STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 13 gennaio 2015
OGGETTO: Nuovi contributi Enasarco dal 2015.
Spettabile Azienda,
a decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano le regole per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti e loro ditte mandanti. Si rende pertanto opportuno prendere nota di quanto segue, in termini di aliquote, massimali e minimali.
Le aliquote della contribuzione
Le aliquote della contribuzione sono così previste per l’anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale aumento:
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Aliquota contributiva |
14,20% |
14,65% |
15,10% |
15,55% |
16,00% |
16,50% |
17,00% |
Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta (per il 2015) la percentuale del 7,325%.
Massimali provvisionali
Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali secondo la tabella che segue:
Periodo di riferimento |
Plurimandatario |
Monomandatario |
MASSIMALI_Anno 2015 |
25.000,00 (era 23.000,00 nel 2014) |
37.500,00 (era 35.000,00 nel 2014) |
Minimali della contribuzione
La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Ad esempio, per l’anno 2014 le cifre di riferimento erano pari a 417 euro per i plurimandatari e 834 euro per i monomandatari.
Al momento, non essendo ancora noto l’indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l’anno 2015.
Esempio di fattura
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2015:
Provvigioni relative al mese di gennaio 2015, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del ……. |
|
Imponibile |
1.000,00 |
Iva 22% |
220,00 |
Totale fattura |
1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 7,325 % su 1.000,00 |
-73,25 |
Ritenuta Irpef 23% su 500,00 |
-115,00 |
Netto a pagare |
1.031,75 |
Scadenze di versamento
I versamenti verranno eseguiti nelle seguenti scadenze:
Trimestre di riferimento |
Scadenza |
I° trimestre (gennaio-marzo) 2015 |
20 maggio 2015 |
II° trimestre (aprile-giugno) 2015 |
20 agosto 2015 |
III° trimestre (luglio-settembre) 2015 |
20 novembre 2015 |
IV° trimestre (ottobre-dicembre) 2015 |
20 febbraio 2016 |
Ritenuta ridotta per gli agenti che si avvalgono di collaboratori
Sempre in tema di agenti di commercio, è utile segnalare come il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) abbia modificato la cadenza annuale della comunicazione per avvalersi della ritenuta ridotta sulle provvigioni in presenza di dipendenti o collaboratori. D’ora in poi la dichiarazione prodotta (a mezzo raccomandata, o pec) sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, senza necessità di essere annualmente ripresentata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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