STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì  4 maggio 2015

 

 

 

OGGETTO: Il reverse charge esteso agli impianti relativi ad edifici.

 

 

Spettabile Azienda,

con la circolare n. 14/E del 27 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate pubblica finalmente gli attesi chiarimenti in merito alle nuove ipotesi per le quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge, già in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

 

Ambito applicativo

La circolare commenta quali sono le ipotesi, introdotte all’interno del comma 6 dell’art. 17 del Decreto Iva ad opera della Legge di Stabilità 2015, sulle quali trova applicazione l’inversione contabile:

·         lett. a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

·         lett. d-bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

·         lett. d-ter) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

·         lett. d-quater) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art.7-bis, co.3, lett. a);

·         altra fattispecie interessata è quella relativa all’applicazione del reverse per le cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” prevista dall’art. 74, co.7, del decreto Iva così come modificato legge di Stabilità 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Riparazione e manutenzione di impianti

Secondo il contenuto della circolare 14/E/2015, l’inversione contabile si applica all’attività d’impiantistica, sia per l’installazione di impianti su edifici che per la manutenzioni e riparazioni di questi impianti e, di fatto, a impianti, apparecchi o congegni fissi, che formano parte integrante di un edificio. Mentre resta fermo il principio che l’attività impiantistica sui beni mobili sconta il regime ordinario Iva.

Per la definizione di “impianto” soggetto all’inversione contabile è da ritenere che le prestazioni d’installazione interessate dalla norma siano quelle relative a impianti che si rendono necessari per il funzionamento dell’edificio e della costruzione, così com’è precisato nella descrizione generale del codice 43 della tabella Ateco. Dovrebbero, pertanto, ritenersi esclusi dall’inversione contabile i servizi d’installazione di impianti industriali che, ancorché infissi al suolo, non supportano il funzionamento dell’edificio.

Come detto, occorre distinguere la funzionalità ed il collegamento con l’edificio, che talvolta non presenta difficoltà interpretative, come nel caso degli impianti elettrico e idraulico di un edificio. Purtroppo, in altre fattispecie, la relazione non è così cristallina come nel caso dell’installazione di un cancello automatico: se è parte dell’edificio segue il reverse, mentre se riferito a completamento del muro di cinta, dovrebbe andare in Iva. Una simile differenziazione non va certo nella direzione della semplificazione.

 

Individuazione delle attività

Per l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) si deve fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Detto criterio deve essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

In applicazione del suddetto principio, la circolare n. 14/E ha precisato che:

·        devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile;

·        il sistema dell’inversione contabile si applica, a prescindere dalla circostanza che:

­       le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

­       le prestazioni siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

­       dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti;

­       dalla tipologia di attività esercitata

·        devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

 

Utilizzo del plafond

In presenza di una dichiarazione d’intento riferita ad operazioni assoggettate al reverse charge, “troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria”. Secondo l’Agenzia per tali operazioni non può essere utilizzato il plafond e pertanto le stesse vanno fatturate dal fornitore ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/72 anziché ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72.

In presenza di un unico contratto comprensivo di una pluralità di servizi in parte soggetti al reverse charge ed in parte soggetti ad Iva, l’Agenzia precisa che in caso di difficoltà nell’individuazione della relativa parte (anche per motivi di formulazione del contratto), è necessario procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge.

Ai fini della fatturazione, le singole prestazioni (ad esempio, demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) ancorché incluse in un unico contratto di appalto, vanno tenute distinte dalle altre prestazioni, poiché sono assoggettate in via autonoma al reverse charge.

 

Esempi pratici

Di seguiti si riportano alcuni esempi di applicazione del reverse charge e i principi generali da seguire.

 

Il caso

La soluzione

Il principio

LA NUOVA COSTRUZIONE

Alfa Srl appalta a una società di costruzioni l'edificazione della nuova sede aziendale. A sua volta, l'appaltatore scorpora parte delle lavorazioni ad alcuni artigiani. Un carpentiere è incaricato di eseguire le controsoffittature, emettendo fattura nei confronti dell'appaltatore

 

Il carpentiere emette fattura in reverse charge perché l'attività svolta rientra in uno dei codici di cui alla circolare 14/E/2015 (43.32.02). La società di costruzioni, invece, emette fattura con Iva esposta su tutto il corrispettivo pattuito: in caso di costruzione, l'A.E. consente di non scorporare le prestazioni assoggettabili a reverse 

Il fatto che i lavori rientrino nella costruzione di un nuovo edificio non incide sull'applicazione del reverse charge. Bisogna fare riferimento alle singole prestazioni. Semmai, il fatto che una determinata prestazione, teoricamente assoggettabile a reverse, rientri in un'attività di costruzione, permette di non doverla scorporare dal contratto d'appalto

UNIONE DI DUE LOCALI

Un muratore è incaricato di eseguire lavori di manutenzione all'interno degli uffici della Alfa Srl. In particolare, gli è richiesto di demolire un muro al fine di unire due vani. L'intervento rientra tra le manutenzioni straordinarie, come definite nel Testo unico dell'edilizia

La prestazione può essere ricondotta all'attività di demolizione e, pertanto, attratta al reverse charge. Allo stesso modo, i lavori di finitura rientrano nel codice 43.31.00, e quindi anch'essi nel reverse charge. Si ritiene che eventuali attività residuali non debbano essere considerate autonomamente

Per capire se un'operazione va assoggettata a reverse charge, occorre verificarne la natura in base alle codifiche della Tabella Ateco. Se rientra in quelle indicate nella circolare 14/E/2015 si applica il reverse. Si ritiene che la classificazione dell'intervento in base al Tu dell'edilizia non rilevi a questi fini

RECINZIONE

Alfa Srl decide di eseguire una manutenzione sulla recinzione aziendale: scrostatura, intonacatura e tinteggiatura del muro di cinta. I lavori vengono affidati a un muratore, che svolgerà personalmente tutte le lavorazioni

Il muratore deve assoggettare a Iva tutto il corrispettivo della manutenzione eseguita, senza porsi il problema di scomporre le diverse prestazioni svolte. Infatti, i lavori non possono essere intesi come relativi a edifici, così come definiti nella circolare 14/E/2015

Tutte le prestazioni individuate nella lettera a-ter) dell'articolo 17 del decreto Iva seguono il reverse charge quando sono relative a edifici o parti di essi. Pertanto, prima di valutare le singole prestazioni, bisogna sempre verificare che siano riferibili a un edificio

MANUTENZIONE PERIODICA

Alfa Srl ha stipulato un contratto di manutenzione dell'impianto d'illuminazione con una ditta specializzata. Il contratto prevede un forfait annuo a copertura di interventi di manutenzione “ordinaria”, in cui è ricompresa la fornitura dei materiali di consumo sostituiti

Dato che il contratto prevede un importo cumulativo, senza distinguere prestazioni da cessioni, ci si trova davanti a un'unica operazione, in cui la “cessione” dei materiali rappresenta un elemento accessorio. Trattandosi quindi di manutenzione d'impianto elettrico relativo a edifici, si applica il reverse charge

Quando un contratto prevede l'esecuzione della manutenzione su un determinato impianto a un costo fisso, includendovi anche la sostituzione (cessione) dei materiali di consumo deteriorati/danneggiati, emerge chiaramente la volontà di qualificare l'operazione come una prestazione di servizi

GUASTO ELETTRICO

Negli uffici della Alfa Srl si è verificato un guasto all'impianto elettrico. In particolare, il salvavita continua a saltare. Viene incaricato l'elettricista di fiducia al fine d'individuare il problema e ripristinare la funzionalità dell'impianto

Trattandosi di manutenzione all'impianto elettrico (espressamente prevista nel codice 43.21.01) l'elettricista emette fattura in reverse charge. Non deve scorporare il prezzo dei componenti usati per la manutenzione, se non per documentare quanto richiesto al cliente

Rientrano nel reverse charge le manutenzioni e le riparazioni di impianti, che sono installati e formano parte integrante di un edificio, e in mancanza dei quali questo risulti incompleto; oppure, installati in modo permanente in un edificio così che non possano essere rimossi senza distruggerlo o alterarlo

MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

All’impianto fotovoltaico collocato sul tetto dell’immobile si è verificato un guasto, e viene incaricata la ditta specializzata per individuare il problema e ripristinare la funzionalità dell'impianto medesimo

Le manutenzioni di impianti fotovoltaici collocati “sui tetti” degli edifici sono soggette al regime di inversione contabile ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72, in quanto aventi ad oggetto impianti che costituiscono parte integrante di un edificio. Per contro, le manutenzioni di impianti fotovoltaici “a terra” sono escluse, non rientrando gli stessi nella nozione di edificio

Dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si desume che rientrino nella nozione di edificio solamente gli impianti collocati sui tetti degli immobili e non anche quelli installati direttamente sul terreno, poiché per questi ultimi pur trattandosi di beni immobili (sul punto, si rimanda a quanto previsto dalla circolare n. 36/E/2013) mancherebbero i requisiti per definirli edifici

 

Approfondimenti

Maggiori informazioni sul nostro sito internet:

: http://www.studioansaldi.it/web/dettnews.asp?ID=1855

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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