BREXIT: NUOVE DISPOSIZIONI IVA E DOGANALI
Aspettando il 12 aprile o la nuova data per il divorzio dalla UE
La data del 12 aprile p.v. potrebbe subire variazioni, dopo l’ultima votazione, la notte scorsa, della Camera dei Comuni britannica, che dovrebbe aver scongiurato un divorzio senza accordo (no deal) dall’Unione Europea. Adesso resta da capire come si comporterà Bruxelles.
Si è trattato dell’ultimo colpo a effetto di un Paese in piena fibrillazione, impegnato a provare a fare ciò che non è riuscita a fare in quasi tre anni, in un’affannata corsa contro il tempo alla caccia di una via d’uscita sul dossier Brexit
La data del 12 aprile
Come ha ricordato il presidente della Commissione europea, il 12 aprile è la data ultima per l’approvazione dell’accordo, avvertendo che altrimenti una proroga, limitata al 22 maggio, per evitare il coinvolgimento britannico nelle prossime elezioni Europee, non potrà essere presa in esame.
Cosa succederà quando si concretizzerà formalmente la cosiddetta Brexit ?
Il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea e la circolazione delle merci tra verrà considerata commercio con un Paese terzo; di conseguenza, da quella data, si dovranno stabilire lo status doganale delle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea e del Regno Unito e le disposizioni giuridiche applicabili, oltre al trattamento adeguato in relazione all’Iva e alle accise.
Circolazione delle merci
Dal momento in cui si concretizzerà formalmente la Brexit, i movimenti delle merci che entrano nel territorio Iva dell’UE o sono inviate o trasportate dal territorio Iva dell’Unione verso il Regno Unito dovranno essere trattati, rispettivamente, come importazione o esportazione di merci a norma della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Direttiva Iva). Ciò comporta che il cessionario nazionale dovrà assolvere l’Iva all’importazione (salvo presentazione della dichiarazione d’intento nei confronti della Dogana) e registrare la bolletta doganale di importazione. Allo stesso modo, il cedente nazionale che invia dei beni al proprio cessionario britannico, effettua un’esportazione non imponibile, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/1972; l’importatore dovrà, pertanto, dotarsi di un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification).
Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito o in uscita da detto territorio per essere trasportate nel Regno Unito sono soggette a vigilanza doganale e possono subire controlli, a norma del Regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che ha istituito il codice doganale dell’Unione. Ciò comporta, fra l’altro, l’applicazione delle formalità doganali, la presentazione di dichiarazioni e l’eventualità che le autorità doganali esigano garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o in essere.
Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito saranno disciplinate dal Regolamento (CEE) 2658/1987 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune; ciò comporta l’applicazione dei pertinenti dazi doganali. Le autorizzazioni che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato e le altre autorizzazioni rilasciate a fini di semplificazione doganale dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell’Unione.
Per le esportazioni di merci verso i Paesi terzi con cui l’UE ha concluso un accordo di libero scambio, gli esportatori possono beneficiare di tariffe preferenziali a condizione che i prodotti abbiano abbastanza “contenuto UE” secondo i parametri delle norme di origine. Dopo la Brexit, l’apporto del Regno Unito al prodotto finito non potrà più essere considerato contenuto UE; ai fini del calcolo dell’origine preferenziale dell’UE delle merci, sarà necessario controllare la propria rete di approvvigionamento, considerando “non originario” l’apporto dei beni di provenienza britannica. Ciò incide sulla capacità degli esportatori unionali di effettuare il cumulo con merci originarie del Regno Unito e può incidere sull’applicabilità di tariffe preferenziali convenute dall’Unione con paesi terzi.
I movimenti delle merci che entrano nel territorio di accisa dell’Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio di accisa dell’Unione verso il Regno Unito sono trattati, rispettivamente, come importazioni o esportazioni di merci sottoposte ad accisa a norma della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise. Ciò comporta, fra l’altro, che il sistema d’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) non sia più applicabile ai movimenti di merci in regime di sospensione dell’accisa dall’Unione verso il Regno Unito; tali movimenti sono, invece, trattati come esportazioni per le quali la vigilanza, ai fini dell’accisa, termina nel luogo di uscita dall’Unione (come da Linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito del 22 febbraio 2019).
Adempimenti a carico degli operatori italiani
Dopo la definitiva separazione dall’Unione Europea, cambieranno gli adempimenti a carico degli operatori economici nazionali, che dovranno:
• richiedere il rilascio di un codice EORI per intrattenere scambi commerciali col Regno Unito;
• presentare una dichiarazione doganale di importazione / esportazione all’Ufficio delle Dogane;
• richiedere nuove autorizzazioni doganali presso le autorità doganali, non essendo più valide quelle già emesse nell’UE;
• per l’identificazione e la classificazione dei beni provenienti dal Regno Unito introdotti nel territorio doganale Ue si dovrà applicare la disciplina prevista in materia di nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune;
• richiedere le autorizzazioni alla garanzia globale per il pagamento dei dazi all’importazione o per assegnare le merci ad un regime sospensivo, allorquando esse entrino nel territorio europeo, da parte di chi voglia continuare a commerciare con il Regno Unito;
• aggiornare le polizze prestate da enti stabiliti nel Regno Unito per le obbligazioni sorte o che potranno sorgere ai sensi del CDU, mediante presentazione di un’appendice di modifica, in seguito alla cessazione della libera prestazione di servizi verso detto Stato.
• applicazione del regime di transito comune, da parte del Regno Unito, a partire dall’1.4.2019, in conseguenza della sua adesione alla Convenzione Transito Comune.
04/04/2019