CREDITO D’IMPOSTA BONUS VACANZE
Con i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il D.L. 34/2020 riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07.2020 al 31.12.2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 ha definito le modalità applicative delle disposizioni e ha fornito chiarimenti di carattere interpretativo, pubblicando sul proprio sito Internet una guida e un vademecum utili per la fruizione dell’agevolazione.
Soggetti beneficiari
I beneficiari del credito d’imposta Vacanze sono i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 40.000. L’ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. Le informazioni, i chiarimenti e le modalità per richiedere la DSU e calcolare l’ISEE sono reperibili sul sito dell’Inps
Per nucleo familiare si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico», ai sensi dell’art. 12 del Tuir. Più precisamente, il «nucleo familiare» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dall’art. 3 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.
Misura dell’agevolazione
Credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, compresi bed & breakfast e agriturismi.
Il credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. Questo significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti 3 persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al credito d’imposta Vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.
La misura massima del bonus vacanze è di:
· € 150,00 per nuclei di 1 persona;
· € 300,00 per nuclei di 2 persone;
· € 500,00 per nuclei di 3 o più persone.
Utilizzo del bonus da parte del cliente
Il bonus si utilizza per l’80%, nel periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico e per il restante 20%, in forma di detrazione d’imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi del 2020 che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.
Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo e può essere speso in un’unica soluzione e per i servizi resi da una sola struttura.
Il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie viaggi e tour operator.
Individuazione della struttura ricettiva
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione è resa attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente.
A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:
- 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; ii. cottage senza servizi di pulizia)
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole. Agriturismo Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla L. 20.02.2006, n. 96, e alle relative norme regionali.
Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla L. 20.02.2006, n. 96, e alle relative norme regionali.
Sono inclusi coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale, mentre risultano escluse la attività occasionali, poiché erogano servizi con esercizio non abituale (tassazione come redditi diversi - art. 67, c. 1 del Tuir).
Documentazione contabile da conservare
Il totale del corrispettivo deve essere documentato da «fattura elettronica o documento commerciale» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione. Il componente del nucleo familiare ISEE, che effettua il pagamento, può non coincidere con il soggetto che intende fruire del credito d’imposta Vacanze, importante è che appartenga al medesimo nucleo familiare ISEE, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa. Il credito si scomputa dal totale fattura, comprensivo dell’Iva.
Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Ottenimento dello sconto
Al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce dal beneficiario il codice univoco (o il QR code) ottenuto mediante l’app IO (scaricabile sul proprio dispositivo elettronico e mediante l’identità SPID o la Carta di Identità Elettronica CIE) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, anche delegando un intermediario (Mia scrivania ˃ Servizi per ˃ Comunicare ˃ Bonus Vacanze).
Dall’esito delle verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e, da questo momento, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’Iva applicata sull’intero ammontare e l’importo dello sconto applicato.
Per il cliente il credito d’imposta Vacanze è pari al 80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore del servizio, ed il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto, relativa all’anno d’imposta 2020.
Per l’esercente il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione col modello F24, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, con il codice tributo 6915, oppure può essere ceduto a soggetti terzi o ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Esempio.
L’Hotel Belvedere Mare ha incassato, nel corso del mese di luglio, 25.000 euro su fatture per servizi alberghieri resi nei confronti di turisti che hanno beneficiato del bonus vacanze (€ 22.727,27 + Iva 10%).
Per la quota pari all’80% delle fatture emesse (25.000 euro) e non pagate dai clienti, è possibile beneficiare del credito di imposta pari a 20.000 euro. La restante quota del 20% è stata direttamente incassata dalla struttura ricettiva (pari ad euro 5.000).
Pertanto, a fine luglio l’Hotel Belvedere Mare può fruire di un credito di imposta pari a complessivi 20.000 euro, utilizzabili dal giorno successivo ad ogni singolo incasso, per ogni singola quota parte di servizio di struttura alberghiera fatturato.
Iniziativa della Regione Piemonte
Per favorire la ripresa delle attività turistico ricettive post Covid, la Regione Piemonte ha lanciato una campagna di comunicazione, che incentiva la vendita di voucher vacanza, che permettono ai visitatori di poter trascorrere tre notti in strutture ricettive (hotel, B&B, campeggio, alloggio, agriturismo) pagandone solamente una, corredati dall’ulteriore bonus che propone uno sconto del 50% su varie esperienze e servizi turistici collegati ad un soggiorno in Piemonte.
L’iniziativa dei voucher, incentrata sul messaggio “in Piemonte la vacanza vale di più e sino a fine 2021 triplica il suo valore: sei ospite 2 notti su 3”, è coordinata dai Consorzi turistici piemontesi con il coinvolgimento di tutte le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta operanti sul territorio.
I voucher possono già essere acquistati, con promozione commercializzabile fino al 30 agosto 2020 prorogabile fino al 31 dicembre 2020, e la loro validità si estenderà fino al 31 dicembre 2021.
03/07/2020