STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 30 ottobre 2012
OGGETTO: Novità per i prodotti agroalimentari.
Spettabile Azienda,
è in vigore dal 24 ottobre scorso, ma ha già destato scompiglio e preoccupazione nel mondo agricolo e dei prodotti alimentari, l’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 convertito con L. 24 marzo 2012 n. 27 che disciplina le nuove norme sui contratti agroalimentari.
Gli operatori del settore si pongono diverse domande circa l’interpretazione di alcuni punti fondamentali della riforma cercando di dare un’interpretazione quanto più logica possibile a problematiche di ordine pratico.
Le novità e i dubbi sono molteplici, e riguardano sostanzialmente:
1. I tempi di pagamento
2. La data di fatturazione
3. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei tempi di pagamento
4. L’obbligo dei contratti
5. La forma dei contratti
6. Soluzioni ad alcuni casi pratici
La norma parla chiaro, vi sono due termini per il pagamento: 30 giorni per i prodotti deteriorabili (con scadenza di conservazione non superiore a 60 giorni), come latte, pasta, ortofrutta, pane, carne, latticini, uova, pesce; 60 giorni per i prodotti non deteriorabili (da determinarsi per esclusione rispetto a quelli deteriorabili).
I suddetti termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; se non vi è certezza circa la data della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti.
La disciplina della data di fatturazione non ha subito alcuna novella dalla riforma, pertanto sarà sottoposta alle consuete norme fiscali, in pratica niente cambia in merito. In applicazione del nuovo dell’art. 62, il cedente dovrà emettere fatture separate per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti.
Un altro aspetto che ha mandato in tilt il mondo agroalimentare è rappresentato dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento. Sono due le conseguenze derivanti dal mancato adempimento:
a) il decorso degli interessi moratori
b) la sanzione amministrativa da 500 euro a 500.000 euro
Il decorso degli interessi moratori
Come per legge gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e decorrono automaticamente, senza cioè necessità che il creditore debba formalmente mettere in mora il debitore.
Tuttavia la richiesta degli stessi determina un diritto in capo al creditore il quale ha la facoltà ma non l’obbligo di richiederli.
Il tasso degli interessi è stabilito nel 10% (tasso BCE 1% +7% tasso consueto) +2% (maggiorazione).
La sanzione amministrativa da 500 euro a 500.000 euro
La sanzione amministrativa è proporzionata al fatturato dell’azienda e può essere applicata in caso di controlli da parte dell’autorità pubblica alle imprese che non abbiano rispettato i termini di pagamento stabiliti dalla legge anche se non sono stati diffidati al pagamento dai fornitori.
Per le cessioni di prodotti agroalimentari nel territorio della Repubblica Italiana (anche se intracomunitari o importazioni), vi è l’obbligo di stipulare un contratto tra le parti a pena di sanzione amministrativa da 516 euro a 20.000 euro, per entrambe le parti inadempienti.
Il contratto dovrà possedere dei requisiti minimi essenziali:
I contratti di cessione di prodotti agroalimentari dovranno obbligatoriamente avere la forma scritta. Tuttavia è chiarito che non sarà necessario redigere un contratto per ogni cliente, ma sarà sufficiente una qualsivoglia di comunicazione, quindi si assolverà l’obbligo della forma scritta anche indicando i requisiti essenziali nei documenti di accompagnamento e trasporto e nelle fatture.
Soprattutto in caso di vendita istantanea o tentata vendita o vendita semplificata, in cui stipulare un contratto di volta in volta può risultare oltremodo macchinoso e complesso, si potrà optare per la seguente indicazione sui documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture con la seguente dicitura, che ne dia espressa attestazione: “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27”
Qualora la vendita sia invece concordata prima consegna delle merci la manifestazione delle parti di voler dar luogo ad un rapporto commerciale, purché sempre in forma scritta, potrà essere espressa a mezzo fax, o anche di posta elettronica certificata.
Si riportano alcune risposte comparse sulla stampa specializzata a possibili soluzioni o comportamenti di casi pratici ed operativi.
Contratti, nuove regole solo dopo il 24 ottobre
I nuovi termini di pagamento a 30 o 60 giorni devono essere applicati anche alle fatture anteriori al 24 ottobre 2012 il cui termine di adeguamento è 31 dicembre 2012 oppure l'adeguamento nella norma transitoria non riguarda i termini di pagamento ?
R à Le nuove regole dettate dall'art. 62 si applicano solo alle compravendite di prodotti agricoli e alimentari effettuate dallo scorso 24 ottobre. Si ricorda che le cessioni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione del bene (articolo 6, comma 1, Dpr n. 633/1972). Soltanto per la regolarizzazione formale dei contratti c'è tempo fino al 31 dicembre 2012.
Vecchie condizioni per patti pregressi
Nell'ipotesi di acquisti effettuati prima del 24/10/12 cosa accade di diverso in termini di scadenze di pagamento se le fatture sono pervenute prima o dopo tale data ? Valgono le vecchie condizioni con scadenze più lunghe o i nuovi termini di 30/60 giorni ?
R à Per le compravendite di prodotti agricoli e alimentari effettuate prima dello scorso 24 ottobre valgono le vecchie condizioni e quindi non sono vincolanti i nuovi termini di trenta e sessanta giorni. Infatti le nuove regole dettate dall'articolo 62 si applicano per i beni consegnati o spediti oltre tale data.
Regole italiane se la consegna è locale
In caso di acquisto intracomunitario, (ad esempio acquisto dall’Olanda con consegna merce in Italia), l'obbligo di pagare a 30 o 60 giorni sussiste anche nei confronti del soggetto (fornitore) intracomunitario ? La forma scritta deve essere utilizzata anche per questi acquisti o l'applicazione dell'art. 62 vale solo nei confronti dei clienti italiani?
R à L'articolo 62 si applica per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene in Italia. Pertanto le nuove disposizioni si applicano anche in caso di acquisto intracomunitario.
L’art. 62 è applicabile anche alle vendite di prodotti alimentari e bevande ceduti in triangolazione e destinati all'esportazione intra e extra Ue ?
R à L'articolo 62 si applica alle cessioni di prodotti agricoli e
alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.
Pertanto i relativi obblighi non riguardano le
esportazioni né dirette, né triangolari, né congiunte (quando i beni vengono
preventivamente lavorati in Italia), né le cessioni intracomunitarie.
Come comportarsi con le fatture differite
Come comportarsi con le fatture differite per il calcolo della scadenza della fattura ? Fa fede comunque sempre solo la data di ricezione della merce consegnata con Ddt ? E sul Ddt è obbligatorio riportare il prezzo di vendita ?
R à Riguardo alle fatture differite per il mese di ottobre si consiglia di emetterne due: una fattura differita per i beni consegnati entro il 23 ottobre scorso (per i quali non vige l'articolo 62) e una fattura differita per i beni consegnati a partire dal 24 ottobre scorso (i quali soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 62). Se è stata prescelta quale forma contrattuale il Ddt integrato ovviamente è obbligatorio indicarvi il prezzo; tale obbligo vale solo per i beni consegnati dopo il 24 ottobre scorso.
Tempo fino al 31 dicembre per regolarizzare vecchi patti
I tempi di pagamento fissati dall'articolo 62 legge 27/12 si applicano anche ai contratti in essere prima del 24 ottobre 2012 ?
R à I termini di pagamento fissati dall'articolo 62 si applicano alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate a partire dallo scorso 24 ottobre. Quindi anche ai contratti in essere a tale data. Tuttavia per regolarizzare formalmente questi contratti si ha tempo fino al 31 dicembre 2012. La risposta è negativa.
Pagamenti istantanei esenti dagli obblighi
Quali sono i soggetti esenti dal contratto ?
R à L'artico 62 prevede tre casi di esonero. Non vi è obbligo di applicare le relative disposizioni per i conferimenti dei soci imprenditori alle cooperative agricole (comprese le organizzazioni di produttori); inoltre sono escluse le ipotesi di pagamento istantaneo alla consegna e se l'acquirente è un privato consumatore. Con riferimento ai conferimenti si deve trattare di cooperative che operano prevalentemente con i soci.
Come regolarsi con la trasmissione via Pec
II Consiglio di Stato, ai paragrafi n. 15 e 16 del proprio parere, ha affermato che la sottoscrizione del contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, possa essere ritenuta superflua solo qualora ci si trovi in presenza di situazioni qualificabili come "equipollenti" all'apposizione della firma e quindi «idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto». Ciò premesso, posto che la trasmissione a mezzo Pec di un contratto dovrebbe determinare una situazione di equipollenza alla sottoscrizione, ci si chiede se «il determinato soggetto» a cui deve essere riferibile il contratto, coincida con il legale rappresentante della società ovvero con la società stessa; in altre parole, il contratto dovrà essere necessariamente trasmesso dalla Pec del legale rappresentante della società oppure potrà invece essere utilizzata la Pec della società, come depositata presso la Camera di commercio ?
R à Premettendo che la trasmissione a mezzo pec determina una situazione di equipollenza alla sottoscrizione, si ritiene che nel caso proposto il contratto possa essere trasmesso, sia dalla pec del legale rappresentante, sia dalla Pec intestata alla società.
Niente obbligo di fattura per gli interessi di mora
La fattura di interessi di mora da emettere al cliente moroso, è obbligatoria ? Ogni quanto va emessa ?
R à Si ricorda che gli interessi di mora sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva (articolo 15, comma 1, Dpr n. 633/1972), pertanto per l'addebito al cliente degli stessi si potrà emettere una ricevuta contabile. Non essendo prevista una sanzione per la mancata applicazione degli interessi moratori, la stessa non risulta obbligatoria. La norma e il relativo decreto nulla dicono in ordine ad ogni quanto vanno addebitati gli interessi moratori, a tal fine si precisa che ai fini fiscale rilevano solo se effettivamente incassati e pagati.
II pagamento della mora non evita la sanzione
Nel caso di pagamento oltre la scadenza fiscale, addebitando gli interessi al cliente, il fornitore è soggetto a qualche tipo di sanzione ? Il cliente, pagando la fattura con gli interessi di mora, è ugualmente soggetto alla sanzione ?
R à II fornitore che addebita gli interessi di mora al cliente non è per questo soggetto ad alcuna sanzione. Il pagamento degli interessi di mora da parte del cliente non sana la sua posizione, pertanto sarà comunque soggetto a sanzione a cura della Autorità garante della concorrenza e dei mercati.
Interessi, stop ai tassi di mora inferiori al 10%
È possibile applicare un saggio di interesse inferiore a quello di legge ?
R à Nel parere del Consiglio di Stato è stata criticata l'ipotesi di applicazione del tasso degli interessi di mora inferiore al 10 per cento. Per questo nell'ultima formulazione del decreto ministeriale tale concessione non è prevista. Dato che l'applicazione degli interessi moratori non risulta obbligatoria non vi sono conseguenze nel caso in cui venga applicato un tasso d'interesse inferiore al 10 per cento. Si ricorda però che concordare un tasso diverso da quello legale è considerata pratica sleale.
Con data di fattura incerta vale la consegna della merce
Se la merce arriva in novembre, con fattura il 12 dicembre tramite posta ordinaria, da che momento decorre il pagamento visto che non c'è certezza in merito all'arrivo della fattura ?
R à Nel caso in cui la data di ricevimento della fattura non è certa, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincida con la data di consegna dei prodotti. Pertanto il termine di pagamento di 30 o 60 giorni decorrerà dall'ultimo giorno del mese in cui si verifica la consegna degli stessi. La data di ricevimento delle fattura deve essere provata dal cliente che è il soggetto sanzionabile in caso di ritardo nel pagamento.
Il termine decorre dal ricevimento fattura
Ai soli fini della decorrenza del termine dei 30 (60) giorni dalla fine del mese di ricevimento, si può considerare valida la data di ricevimento di una fattura tramite posta elettronica non certificata? Ad esempio, per una fattura datata 26 ottobre ma ricevuta in pdf in data 1 novembre (e contestualmente stampata e registrata), il termine dei 30/60 giorni per il pagamento decorre a partire dal 30 novembre ?
R à Ai fini della decorrenza del termine entro il quale effettuare il
pagamento si deve far riferimento alla fine del mese di ricevimento della
fattura inviata anche tramite posta elettronica non certificata. L'invio della
fattura tramite pec rileva solo ai fini della determinazione della data di
ricevimento della fattura per il conteggio degli interessi di mora in caso di
ritardato pagamento. Nel caso prospettato la fattura si considera ricevuta in
novembre pertanto i termini del pagamento decorrono dal 30 novembre. Si precisa
il conteggio dei 30 (o 60) giorni decorre senza tener conto dell'ultimo giorno
del mese di ricevimento della fattura. Quindi nel caso descritto il pagamento
dovrà avvenire entro il 30 dicembre. Tuttavia che il cedente deve considerare
emessa la sua fattura in data 1 novembre in quanto la fattura si considera
emessa al momento della sua consegna.
La data di consegna fissa l'obbligo
Nel caso di merce consegnata in data precedente al 24 ottobre 2012 ma fattura inviata con Pec (posta elettronica certificata) con data successiva al 24 ottobre 2012 valgono le nuove regole oppure l'invio tramite Pec non costituisce data certa ai fini delle nuove regole in quanto la merce è stata consegnata precedentemente all'entrata in vigore della legge ?
R à L'articolo 62 riguarda le cessioni di prodotti agroalimentari effettuate a decorrere dal 24 ottobre scorso. La cessione di beni si considera effettuata al momento della consegna (articolo 6 Dpr 633/1972), pertanto se la merce è stata consegnata prima del 24 ottobre la cessione non rientra nell'ambito di applicazione della nuova norma. L'invio della fattura mediante Pec costituisce data certa sia per l'emittente che per il ricevente.
Equipollenza, dicitura sul documento che prova
La dicitura «Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito.con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» deve essere obbligatoriamente riportata sia nel Ddt e nella fattura o solamente in uno dei due documenti ?
R à La dicitura deve essere riportata sul documento che assolve gli obblighi imposti dall'articolo 62. Tuttavia se tali obblighi vengono assolti da più "pezze d'appoggio" la dicitura deve essere riportata su ogni documento. Quindi questa dicitura va riportata nel solo documento che viene scelto in sostituzione del contratto (documento di consegna, fattura accompagnatoria o ordine).
Nella lettera di consegna va indicato il prezzo
Nel caso di forma contrattuale semplificata è consentito immettere i dati necessari in parte sul documento di consegna, e in parte su fattura differita, come per esempio il prezzo che in caso di invio di merce tramite vettore non verrebbe indicato nel documento di consegna ?
R à II documento che viene prescelto per la sostituzione del contratto nella forma scritta deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 62 e quindi anche il prezzo. Se non si desidera mettere il prezzo nella bolla di consegna occorre scegliere un altro documento come ad esempio l'ordine oppure redigere il contratto nella forma scritta.
Fattura unica per i pagamenti contestuali
Al momento dell’emissione della fattura con pagamento contestuale, i prodotti alimentari e non devono essere separati su più fatture ?
R à Le cessioni di prodotti agroalimentari con contestuale consegna e pagamento non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 62. Pertanto nel caso descritto per i prodotti alimentari e non può essere emessa un’unica fattura.
Gli animali vivi non sono «deteriorabili»
L'impresa acquista animali vivi (bovini) da allevatori, da destinare al macello. Sono da considerare acquisti di prodotti deteriorabili (termine di pagamento 30 giorni) o non deteriorabili (termine di pagamento 60 giorni) ?
R à Le cessioni che hanno per oggetto animali vivi effettuate a decorrere dal 24 ottobre scorso rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 62. A tal fine si devono considerare beni non deteriorabili e quindi il relativo termine di pagamento è di 60 giorni.
I mangimi scontano il regime dei beni non deperibili
I mangimi destinati prettamente ad uso animale composti da cereali rientrano nella normativa in questione ?
R à I mangimi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 62 e sono da considerare come prodotti non deteriorabili; infatti tali prodotti sono riportati al n. 23 dell'allegato all'articolo 38 del Regolamento Ce. Pertanto il relativo termine di pagamento è di 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.
La carne congelata si paga a 30 giorni
Assocarni dice che la carne fresca e congelata va pagata in 30 giorni. Sembra strano questo concetto che la carne semplicemente congelata non è un prodotto a base di carne (vedi articolo 7 della direttiva comunitari 853/2004 e anche l'articolo 1 del decreto ministero della Sanità 16 dicembre 1993). Quindi, si paga a 30 o a 60 giorni ?
R à Le carni che presentano l’"aW" (attività dell'acqua) superiore a 0,95 ed un "ph" (acidità) superiore a 5,2, sono sempre considerati prodotti deteriorabili anche se congelate. In generale, essendo prodotti alimentari trattati in base a tali parametri sono da considerare prodotti deteriorabili. Pertanto il termine di pagamento per la relativa cessione è di 30 giorni. Si precisa che gli animali vivi invece sono da considerare prodotti non deteriorabili.
Le nuove regole si applicano alla Pa
Le pubbliche amministrazioni sono soggette alla normativa di cui all' articolo 62 ?
R à Le pubbliche amministrazioni rientrano nel campo di applicazione della disciplina dettata dall'articolo 62 Dl n. 1/2012, anche con riferimento al rispetto dei termini di pagamento di 30 e 60 giorni.
Le Asl sono tenute al rispetto dei tempi
Le Asl devono rispettare i pagamenti rapidi previsti dall'articolo 62 ?
R à Non essendo previsto dalla norma uno specifico esonero per gli enti pubblici, le Asl sono obbligate a rispettare i nuovi termini di pagamento.
La Onlus non deve applicare la riforma
Una fondazione Onlus che opera nel settore socio sanitario in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale è soggetta alla normativa introdotta dall'art. 62 del D.L. 24/01/2012 per i prodotti alimentari somministrarli all'utenza ?
R à Nel caso in cui l'acquirente sia un privato consumatore opera una delle cause di esonero dall'applicazione degli obblighi disposti dall'articolo 62. In base all'articolo 4 Dpr 633/1972 le Onlus non si considerano soggetti passivi Iva se non pongono in essere operazioni commerciali con carattere di abitualità. E se gli acquisti sono afferenti l'attività istituzionale dell'ente le cessioni di prodotti agroalimentari effettuate verso tali associazioni non sono soggette alla nuova disciplina.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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