BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI
Fino a 200 euro per i dipendenti delle aziende private
Il decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è intervenuto con diverse misure per calmierare le conseguenze derivanti dall’incremento dei costi dei fattori energetici, anche per i dipendenti delle aziende private, con dei buoni benzina fino a 200 euro di valore, esenti da tasse per il 2022, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, co. 3, del D.P.R. 917/1986 (Tuir).
In capo all’impresa il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’articolo 95, Tuir ed è già efficace e utilizzabile dalle aziende del settore privato.
Novità normativa
L’art. 2 del D.L. 21/2022 stabilisce infatti che “Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986”.
Detassazione del benefit
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; a tal fine occorre comunque considerare che:
· in deroga a tale principio, l’art. 51, co. 2 del Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente;
· il successivo co. 3 individua nel valore normale il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari.
L’ultimo periodo del co. 3 stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).
La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si aggiunge a tale limite generale di non imponibilità dei fringe benefit: pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorre al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente (si tratta quindi di 2 soglie da valutare separatamente).
Non è stato ancora chiarito cosa accada al superamento della soglia di 200 euro relativa ai buoni benzina, ossia se al verificarsi di tale evento risulti tassata solo l’eccedenza o sarà assoggettato a tassazione l’intero importo del buono erogato.
Requisiti del benefit
Per l’applicazione di tale previsione si ricorda che:
a) si tratta di una disposizione transitoria applicabile solo per il 2022;
b) a differenza di altre ipotesi di benefit che devono essere accordati alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, letteralmente i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente (il ché risulta ragionevole in quanto il datore di lavoro ha la possibilità di valutare quanto erogare, anche in ragione alla distanza percorsa dal dipendente per recarsi al luogo di lavoro);
c) la norma si riferisce alle “aziende private” escludendo quindi il settore pubblico. Non è chiaro se detta previsione può essere estesa al caso in cui il datore di lavoro è un professionista (letteralmente la risposta dovrebbe essere negativa, ma non avrebbe alcun senso escludere tale ipotesi).
Gestione del benefit
Le aziende possono quindi acquistare i buoni benzina attualmente in commercio ed erogarli ai dipendenti a titolo di liberalità. Non solo, ma poiché il limite di 258,23 euro è di carattere generale, tra i possibili beni e servizi distribuibili gratuitamente possono rientrare anche gli stessi buoni benzina, arrivando potenzialmente a un totale massimo di 458,23 euro per il 2022. Non dimenticando, però, che se il limite di 258,23 euro viene superato l’intero valore concorre a formare il reddito.
E’ dunque opportuno che detti ammontari siano monitorati e separati in busta paga, utilizzando apposite voci che li qualifichino alternativamente come «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 2 del Dl 21/2022» oppure «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir». Inoltre, l’esenzione fino a 258,23 euro non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit – sia quelli da determinarsi in base al valore normale, sia quelli da quantificarsi secondo i criteri convenzionali di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir – se il relativo valore supera già la soglia stessa dei 258,23 euro.
Vanno anche dedotti gli eventuali riaddebiti al dipendente (ad esempio, tramite trattenute in busta paga) o comunque quanto da questi corrisposto per la fruizione del bene o servizio (ad esempio, pagamenti diretti alla società di autonoleggio) inclusa l’Iva.
Fanno eccezione le somme eventualmente sostenute dal dipendente, di tutti o taluni elementi (ad esempio, il costo del carburante) che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci per il calcolo del fringe benefit relativamente alle auto in uso promiscuo (circolare Mef 326/97), che quindi non possono essere dedotte.
Peraltro, nel caso delle auto assegnate in uso promiscuo, visto che il costo del carburante è ricompreso nella determinazione del costo chilometrico elaborato nelle tabelle Aci, e considerato che lo stesso è alla base del calcolo del fringe benefit imponibile per il dipendente, il bonus carburante potrebbe non essergli precluso, in particolare ove il costo del carburante fosse, per policy aziendale, a suo carico. Sono tuttavia opportuni chiarimenti ufficiali.
08/04/2022