PROROGATE LE MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

 

Rinnovate per il 2^ trimestre 2023 le misure a sostegno di famiglie e imprese

 

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 76 del 30.03.2023 il D.L. n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, in vigore dal 31.03.2023.

 

In particolare, sono confermate per il secondo trimestre 2023, le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta delle spese sostenute per la componente energetica da parte delle imprese. Confermate anche le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, nonché l’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.

 

Crediti d’imposta per acquisto di energia – imprese NON “energivore”

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente so-stenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Crediti d’imposta per acquisto di energia – imprese “energivore”

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre dell’anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2023.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese citate e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al 2° trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

Crediti d’imposta per acquisto di gas – imprese NON “gasivore”

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Crediti d’imposta per acquisto di gas – imprese “gasivore”

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Disposizioni comuni ai crediti d’imposta precedenti

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023 e non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all’art. 34 L. 388/2000; non è prevista la richiesta di rimborso.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni dell’art. 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell’art. 121, cc. da 4 a 6 D.L 34/2020.

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il 2° trimestre dell’anno 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 

Bonus sociale elettrico e gas

Per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (D.Mise 28.12.2007) e la compensazione per la fornitura di gas naturale (art. 3, c. 9 D.L. 185/2008), sulla base del valore ISEE, della L. 197/2022 sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Dal 2° trimestre 2023 e fino al 31.12.2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e al diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro di cui all’art. 3, co. 9-bis del D.L. 185/2008, sono rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

 

Contributo in caso di prezzi del gas elevati

Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell’ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1.10 e fino al 31.12.2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’art. 2 del D.P.R. 412/1993, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

Con decreto sono definiti i criteri per l’assegnazione del contributo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.

 

Riduzione IVA nel settore del gas

In deroga a quanto previsto dal D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, c. 1 del D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.

Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

La disposizione si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente.

Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il 2° trimestre 2023.

 

 

03/04/2023

 

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