ECOBONUS E SISMABONUS AL 110% DA LUGLIO 2020

 

Con il decreto "Rilancio" dal 1° luglio possono partire progetti e permessi

 

Dopo l’immancabile passerella televisiva è finalmente è approdato in G.U. il D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, composto da 266 articoli, in cui è possibile trovare di tutto, come la semplificazione nel noleggiare un’autovettura, fino a provvedimenti più complessi e di sostanza, come il super bonus sugli immobili del 110%.

 

La detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, è destinata ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici e di adeguamento antisismico sul condominio o sullabitazione principale.

 

Interventi agevolabili

E’ agevolata la realizzazione di uno dei seguenti interventi:

·         isolamento termico (coibentazione involucro, c.d. cappotte termico), sulle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (limite di € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

·         interventi sulle parti comuni condominiali per la sostituzione degli impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento (caldaia a condensazione di classe A), il raffrescamento (pompe di calore) o la fornitura di acqua calda sanitaria (limite di € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

·         interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (limite di € 30.000,00 compreso lo smaltimento dell’impianto sostituito);

·         realizzazione di lavori di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili di tipo abitativo ed anche se utilizzati per attività produttive.

Questi interventi sono per così dire trainanti, in quanto uno solo di questi è sufficiente a beneficiare del super bonus al 110% anche di altri interventi realizzati, come:

- l’installazione di impianti solari fotovoltaici;

- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari fotovoltaici;

- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2003);

- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche nel limite di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Ad esempio il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.

Tavola riassuntiva:

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

DETRAZIONE

MASSIMA

Aliquota detrazione

Isolamento termico (coibentazione involucro) maggiore del 25% della superficie disperdente

€  60.000,00

moltiplicato per il numero del unità che compongono l’edificio

110%

Interventi su impianti centralizzati esistenti con la sostituzione di caldaie a condensazione di classe A, o pompe di calore

€  30.000,00

moltiplicato per il numero del unità che compongono l’edificio

110%

Interventi su edifici unifamiliari con la sostituzione di pompa di calore (riscaldamento e raffrescamento)

€  30.000,00

per unità immobiliare

110%

Interventi in abbinamento: impianto fotovoltaico, accumulatori, installazione colonnine di ricarica auto

Limiti differenziati

110%

Interventi di adeguamento antisismico per la messa in sicurezza statica, in zone 1, 2 e 3

senza limiti

110%

 

Rimangono invariati gli altri ed attuali incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, come il recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef al 50%), la riqualificazione energetica (detrazione dal 50% al 65%, a seconda della tipologia di intervento), ove non è possibile fruire del super bonus al 110%.

 

Soggetti agevolati

L’intervento agevolato spetta per gli interventi effettuati dai condomìni, dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomìni e, con alcuni limiti, per gli edifici unifamiliari (villa/villetta), se adibiti a prima casa.

I limiti di spesa nel caso dei condomìni sono pari a 60mila euro moltiplicato il numero di unità abitative per l’isolamento termico e di 30mila euro per il numero delle unità immobiliari per le caldaie. Per i due interventi, nel caso di un condominio medio di 50 abitazioni il tetto di spesa è di 4,5 milioni.

I beneficiari sono le persone fisiche "private", al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione non compete agli interventi effettuati sugli immobili delle imprese, agli uffici utilizzati per l’attività e su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

Per le unità immobiliari concesse in locazione o comodato e per le seconde case (immobili a disposizione), l’agevolazione spetta soltanto se non si tratta di edifici unifamiliari. In sintesi questi immobili beneficiano del super bonus se situati in condomini o in immobili composti da più unità immobiliari, mentre sono esclusi se l’immobile concesso in locazione o comodato o a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare (villa/villetta).

 

Condizioni per accedere all'agevolazione e certificazione APE

Le condizioni per beneficiarne sono:

- fatturazione e pagamento delle spese dal 1.07.2020 al 31.12.2021;

- miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con certificato Ape (Attestato di prestazione energetica), nel rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal D.M. 26.06.2015 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per dimostrarlo, potrebbe essere necessario l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo lintervento, con asseverazione da trasmettere in copia a sito Enea.

Per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Attestazioni o asseverazioni non veritiere comporteranno la decadenza dal beneficio.

 

Adeguamento antisismico

Anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione sul rischio, rilasciata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90%. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

 

Cessione del credito o sconto diretto

Tra i vantaggi spicca la possibilità, diversamente dal passato, di cedere la detrazione d’ imposta ad una banca, ad un’assicurazione o ad un altro intermediario finanziario, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori, che a loro volta potranno cederlo a una banca o ad altri soggetti.

Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

L’eccedenza di sconto fiscale del 10% consente di ripagare i fornitori e le banche che anticipano le somme per realizzare i lavori o installare gli impianti.

 

 

21/05/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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