CREDITO IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA' 2023
Comunicazione per prenotare l'agevolazione entro il 31 marzo 2023
Ancora pochi giorni per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2023; è fissato al 31 marzo 2023 il termine per inviare la comunicazione.
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line. Non sono più agevolate le spese per emittenti televisive e radiofoniche locali.
La comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”), va presentata dall’1.3 al 31.3.2023.
Novità per il 2023
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 17/2022, che ha aggiunto all’art. 57-bis il co. 1-quinquies del D.L. 50/2017, a partire dal 2023, dopo tre anni di deroghe (dal 2020 al 2022), torna ad applicarsi la regola ordinaria in base alla quale per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Sempre il co. 1-quinquies ha stabilito che gli investimenti devono essere effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.
Pertanto, a partire dal 2023, tornano in vigore le regole ordinarie in base alle quali:
• il credito d’imposta spetta nella misura del 75% della spesa incrementale rispetto all’anno precedente, anziché nella misura del 50% dell’investimento effettuato;
• è necessario dimostrare l’incremento minimo dell’1% dell'investimento pubblicitario rispetto all’anno precedente.
Tornando in vigore il criterio incrementativo, non potranno più beneficiare del credito le società che si sono costituite in corso d’anno o che nell’esercizio precedente non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario. Sul punto, il Consiglio di Stato, con parere n. 1.255 del 11 maggio 2018, aveva infatti espressamente chiarito che nell’ipotesi in cui l’impresa non avesse effettuato investimenti in pubblicità nell’esercizio precedente o se l’impresa fosse neo costituita e quindi non avesse alcun parametro nell’esercizio precedente, non avrebbe potuto usufruire del bonus pubblicità, mancando un investimento “incrementale” su cui calcolare la percentuale del 75% di determinazione del credito.
La nuova disciplina in vigore dal 2023 prevede altresì che siano agevolabili solo gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, escludendo quindi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche locali e nazionali. In particolare, al fine di godere del bonus pubblicità, è necessario che le testate giornalistiche siano iscritte presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e siano dotate della figura del direttore responsabile (art. 3 del D.P.C.M. 90/2018).
Soggetti interessati
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il credito d’imposta è destinato ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali, che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line.
Spese ammissibili e spese escluse
Sono investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (on-line), con le caratteristiche indicate all’art. 7, co. 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Continuano a rimanere escluse dal bonus pubblicità le spese sostenute attraverso altre forme di pubblicità come, ad esempio la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su vetture o apparecchiature, la pubblicità mediante affissioni e display, la pubblicità tramite social o piattaforme online, i banner pubblicitari su portali online, ecc.
Le spese sono ammissibili al netto di quelle accessorie, dei costi d’intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale e/o connessa.
Procedura di accesso al credito
Come sopra accennato, sulla base di quanto previsto dal co. 1-ter dell’art. 57-bis, per accedere al beneficio per il 2023, i soggetti interessati devono:
- presentare dal 1° al 31 marzo 2023 con modalità telematica la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati sulla stampa nell’anno precedente (2022) e i dati degli investimenti già effettuati o ancora da effettuare nell’anno agevolato (2023).
- presentare dal 9° gennaio al 9 febbraio 2024 con modalità telematica la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, dove indicare il totale delle fatture effettivamente contabilizzate, relative alle spese effettuate dal 1/1 al 31/12/2023, di fatto confermando o rettificando quanto comunicato in precedenza nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata. Si ricorda che l’importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non potrà essere superiore a quello indicato nell’istanza prenotativa. Pertanto, nella comunicazione di accesso al credito, è consigliabile indicare l’importo massimo dell’investimento pubblicitario stimato.
La prenotazione del bonus, attiva dal 1° al 31 marzo 2023, deve essere effettuata attraverso i servizi telematici delle Entrate, utilizzando la procedura nella sezione dell’area riservata «Servizi» alla voce «Agevolazioni», accessibile con Spid, Cns o Cie. L’invio può essere effettuato direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito del ricevimento delle prenotazioni il dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.
Utilizzo del credito in compensazione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui relativi siti Internet, nella misura ivi indicata, al codice tributo 6900.
Il credito d’imposta andrà successivamente indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Verifica per i Clienti dello Studio
Per i Clienti dello Studio verrà verificata l’entità della spesa sostenuta e la convenienza a presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta.
28/03/2023