CREDITO IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA' 2021

 

Comunicazione per prenotare l'agevolazione entro il 31 ottobre 2021

 

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Per il 2021 il D.L. n. 73/2021 ha previsto che l’istanza relativa agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021, differito al 31.10.2021 ad opera del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Restano comunque valide le richieste presentate nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, dove non sarà più necessario indicare l’ammontare degli investimenti nell’anno precedente.

 

Conferme per il 2021

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha aumentato l’agevolazione al 50% degli investimenti effettuati ed esteso il beneficio anche agli investimenti su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

L’art. 1, co. 608 della Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, ha introdotto il nuovo co. 1-quater, prevedendo l’estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.

L’art. 67, co. 10 e 13 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha modificato ulteriormente l’agevolazione in esame prevedendo che per il 2021 e 2022 la citata misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.

Di conseguenza per il 2021 il bonus pubblicità si calcola su:

 

 

Anche per gli anni 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo del 1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito di accesso per l’agevolazione fiscale.

 

Soggetti interessati

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il credito d’imposta è destinato ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali, che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

 

Spese ammissibili

Sono:

Ø gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (on-line), con le caratteristiche indicate all’art. 7, co. 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Ø gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all’art. 1, co. 6, lettera a), numero 5) della L. n. 249/1997.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo, la realizzazione grafica pubblicitaria, la produzione di volantini cartacei, affissioni e display, pubblicità su cartellonistica, su vetture o apparecchiature, su schermi di sale cinematografiche, la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc), la pubblicità acquistata attraverso gli spazi di Google, i banner pubblicitari su portali on-line e i siti web non registrati come testata giornalistica.

Le spese sono ammissibili al netto di quelle accessorie, dei costi d’intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale e/o connessa.

 

Procedura di accesso al credito

A seguito delle predette novità, per il 2021, il citato D.L. n. 73/2021 ha previsto che la presentazione dell’istanza relativa agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 (a carattere “prenotativo”) può essere effettuata nel periodo 1.9 - 30.9.2021, poi differito al 31.10.2021.

Pertanto i soggetti interessati devono:

- presentare dal 1° al 31 ottobre 2021 con modalità telematica la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”. Merita evidenziare che le istanze presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

- presentare dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022 con modalità telematica la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, dove indicare il totale delle fatture effettivamente contabilizzate, relative alle spese effettuate dal 1/1 al 31/12/2021, di fatto confermando o rettificando quanto comunicato in precedenza nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata.

Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

 

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui relativi siti Internet, nella misura ivi indicata, al codice tributo 6900.

Il credito d’imposta andrà successivamente indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Verifica per i Clienti dello Studio

Per i propri Clienti lo Studio verificherà l’entità della spesa sostenuta e la convenienza a presentare la domanda, per ottenere il credito d’imposta.

 

 

02/10/2021

 

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