NUOVE REGOLE PER ACCEDERE AI BONUS EDILIZI
Una sintesi dei nuovi provvedimenti
Sempre in continua evoluzione è la normativa che regola le detrazioni fiscali ed i bonus sui lavori edili. Una serie di provvedimenti degli ultimi giorni ha modificato regole, percentuali e inserito nuove e più stringenti regole per accedere alle detrazioni sulla casa.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo provvedimento d’urgenza che prorogherà la data del 30 giugno 2022 attualmente prevista per dimostrare il 30% dei lavori complessivi e avere tempo fino al 31 dicembre 2022 per procedere ai lavori di superbonus 110% per gli edifici unifamiliari, le altre novità riguardano l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, dal 27.05.2022; l’attestazione SOA per i lavori edilizi di importo superiori a 516.000; i nuovi prezziari dei materiali edili; la rettifica per le comunicazioni di cessione inviate dal 1.04 al 29.04.2022; le nuove cessioni dei crediti nel sistema bancario; la comunicazione all’ENEA per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio; la riforma del Catasto. Ecco una sintesi dei nuovi provvedimenti.
Superbonus 110% con sal 30% al 30 settembre
Il decreto Aiuti è prorogato il termine di esecuzione lavori per beneficiare del superbonus al 110% sulle villette unifamiliari, spostando dal 30.06.2022 al 30.09.2022 la data finale per le abitazioni unifamiliari e le unità indipendenti ammesse al superbonus.
Per prolungarlo fino al 31.12.2022 è necessario aver effettuato al 30.09.2022 (in precedenza 30.06), lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Chi non arriverà al 30% potrà comunque agevolare con il 110% le spese pagate entro il 30.06; le spese successive avranno le detrazioni ordinarie applicabili in base al tipo di lavoro (ad esempio, ecobonus del 50-65%).
Contratti collettivi del settore edile - Ccnl
Un emendamento prevede l’estensione dell’ambito applicativo del nuovo adempimento, che dal 27.05.2022, richiede l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi. Il limite di € 70.000 oltre il quale ha effetto il nuovo obbligo, deve essere riferito alle opere nel loro complesso e non più ai singoli lavori edili.
In particolare, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, la spettanza dei benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto Rilancio, è subordinata all’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell’applicazione dei contratti collettivi relativi al settore edile, nazionale e territoriali, che dovranno essere stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, così indicato, dovrà altresì essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti che rilasciano il visto di conformità, è dato ancora leggere, al fine di apporre il visto dovranno verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà, tra l’altro, avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
SOA per i lavori di importo superiore a 516mila euro
Un emendamento alla legge di conversione del decreto Ucraina introduce l’obbligo per le imprese di possedere l’attestazione della qualificazione per categorie di lavori e per classi di importo, finora operante solo nel settore degli appalti pubblici (SOA). Imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superiori a 516.000 euro devono fare i conti con una disciplina che distingue tre periodi:
1) fino al 31 dicembre 2022 non ci saranno cambiamenti;
2) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione SOA;
3) dal 1° luglio 2023 scatterà l'obbligo del possesso della certificazione.
L’attestazione SOA si ottiene dopo la verifica di una lunga serie di requisiti, tra cui l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali nonché con le norme in tema di infiltrazioni mafiose, oltre a controlli sulla capacità economica dell’impresa.
Prezziari dei materiali per le asseverazioni
Il D.M. 14.02.2022 del Ministero delle Transizione Ecologica ha ridefinito la tabella dei costi massimi specifici per gli interventi legati ai bonus edilizi. Tra le novità:
- non è più indicata la voce di costo del singolo elemento, ma la categoria di intervento;
- il metodo di computo è stato sostituito e richiede sempre di fare riferimento all’allegato A del decreto, tranne che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A.
Tutte le opere che sono a completamento degli interventi dovranno a loro volta fare riferimento ai prezzari ufficiali, duplicando a tutti gli effetti il lavoro dei professionisti.
Rettifica comunicazioni di cessioni edili entro il 13 maggio
Sono state riaperti i termini per la correzione delle opzioni inviate ad aprile e non andate a buon fine. Come indicato nella circolare 21/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, da lunedì 9.05 a venerdì 13.05.2022 possono essere nuovamente trasmesse le comunicazioni inviate dal 1.04 al 29.04.2022, scartate per una falla del sistema Sogei o per le quali si sono verificati errori. Il contribuente ha le seguenti possibilità:
- inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1.04 al 29.04.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
- trasmettere nuovamente comunicazioni scartate dal 25.04 al 29.04.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa;
Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti delle comunicazioni di cui ai 2 punti precedenti.
Cessioni dei crediti all’interno del sistema bancario
In tema di cessione e circolazione dei crediti da bonus edilizi, il decreto Aiuti ha cancella la quarta cessione prevista dalla legge di conversione del decreto Bollette. Era previsto che le banche, esaurite le precedenti 3 cessioni, potessero trasferire i crediti ai propri correntisti, mentre il nuovo schema di decreto introduce la soluzione della cessione anticipata: anche prima del 4° passaggio, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno sempre effettuare cessioni a favore dei clienti professionali privati, senza facoltà di ulteriore cessione.
Bonus elettrodomestici 2022 con comunicazione Enea
Il limite per la detrazione, nella misura del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1.01 dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Per il 2022 è previsto il limite di spesa ammesso di 10.000 euro, per poi venire ridotto a 5.000 euro dal 2023.
Possono fruire del bonus mobili i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia e che acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alle seguenti (per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica): A per i forni; E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; F per i frigoriferi e i congelatori.
Al fine di rispettare tutti i requisiti per l’ottenimento del bonus mobili ed elettrodomestici 2022, sono stabilite determinate modalità di pagamento: carta di credito, carta di debito (bancomat) o bonifico parlante.
La novità consiste che per chi vorrà usufruire del bonus, dovrà comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) gli acquisti fatti, in ambito di elettrodomestici.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
Riforma del Catasto
La futura riforma del Catasto, contenuta nella delega per la riforma fiscale, dovrebbe prevedere due rendite: quella ufficiale di oggi, che è la base su cui si calcolano le imposte, e quella «ulteriore», che misura la sua situazione aggiornata, secondo i valori di mercato Omi. La seconda non potrà essere utilizzata per la determinazione delle basi imponibili. Il confronto fra le due rendite metterà in evidenza chi paga troppo e chi troppo poco rispetto alla condizione reale dell’immobile.
11/05/2022