BUONI PASTO CON NUOVE REGOLE

 

Dal 9 settembre si possono cumulare fino a otto buoni

 

A partire dal 9 settembre sarà possibile “cumulare” fino a un massimo di otto buoni pasto (ad oggi vietato, almeno sul piano normativo). È questa una delle novità previste dal D.M. 122/2017 (pubblicato in G.U. 186 del 10/08/2017) con cui il Legislatore ha “ampliato” la platea degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, individuato le caratteristiche dei buoni pasto nonché fornito indicazioni sul contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei ticket ed i titolari degli esercizi convenzionabili.

 

La disposizione consente ai dipendenti di effettuare la spesa usufruendo delle agevolazioni fiscali proprie dei buoni pasto. In particolare la disposizione indica la possibilità di utilizzare i buoni pasto nei seguenti esercizi convenzionati: bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, supermercati, agriturismi e ittiturismi.

 

Definizione di buono pasto

L’art. 2, comma 1, lettera c) del D.M. 122/2017 definisce il buono pasto comeil documento di legittimazione, anche in forma elettronica… che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.

In particolare, lart. 4 del citato D.M. dispone che i buoni pasto:

 

Rispetto alla vecchia disposizione due sostanziali novità:

  1. non si fa più riferimento alla giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, consentendo di fatto l’utilizzo del buono pasto anche in giornate non lavorative;
  2. è prevista la cumulabilità fino a 8 buoni che potranno essere utilizzati in diversi  esercizi convenzionati (superando in tal modo numerosi dubbi in materia): possibilità di utilizzo dei ticket al fine, ad esempio, di fare la spesa al supermercato, al mercato contadino o in agriturismi (ciò a seguito della nuova platea di esercizi convenzionati presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa).

 

Tipologia di buono pasto

Sul piano informativo, lo stesso art. 4 del D.M. fa una distinzione tra i buoni pasto “cartacei” e quelli “elettronici”. Infatti, mentre i buoni pasto in forma “cartacea” devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’ esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”;

per i buoni pasto in forma “elettronica”:

 

Utilizzo dei buono pasto

Si segnala poi l’ampliamento della platea degli esercizi convenzionati. Rispetto all’art. 285 del D.P.R. 207/2010, lart. 3 del citato D.M. dispone, infatti, che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

 

Tassazione dei buoni pasto al dipendente

Con riguardo al trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente occorre fare riferimento all’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, che da 1° luglio 2015 è entrata, invece, in vigore la modifica prevista dall’art. 1, commi 16 e 17, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), con la quale è stata innalzata da € 5,29 a € 7,00 la soglia di non imponibilità dei buoni pasto nel caso in cui essi siano in formato elettronico.

Pertanto, considerato il limite di otto buoni cumulabili, l’ammontare complessivo non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale dovrebbe essere pari a 42,32 euro in caso di buoni pasto cartacei e 56 euro in caso di buoni elettronici.

 

Tassazione dei buoni pasto al datore di lavoro

Per l’azienda-datore di lavoro, i costi legati all’acquisto dei buoni pasto sono costi deducibili per competenza ai sensi dell’art. 109 del Tuit. In particolare, il costo va dedotto in base alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

La deducibilità per il datore di lavoro è totale (100%) e non sconta il limite del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio dall'art. 109, comma 5, del Tuir (circolare n. 6/E del 03.03.2009).

Con riguardo ai profili Iva, l’acquisto dei buoni pasto da parte del datore di lavoro è pari al 4%, trattandosi di prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Inoltre, dal 1° settembre 2008, grazie alle modifiche apportate dall’art. 83, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 133/2008) all’art. 19bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, l’Iva applicata all’acquisto dei buoni pasto da parte del datore di lavoro è sempre integralmente detraibile indipendentemente dal luogo in cui avviene la consumazione.

 

Tavola riassuntiva

 

Tipo di servizio

Regime fiscale contributivo

Caratteristiche

Servizio di mensa intraziendale

Esenzione totale senza limiti

Esistenza di locali aziendali dedicati con servizio interno o gestito da terzo

Servizio di mensa esterno all’azienda

Esenzione totale senza limiti

Esistenza di locali non aziendali dedicati con servizio gestito da terzo

Somministrazione di vitto

Esenzione totale senza limiti

Servizio per lavoratori quali cuoco, camerieri etc.

Mensa c.d. diffusa

Esenzione totale senza limiti

Accesso a mensa aziendale o pubblici servizi convenzionati (bar, ristorante etc.) tramite badge aziendale in orari di pausa pranzo

Buono pasto cartaceo

Esenzione nel limite di 5,29 euro giornalieri

Buoni pasto utilizzabili anche cumulativamente per un massimo di 8 giornalieri presso strutture convenzionate, supermercati etc.

Buono pasto elettronico

Esenzione nel limite di 7 euro giornalieri

Buoni pasto utilizzabili anche cumulativamente per un massimo di 8 giornalieri presso strutture convenzionate, supermercati etc.

Indennità sostitutiva di mensa

Esenzione nel limite di 5,29 euro giornalieri

Erogazioni dirette a cedolino solo per addetti a cantieri edili o per lavoratori in unità produttive mancanti di strutture e servizi di ristorazione

 

Aspetti contabili

Dal punto di vista contabile, il datore di lavoro dovrà eseguire alcune registrazioni qui di seguito riepilogate.

All’atto dell’acquisto del buono pasto l’azienda datore di lavoro dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice, la contropartita sarà rappresentata da un credito diverso verso la medesima. Il relativo costo sarà rilevato solo al momento in cui il dipendente “entrerà in possesso” del buono pasto riuscendo in tal modo ad ottemperare alla rilevazione secondo il principio di competenza.

Le scritture contabile da eseguirsi sono le seguenti:

! Rilevazione:

|         |           D-------------------------------------------  00/00  -------------------------------------------A

|         |  P       |                          ¹                                 a        FORNITORI

|  P     |           |  FORNITORI PER BUONI PASTO

|  P     |           |  ERARIO C/IVA

|         |           |  ACQUISTO DEI BUONI PASTO

|         |           |  --------------------------------------------             --------------------------------------------

 

! Rilevazione:

|         |           D-------------------------------------------  00/00  -------------------------------------------A

|  E     |  P       |  BUONI PASTO AI DIPENDENTI   a        FORNITORI PER BUONI PASTO

|         |           |  CONSEGNA DEI BUONI PASTO AL DIPENDENTE ...

|         |           |  --------------------------------------------             --------------------------------------------

 

 

01/09/2017

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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