BONUS BABY SITTING PER LAVORATORI AUTONOMI

 

1.000 euro in caso di sospensione dell’attività didattica dei figli

 

L’art. 14 del Decreto Ristori-bis (D.L. 149 del 9 novembre 2020) ha previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

 

A seguito delle nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, il Governo ha emanato il c.d. Decreto Ristori-bis, in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U n. 279 del 9 novembre 2020, contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Soggetti interessati

A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle Regioni che appartengono alla zona rossa, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) nella quale rientrano artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonchè i coadiuvanti ed i collaboratori, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Rispetto alla misura della scorsa estate, quella in esame prevede il divieto di usarlo per pagare le prestazioni rese da familiari, per evitare che i voucher si trasformino nuovamente nel bonus nonni o zii.

Non ne avranno diritto i lavoratori dipendenti che, stando alle novità previste dal decreto Ristori bis, potranno invece fruire del congedo straordinario retribuito al 50%.

Si veda anche: http://www.studioansaldi.it/web/dett.asp?ID=2931

 

Condizioni per fruire del bonus

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.

Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari.

 

Presentazione delle domande

Non cambia la fase operativa del bonus baby sitter di agosto. Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS, secondo le modalità che verranno stabilite. L’utilizzo dei voucher riconosciuti passa ancora una volta dal Libretto famiglia.

Sia per la presentazione della domanda che per l’uso e la gestione dei voucher riconosciuti bisognerà essere in possesso del PIN INPS (ormai in fase di dismissione e non più richiedibile) o delle credenziali SPID.

La data di avvio delle richieste verrà resa nota dall’Istituto, al quale viene affidato il compito di monitorare che le domande non sforino il tetto massimo di spesa fissato dal decreto Ristori bis pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

10/10/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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