONNE COL DECRETO COESIONE
Entrata in vigore dal 1° settembre 2024
Dal 1° settembre 2024 entrano in vigore le agevolazioni contributive previste dal decreto Coesione (artt. 22 e 23 del D.L. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024) con la finalità di incentivare l’autoimprenditorialità e per l’occupazione di giovani, donne svantaggiate e nel Mezzogiorno.
Per l’effettiva fruizione del beneficio mancano ancora dei passaggi: l’autorizzazione da parte della Commissione europea e l’emanazione di uno specifico decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà definire le modalità attuative dell'esonero e i rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore, nonché delle istruzioni INPS.
Misura dell’agevolazione
Al fine di incrementare, in particolare, l’occupazione giovanile e femminile, il decreto Coesione prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per la durata massima di 24 mesi in caso di assunzioni (o trasformazioni di contratti a tempo determinato) effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Assunzioni di giovani
Ai sensi dell’art. 22 del c.d. “Decreto Coesione”, ai datori di lavoro privati che - dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 - assumono personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero effettuano la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato è riconosciuto - per un periodo massimo di 24 mesi - l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 500,00 su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero in parola spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:
- non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del presente esonero;
- risultino aver avuto una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato di ogni tipologia (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; di alta formazione e ricerca).
L’esonero spetta ai datori di lavoro che, fermi restando i principi generali di fruizioni degli incentivi ex D.lgs. 150/2015:
- nei sei mesi precedenti all’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
- nei sei mesi successivi all’assunzione, non licenzino per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con il presente esonero ovvero un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.
In caso contrario, l’esonero viene revocato ed il beneficio già fruito viene recuperato.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di un diverso datore di lavoro che procede all’assunzione incentivata del lavoratore assunto con l’incentivo e poi licenziato nei sei mesi successivi.
L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 c.d. maxi-deduzione).
L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
Assunzioni di donne svantaggiate
Ai sensi dell’art. 23 del c.d. “Decreto Coesione”, ai datori di lavoro privati che - dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – assumono a tempo indeterminato lavoratrici di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi e ovunque residenti, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno è riconosciuto - per un periodo massimo di 24 mesi - l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le assunzioni oggetto di “Bonus” devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno). (Sull’incremento occupazionale netto, vedi par. 6.1 della Circolare INPS n. 58/2023).
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto (anche per interposta persona).
L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato di ogni tipologia (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; di alta formazione e ricerca).
L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione).
L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
Inizio attività in settori strategici
Ai sensi dell’art. 21 del c.d. “Decreto Coesione”, si segnala un’importante disposizione a favore dell’autoimpiego, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, con il riconosciuto un incentivo ai disoccupati con meno di 35 anni che tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Il beneficio si sostanzia nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi, nel limite di 800 euro mensili e per ciascun lavoratore con meno di 35 anni. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
In particolare, le imprese avviate possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del percipiente ed è erogato dall’INPS per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
Anche in tal caso, il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi all’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione).
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono gli incentivi:
Incentivo |
destinatari |
importo |
durata |
Giovani under 35 anni |
Datori di lavoro |
€ 500 mensili € 650 mensili nel Mezzogiorno |
24 mesi |
Donne svantaggiate |
Datori di lavoro |
€ 650 mensili |
24 mesi |
Settori strategici |
Nuovi imprenditori under 35 anni |
€ 800 mensili € 500 mensili |
18 mesi 36 mesi |
01/09/2024