CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO”

 

Stabilite le percentuali di determinazione del contributo

 

Il decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021 oltre al contributo a fondo perduto “automatico” e a quello “alternativo”, ha previsto anche un contributo a fondo perduto “perequativo” spettante ai soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, titolari di Partita Iva, con ricavi/compensi non superiori a 10milioni di euro, che abbiano subìto un peggioramento del risultato economico nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019.

 

In un recente decreto il MEF ha anche individuato le percentuali di contributo applicabili al peggioramento economico, a seconda dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019, al netto dei contributi già riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Soggetti interessati

Sono interessati tutti i soggetti Iva attivi al 26/05/2021, residenti in Italia, esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, nonché titolari di reddito agrario, che abbiano presentano il modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021.

Per contro, sono esclusi i soggetti la cui Partita Iva non era attiva al 26 maggio 2021, gli Enti Pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, nonché tutti i soggetti che non hanno presentato il modello Redditi 2021 entro il 30 settembre scorso.

 

Condizioni richieste

Le condizioni richieste sono:

-          aver conseguito ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;

-          aver subìto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

 

Contributo spettante

Il valore dei risultati economici 2020 e 2019 va individuato considerando gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi di tali annualità evidenziati dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 4.9.2021.

 

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile al peggioramento dei risultati economici

fino a € 100.000

30%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000

20%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000

15%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000

10%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

5%

 

Il contributo sarà determinato al netto dei contributi già concessi a seguito dell’emergenza Covid-19 da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque non può essere superiore a 150.000 euro.

 

Modalità di richiesta

Il contributo è riconosciuto a fronte della presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda, da inviare entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del cassetto fiscale.

Per rendere operativa la misura, manca ancora il provvedimento che approva il modello con le relative istruzioni e i termini di presentazione.

 

Utilizzo del credito

Il contributo può essere utilizzato, alternativamente:

- mediante accredito sul c/c bancario o postale intestato o cointestato al soggetto beneficiario;

- in compensazione nel modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Il contributo non è tassato ai fini Irpef/Ires/Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (ROL).

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i Clienti dello Studio, verranno verificate le condizioni per accedere al credito, nonché il confronto con i crediti già ottenuti e presentate le domande per ottenere il fondo perduto.

 

 

22/11/2021

 

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