PROROGATO IL CREDITO D’IMPOSTA PER I RINCARI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E GAS

 

Per il terzo trimestre 2022, con possibilità di chiedere al fornitore il calcolo per ottenere il bonus

 

Viene prorogato al terzo trimestre il credito d’imposta per contrastare l’aumento dei costi energetici, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, come previsto dall’art. 6 del D.L. 21/2022 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”), che aveva introdotto misure straordinarie già per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore/gasivore e non.

 

In pratica anche nel terzo trimestre 2022 le imprese non energivore/gasivore possono fare richiesta al fornitore di energia elettrica o gas, sempre che il fornitore sia rimasto il medesimo nel 2019 e nel 2022, di calcolare il contributo al beneficiario spettante per l’effettivo consumo della materia prima nel 2022. Il fornitore dell’utenza ha tempo 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, pertanto per il secondo trimestre aveva tempo sino alla fine di agosto, mentre per il terzo trimestre sino a fine novembre.

 

Definizione

Per “energivore” o “gasivore” si intendono le aziende a forte consumo di energia, caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto alle attività svolte. Tale classificazione risulta da un apposito elenco gestito dalla CSEA (Cassa Per i Servizi Energetici Ambientali).

 

Credito d’imposta per le imprese diverse dalle “energivore”

A favore delle imprese diverse dalle “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’art. 3 del D.L. 21/2022 un credito d’imposta in misura pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (era del 12% nel secondo trimestre 2022), in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre nell’anno 2019.

 

Credito d’imposta per le imprese diverse dalle “gasivore”

A favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022 (era del 20% nel secondo trimestre 2022), per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

 

Possibilità di chiedere al fornitore il calcolo per ottenere il credito

L’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambienti), con delibera n. 373 dello scorso 29 luglio 2022 ha deliberato l’obbligo nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas di disporre per ogni cliente rifornito sia nel primo trimestre dell’anno 2019 che nei primi due trimestri dell’anno 2022 una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e gas oltre all’ammontare del credito d’imposta spettante. Secondo le indicazioni contenute in delibera i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare tale comunicazione ai propri clienti entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.

Sarà tuttavia obbligo dell’impresa interessata al credito richiedere l’invio della comunicazione di cui in oggetto. Circa il contenuto della comunicazione esso sarà diverso a seconda che si tratti di fornitura di energia elettrica o gas naturale.

Il fornitore di energia elettrica dovrà poi anche riportare l’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella circolare 25/E/2022.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Viceversa, i contribuenti che hanno cambiato il fornitore di luce e gas devono verificare il credito in autonomia o avvalendosi di un soggetto specializzato in consumi energetici per il conteggio.

In allegato fac simile di richiesta credito d’imposta

 modello di pec per energia-elettrica_e_gas.pdf

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione col modello F24 entro la data del 31 dicembre 2022 oppure, in alternativacedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La cessione del credito è possibile farla soltanto per l’intero importo, entro il 21.12.2022 e attraverso il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta da inviare telematicamente utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Per cedere tali crediti è necessario apporre alla comunicazione il visto di conformità, indicare l’apposito codice del credito per la cessione, la descrizione del credito ceduto e l’importo di riferimento, ossia l’ammontare della spesa agevolata e a fianco l’importo del credito ceduto, pari alla percentuale stabilita dell’importo di riferimento.

Si segnala, infine, che i crediti richiamati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi; non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditied il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti. Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

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05/09/2022

 

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