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ALBA, lì 23 febbraio 2017

 

 

CIRCOLARE N. 161

 

IN EVIDENZA

Il 2017 si annunciava come l’anno dal fisco semplice, ma la manovra fiscale d’autunno e la legge di bilancio hanno ulteriormente aumentato il coefficiente di difficoltà degli obblighi fiscali: comunicazioni Iva, tassazione per cassa, rottamazione delle cartelle, Iri e la nuova riclassificazione dei bilanci, sono solo alcune delle novità che presentano problemi applicativi tali da condizionarne il debutto.

A rendere più incalzanti le scadenze fiscali, da 2017 debutta il nuovo calendario delle comunicazioni Iva: spesometro trimestrale e liquidazioni trimestrali con la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e di quelli relativi alle liquidazioni periodiche.

Un’altra misura ad alto impatto, per numero di contribuenti interessati, è la tassazione per cassa, che diventa il “regime naturale” per i soggetti in contabilità semplificata; se da un lato il vantaggio è quello di pagare le imposte solo sulle fatture incassate, il nodo da sciogliere è come debbano essere trattate le spese di manutenzione diverse da quelle imputate a incremento del bene a cui si riferiscono e previsti ritocchi soprattutto per limitare l’effetto negativo della norma sulle rimanenze: oggi chi entra nel nuovo regime con il magazzino pieno di invenduto rischia di pagare più imposte dall’anno prossimo.

Dopo la dichiarazione Iva di fine febbraio, il 16 marzo scadrà il versamento annuale Iva e sempre a marzo debutterà la nuova dichiarazione di intento, con una dichiarata finalità antievasione di eliminare la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni, quella riferita al periodo di validità.

Per aderire alla rottamazione dei ruoli occorre fare domanda entro il 31 marzo e pagare puntualmente quanto dovuto in un massimo di cinque rate, ottenendo l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

Per il lavoro marzo registra due scadenze importanti: la trasmissione della CU ordinaria entro il 7 marzo 2017 e la consegna al percipiente della CU sintetica entro il 31 marzo 2017, per attestare l’erogazione dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, di pensione ed assimilati, nonché le relative ritenute effettuate e versate, gli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione.

Da ultimo non bisogna trascurare la formazione e gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, che per essere efficace deve fornire strumenti utili; per questo motivo lo Studio fornisce gratuitamente un check up iniziale alle aziende che ne faranno richiesta.

 

SCADENZARIO

DICHIARAZIONE IVA E RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2016

Quest’anno il 28 febbraio 2017 scadrà il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta 2016 (IVA/2017), nonché il termine della richiesta di rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale.

La dichiarazione IVA/2017 per l’anno d’imposta 2016, diviene definitivamente autonoma, nel senso che non potrà più, come accaduto fino allo scorso anno, essere unificata alla dichiarazione dei redditi, che da quest’anno si chiamerà, appunto, Redditi/2017 e non più Unico.

Altra novità è la definitiva eliminazione della Comunicazione dati Iva, la cui scadenza era prevista per fine febbraio, ora sostituita dalla Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma per l’anno d’imposta 2016.

Nel caso di un’eccedenza a credito, il contribuente può decidere di utilizzare il credito Iva maturato con i successivi debiti Iva che maturerà nei periodi successivi (compensazione verticale), oppure il credito può essere utilizzato in compensazione col modello F24 per decurtare il versamento con altri tributi e contributi, o ancora presentare la domanda di rimborso, se ricorre almeno uno dei requisiti di cui all’art. 38-bis del D.P.R. 633/72, che risulta ora modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016, che ha raddoppiato il precedente limite di € 15.000,00 per le richieste di rimborso senza garanzia. In base alle nuove disposizioni:

• il rimborso di importo non superiore a € 30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia;

• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “a rischio”, è erogato previa prestazione di idonea garanzia;

• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2017, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

: Per un maggior approfondimento

 

VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016

Entro il prossimo 16 marzo deve essere versato il saldo annuale Iva, ovvero l’importo che risulta dalla Dichiarazione annuale Iva 2017 (periodo d’imposta 2016), la quale deve essere invece presentata in forma autonoma entro la fine di questo mese.

L’importo del saldo Iva può pagato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (e quindi senza interessi o maggiorazione), oppure ratealmente:

- in 9 rate mensili di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (0,66 alla terza, 0,99 alla quarta, …e così via);

- le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2017, data entro la quale va versata la prima rata.

A seguito del venir meno dal 2017 della dichiarazione unificata e del conseguente differimento del versamento al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, il Legislatore ha comunque introdotto, modificando gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 542/99 la possibilità di differire il versamento del saldo Iva al “nuovo” termine previsto per il versamento del saldo Irpef / Ires previsto per il 30 giugno p.v. Va precisato che ad oggi non sarebbe possibile il differimento del versamento al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese dal 17/03 al 30/06 (pari al 1,6%). Il versamento deve essere effettuato se supera i 10,33 euro (€ 10,00 per effetto di arrotondamenti), quindi a partire da € 11,00.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) ha introdotto il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e professionisti di piccole dimensioni, rendendolo più vantaggioso rispetto al passato. Particolare attenzione dovrà essere posta per i cambi di regime, nell’ipotesi di “ingresso” dal 2017 nel regime forfetario: si dovrà operare la rettifica della detrazione dell’Iva a credito ed operare il versamento; nel caso invece di “uscita” dal regime dei minimi o forfetario, occorre operare una rettifica a favore in relazione ai cespiti acquisiti durante la permanenza in detti regimi, per i quali non è stata detratta l’imposta, nei limiti dell’Iva afferente i quinti mancanti al compimento del quinquennio.

: In dettaglio le novità sul nostro sito

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Giovedì 16 marzo scadrà il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) in un’unica soluzione o in forma rateale;

Ø      Versamento della tassa di concessione governativa per il 2017 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

NOTIZIARIO

DOPPIA NOVITA’ PER I MODELLI INTRASTAT ACQUISTI

Il D.L. 193/2016 “collegato alla Finanziaria 2017”, ha stabilito che a decorrere dal 2017, sono soppressi i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute (modelli Intra-2). La soppressione opera a decorrere dall’1.1.2017, ossia trova applicazione per gli acquisti / prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue, registrate a far data dal 1.1.2017.

Non vi era chiarezza però se continua a rimanere l’obbligo di fornire le informazioni per l’Intrastat ai fini statistici (Regolamento 2004/638/CE). In merito infatti la legge che ha abolito l’obbligo fiscale non chiarisce in che modo alternativo bisogna trasmettere i dati statistici che l’Italia è tenuta a comunicare alla Ue per gli acquisti di beni e di servizi (Intra-2).

L’illusione della soppressione è però durata poco, in quanto l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente con l’Agenzia delle Dogane, con il comunicato stampa 17.2.2017 ha annunciato l’imminente “ripristino” dei modd. Intra-2. In pratica, la soppressione dell’obbligo di presentare gli elenchi degli acquisti intraUe / servizi ricevuti da operatori Ue, disposta a decorrere dall’1.1.2017 ad opera del Decreto “Collegato alla Finanziaria 2017”, è differita di 1 anno.

I soggetti con periodicità “mensile” dovranno quindi inviare con le consuete modalità entro il 27.2.2017 i modelli Intra-2 relativi a gennaio 2017.

 

COMUNICAZIONE DEI RUOLI DEFINIBILI CON EQUITALIA

Entro il 28 febbraio 2017 l’Agente della Riscossione avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Per chi intende aderire alla rottamazione, che significa estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali, deve presentare inderogabilmente entro il termine del 31 marzo 2017 il modulo DA1 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” agli sportelli territorialmente competente oppure inviando il modulo DA1 tramite pec utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica. La presentazione può essere delegata, compilando l’apposito prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello. Come stabilito in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare, con le predette modalità, l’istanza presentata anteriormente a detta data.

Successivamente, entro il 31 maggio 2017, l’Agente della Riscossione comunica al debitore gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate da questi prescelto, in un massimo di cinque.

 

VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE TASSA CC.GG.

Annualmente, entro il 16 marzo, le società di capitali e gli enti commerciali devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, nella misura di 309,87 euro per la generalità delle società e di 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio ‘17 superiore a 516.456,90 euro.

La tassa annuale di concessione governativa è dovuta per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. n. n. 641/72 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le società di capitali e gli enti commerciali.

I soggetti interessati dal versamento della tassa annuale relativa alla vidimazione libri sociali sono: le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali e gli enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986 del Tuir), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

: Per saperne di più

 

COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Il decreto del Ministero delle Finanze datato 1 dicembre 2016 ha posto in capo all’amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, un nuovo adempimento fiscale che consiste nell’inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione utile ai fini del successivo invio della dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti.

I dati da comunicare sono le quote di detrazione per le spese condominiali sostenute per il recupero edilizio (detrazione 50%), il risparmio energetico (detrazione 65%) e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni del condominio (detrazione 50%).

La scadenza, inizialmente prevista per il 28 febbraio, è stata recentemente differita al 7 marzo p.v. a cause delle difficoltà segnalate per tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre il file telematico.

L’adempimento telematico non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini, relativa alla spesa complessiva sostenuta nel 2016 suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

: Vedi la circolare

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 33037 del 14 febbraio 2017, ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza, previsto dall’art. 1, co. 982 della L. 208/2015.

Il documento precisa che dal 20 febbraio al 20 marzo i contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza potranno inviare telematicamente, tramite il software gratuito “Creditovideosorverglianza”, le domande di accesso al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Le spese devono riguardare immobili non utilizzati nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, il credito spetta nella misura del 50%.

La percentuale del credito d’imposta sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31 marzo 2017.

 

LAVORO

LA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli definitivi della Certificazione Unica 2017 (ex CUD), unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

La Certificazione Unica (CU) è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, di pensione ed assimilati che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate, nonché gli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione.

Dal 2016 l’invio telematico della CU ha finalità dichiarative e viene così meno in capo al sostituto l’obbligo di trasmissione dei dati di lavoro dipendente e di lavoro autonomo con il modello 770.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Come lo scorso anno, la Certificazione Unica è sdoppiata in due: CU ordinaria e CU sintetica.

La CU ordinaria deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017.

La CU sintetica rappresenta la certificazione che il sostituto è tenuto a consegnare al percipiente di reddito di lavoro autonomo, assimilato, lavoro autonomo, o provvigione, entro il 31 marzo 2017.

 

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Debutta da gennaio il sussidio per i disoccupati alla ricerca di lavoro. L’assegno di ricollocazione 2017 è stato introdotto con il Jobs Act al fine di agevolare la ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati da più di 4 mesi e titolari di assegno di disoccupazione, Naspi. Saranno questi infatti i beneficiari del sussidio e quindi coloro che potranno presentare domanda all’Anpal.

L’obiettivo è quello di facilitare il reinserimento lavorativo e il nuovo assegno di ricollocazione potrà essere speso dai beneficiari per assistenza e aiuto da parte di Centri per l’Impiego o da Agenzie per la ricerca di lavoro.

L’assegno di ricollocazione 2017 non consiste in una prestazione economica a titolo di sussidio di disoccupazione ma è, in pratica, un voucher erogato nei confronti dei disoccupati percettori di Naspi e da spendere per la ricerca attiva di lavoro.

 

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LAVORATORI ALL’ESTERO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene  le indicazioni e le tabelle  delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero riferite all’annualità 2017. Quindi, con decorrenza dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2017,  le retribuzioni convenzionali  per ciascun settore, riportate nelle tabelle, sono da prendere  come  base per:

• il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero;

• il calcolo delle  imposte sul reddito  da lavoro dipendente.

Si ricorda che i valori mensili indicati nelle tabelle possono essere divisibili in 26 giorni lavorativi convenzionali, per il calcolo in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da  o per l’estero, nel corso del  mese.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

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ANTICIPAZIONI

TASSAZIONE IRI PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA

La legge di Bilancio 2017, con la finalità di incentivare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive tramite il reinvestimento degli utili all’interno delle imprese, ha introdotto l’Imposta sul Reddito d’Impresa (cd. “IRI”), riservata ai soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) in regime di contabilità ordinaria, con un’aliquota unica del 24%.

Volendo sintetizzare, si tratta di una tassazione che prevede l’applicazione di un’aliquota flat del 24% sul reddito che l’imprenditore o il socio decide di lasciare in azienda, sottraendolo in questo modo alla formazione del suo reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Il regime è opzionale, e la durata minima è di 5 anni. La scelta va esercitata nel modello Redditi (ex Unico), con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

La determinazione del reddito d’impresa rimane quella ordinaria (artt. 55 e segg. Tuir), con la particolarità che le somme prelevate dall’imprenditore individuale o dai soci:

- risultano deducibili nel reddito di impresa tassato con l’IRI

- risultano imponibili al 100% in capo all’imprenditore individuale o ai soci.

 

ELENCHI DELLE OPERAZIONI IVA DEL 2016

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di Iva, l’art. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate o ricevute da parte dei soggetti Iva. Tale obbligo, che di fatto si traduce nel ripristino degli elenchi clienti e fornitori, mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva come le frodi carosello e le false fatturazioni.

La scadenza degli elenchi relativi al 2016 è il 10 aprile per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente e del 20 aprile per chi liquida trimestralmente l’Iva.

I medici e gli altri soggetti che hanno già comunicato i dati dei clienti al Sistema Tessera Sanitaria, sono esonerati dal compilare l’elenco delle operazioni effettuate, limitatamente alla stessa tipologia di dati. Dallo scorso anno anche la Pubblica Amministrazione, gli Enti locali, Regioni e Comuni avranno l’obbligo di spesometro operazioni rilevanti ai fini Iva.

Dalla comunicazione sono state escluse le operazioni con paesi black list, venendo meno, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, l’obbligo di compilare e trasmettere il quadro BL della comunicazione polivalente.

 

RIVALUTAZIONI PER TERRENI E QUOTE SOCIETARIE

La Legge della Stabilità 2017 ha previsto la riapertura dei termini per rideterminare il valore  dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e  delle partecipazioni in società non quotate posseduti, apportando alcune modifiche. Sono interessate:

• le persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;

• le società semplici ed enti ad esse equiparate;

• gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.

In generale, il termine ultimo entro il quale deve essere redatta la perizia è il 30 giugno 2017, data che coincide anche con la prima rata di pagamento dell’imposta sostitutiva, che la Legge di Stabilità ha raddoppiato, portandola all’8%.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

ADEMPIMENTI PRATICI

VALUTAZIONE GRATUITA SUI FABBISOGNI DELLA SICUREZZA

Il tema della sicurezza, nelle sue varie articolazioni (valutazione dei rischi, formazione dei lavoratori, responsabili RSPP, primo soccorso, prevenzione antincendio, etc..) è oggi uno degli aspetti di maggiore importanza tra i vari ambiti legati al lavoro e all’impresa. Nasce quindi l’esigenza di valutare il grado di conoscenza e di predisporre piani formativi aziendali d’insieme, riferiti a specifici bisogni formativi, che producano reali miglioramenti delle condizioni di lavoro e una conduzione più funzionale dei processi produttivi.

Al fine di evidenziare gli adempimenti necessari ed obbligatori, lo Studio fornisce gratuitamente un check up alle aziende che ne faranno richiesta, utile alla predisposizione di un proprio piano formativo, per mettere in sicurezza l’azienda, nel rispetto delle normative vigenti.

E’ possibile fissare un appuntamento, per un incontro anche in azienda, o inviare il questionario compilato.

: Preleva e compila il questionario

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

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