DETRAZIONE IN 10 ANNI PER I CREDITI DA BONUS EDILI

 

Per i crediti da superbonus e altri bonus edilizi

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 132123/2023, ha stabilito le modalità di attuazione del cosiddetto “spalma-crediti”. Il D.L. 176/2022 (Aiuti-quater), con l’art. 9, co. 4, ha previsto la possibilità di fruizione in 10 anni dei crediti d’imposta emergenti dalle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 relative alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi. Il D.L. 11/2023 (decreto Cessioni) ha ampliato la platea dei destinatari, consentendo la dilazione in 10 anni anche in relazione al bonus “barriere architettoniche” e al “sismabonus”.

 

Il nuovo co. 8-quinquies, inserito all’interno dell’art. 119 D.L. 34/2020, consente, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2022, di usufruire della detrazione d’imposta per gli interventi connessi al superbonus in 10 anni, in luogo dei 4 anni previsti, esercitando apposita opzione irrevocabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023, a condizione di non esercitare, nella dichiarazione relativa all’anno 2022, la detrazione relativa alla prima rata.

 

Bonus edili interessati

Con l’utilizzo del credito in quattro rate sono infatti pochi ad avere la capienza fiscale necessaria per sfruttare tutto il cumulo di detrazioni prodotto dal superbonus.

La possibilità di allungare da quattro a dieci rate il periodo di utilizzo del superbonus si applicherà a tutte le tipologie di intervento: sismabonus, efficientamento energetico, ma anche installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici per le spese state effettuate nel corso del 2022. Sarà accessibile grazie a un’opzione specifica da esercitare all’interno della dichiarazione nel 2024 e riferita al 2023.

 

Come opera il differimento

La rata per le spese sostenute nel 2022, normalmente andrebbe indicata nel modello Redditi 2023 e riferito all’anno 2022. Per accedere allo spalmacrediti, invece, bisognerà operare diversamente: per allungare la detrazione in dieci rate non si indicherà nulla nella dichiarazione di quest’anno (per il 2022 - nella quale è prevista la suddivisione in quattro quote annuali), ma l’opzione andrà esercitata nella dichiarazione 2024, riferita all’anno d’imposta 2023 e, come previsto dal decreto cessioni, sarà irrevocabile.

Una volta presa questa strada non sarà possibile cambiare, ad esempio attraverso la cessione del credito di singole rate; bisognerà portare in fondo l’utilizzo delle dieci quote annuali.

 

Spalma-crediti in 10 anni per fornitori e cessionari

Alla facoltà di spalmare in dieci anni il superbonus per le spese sostenute dal committente nel 2022 (sopra descritte), si affianca all’altra opzione introdotta dal decreto Cessioni, che interessa esclusivamente i soggetti titolari di crediti da superbonus, sismabonus (anche sisma bonus acquisti) e bonus barriere architettoniche.

Si tratta dei fornitori o cessionari per i crediti derivanti dalle comunicazioni sconto in fattura o di cessione inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

Per questi soggetti, i crediti possono essere fruiti in dieci rate annuali, di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, ovvero:

- in 5 rate annuali per i crediti di imposta riferiti al bonus barriere architettoniche, al sismabonus e al superbonus per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021;

- in 4 rate annuali per i crediti di imposta riferiti al superbonus per le spese sostenute a decorrere dal 2022.

Le modalità per comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga sono state definite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2023/132123. Le istruzioni operative, invece, sono state illustrate dalle Entrate nella “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, aggiornata a maggio 2023. L’opzione di allungamento può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione.

Fornitori e cessionari possono comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga in dieci rate annuali, al posto di quella originariamente prevista, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, è attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. La ripartizione in dieci rate è immediatamente efficace.

Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in 10 anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite.

 

Cessione dei crediti 2022 dopo il 31 marzo 2023

Per quanto riguarda la cessione tardiva dei crediti 2022 è utile ricordare che, per effetto del decreto Cessioni (art. 2-quinquies), è consentito avvalersi della remissione in bonis per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito relativo a spese sostenute nel 2022 e a rate residue non fruite di detrazioni relative a spese 2020 e 2021, anche se l’accordo di cessione è stato concluso dopo il 31 marzo 2023. Tale possibilità è prevista esclusivamente per le cessioni verso banche; intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nei casi in cui invece il cessionario sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, per accedere alla remissione in bonis serve un contratto firmato entro il 31 marzo 2023.

In ogni caso, per aderire alla remissione in bonis, la comunicazione di opzione per sconto o cessione dei bonus edilizi deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade entro il 30 novembre 2023.

 

 

30/05/2023

 

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