STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 21 settembre 2017
CIRCOLARE N. 163
Non è ancora conclusa la lunga fase di proroghe e rinvii negli adempimenti fiscali, che il sistema ne esce piuttosto malconcio, e diventa la metafora dello stato di smarrimento nel quale arranca il sistema fiscale. Un sistema che non sembra minimamente disporre degli anticorpi necessari per uscire da questo vortice di approssimazione e che ancora una volta sta mostrando tutti i suoi limiti: tra piccole ma fastidiose disattenzioni e grandi carenze, prima fra tutte quella del rispetto dei più elementari diritti dei cittadini-contribuenti, a preoccupare ancor più è l’assenza di una pur minima visone strategica e della reale capacità di governare l’ordinamento.
Da un lato ci sono le normali difficoltà nel gestire nuovi adempimenti e dall’altro il disorientamento per le modiche continue alla normativa fiscale, come la comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva e la trasmissione di tutti i dati su fatture emesse, fatture ricevute e registrate, bollette doganali e note di variazione relativi al primo semestre dell’anno in corso (spesometro). Ogni singolo documento – anche la fatturina da 10 o 15 euro per il pranzo di lavoro – dovrà essere predisposto per l’invio.
Ci sarà pure un motivo se il nostro Paese primeggia (in negativo, purtroppo) nelle classifiche mondiali sulla burocrazia fiscale, esattamente come accade per il total tax rate, e ciò conferma che il nostro fisco non debba risolvere un problema, bensì due: pressione tributaria eccessiva ed eccessiva complessità dell’ordinamento, determinata dalla volatilità normativa e dal carico impossibile degli adempimenti.
Buone notizie sono annunciate nei prossimi provvedimenti sul lavoro, con l’agenda della politica che mette i giovani al primo posto, con una ipotesi di abbattimento del cuneo per un triennio, tarato solo per chi abbia fino a 29-35 anni (la soglia è ancora oggetto di analisi). Sarà fondamentale il modo con cui questa scelta verrà resa strutturale per evitare che la spinta all’occupazione resti episodica.
Il mix tra incentivazione delle nuove assunzioni e creazione delle competenze richieste è il cuore delle politiche attive del lavoro.
E’ stata poi da poco annunciata la proroga al 30 settembre 2018 per fruire della maggiorazione del 150% dell’iperammortamento del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, se l’acquisto viene effettuato con il pagamento in acconto di almeno pari al 20% dell’ordine, già firmato entro il 31 dicembre 2017.
A SETTEMBRE IL RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NELLA UE
Per le richieste di rimborso relative all’Iva versata nel 2016 in altri Paesi Ue il termine è il 30 settembre entro il quale è possibile presentare l’istanza telematica di rimborso per tutti i soggetti che esercitano in Italia attività di impresa, arti e professioni e che, avendo effettuato acquisti nel corso del 2016 da fornitori residenti in altro Stato membro hanno pagato l’Iva fuori dal nostro Paese. E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.
L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario (vedi direttiva 2006/112 art. 138 e 146 part. 1 lett. B). Il altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE
Lunedì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.
: Per visualizzare tutto lo scadenzario
RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE
Entro martedì 31 ottobre deve essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2017, previa la verifica delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72, utilizzando il modello TR approvato dall’Agenzia delle Entrate il 4 luglio scorso.
I contribuenti che chiudono la liquidazione Iva del mese di settembre a credito possono utilizzare il credito durante l’anno, senza attendere la dichiarazione annuale Iva dell’anno successivo. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi con il quadro VR, non prima del mese di febbraio 2018. Due sono le novità da tenere in considerazione:
1) I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (€ 50.000,00 per le start up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità / sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
2) La compensazione potrà avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, senza dover aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre entro il 20 ottobre, il credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione dal 31 ottobre p.v.
COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.
Con uno specifico Decreto il MEF ha definito le modalità di compensazione nel 2017 dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di imprese / lavoratori autonomi con le somme riferite a carichi affidati agli Agenti della Riscossione entro il 31.12.2016.
L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l’ente pubblico non ancora incassato. L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore con l’indicazione della data prevista di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica.
Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.
L’istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2016, la certificazione va presentata agli sportelli in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente), ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma.
COMPRAVENDITE CON DEPOSITO DEL PREZZO AL NOTAIO
La Legge sulla concorrenza (n. 124/2017) ha predisposto il cosiddetto “deposito prezzo dal notaio”, che si applica dal 29 agosto scorso e dalle negoziazioni immobiliari che si sono attivate da tale data.
Una norma secondo la quale, quando avviene la compravendita di un’abitazione, i soldi vanno al notaio fino al momento della trascrizione della vendita e, quindi, fino al definitivo passaggio di proprietà. Tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte devono confluire su un apposito conto del notaio destinato proprio a ricevere detti importi.
È bene, al riguardo, ricordare che, per effettuare il deposito del prezzo nelle mani del notaio, non occorre necessariamente un accordo in tal senso tra i contraenti, ma che al deposito si deve necessariamente ricorrere (essendo il notaio obbligato a riceverlo) quando lo domandi «almeno una delle parti». Bisogna inoltre considerare, per contestualizzare bene la questione, che se l’acquirente formula una richiesta di “deposito-prezzo” al notaio, il venditore non è chiaro quale documento riceva; i notai sono infatti organizzati per trascrivere in 2-3 giorni, quindi la fisica disponibilità monetaria nelle mani del venditore tarda solo di pochissime ore rispetto alla ricezione del denaro in occasione del rogito.
OPERAZIONI AGEVOLATE CON IMMOBILI SOCIETARI
La Legge di Stabilità 2016 aveva introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza originaria per beneficiarne era fissata al 30 settembre 2016.
La legge di Stabilità per il 2017 ha riaperto i termini, portando la scadenza a fine settembre c.a.
La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile trasformare le società commerciali in società semplici, con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe. Tale provvedimento è di particolare interesse per le società che ricadono nella disciplina delle società di comodo.
E’ anche possibile l’assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione.
: Per un maggior approfondimento
POSSIBILI CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE
La normativa ha previsto strumenti per correggere gli errori e le dimenticanze commesse nella compilazione del modello 730 o nell’ultima dichiarazione dei redditi. Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione, ma le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che l’integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente (un maggior credito o un minor debito). Si può verificare il caso di un errore dovuto alla dimenticanza nel dichiarare un reddito o nel documentare una spesa o un onere.
Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti, come il 2015, ma anche precedente. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.
INCREMENTO DELLE ALIQUOTE INPS PER LA GESTIONE SEPARATA
A seguito dell’estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata continuativa (DIS-COLL), è stato conseguentemente incrementato, a decorrenza dal 1° luglio 2017, dello 0,51% l’aliquota contributiva alla Gestione Separata per i soli soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2017, le aliquote contributive previste per collaboratori, associati in partecipazione e autonomi occasionali risultano come di seguito:
• per coloro che non sono soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota riferita a tali soggetti è portata dal 32,72% al 33,23%, con un conseguente aumento dell’aliquota sia a carico del lavoratore che dell’azienda;
• per coloro che sono soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota rimane invece al 24%.
Dal punto di vista della ripartizione dell’aliquota, essa rimane quella precedentemente prevista e quindi 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico committente. Per i casi di associazione in partecipazione, le percentuali sono rispettivamente del 45% a carico dell’associato e del 55% a carico dell’associante.
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
Il reddito di inclusione sociale è il nuovo sussidio economico introdotto nel panorama legislativo italiano con l’approvazione della legge delega contro la povertà, avvenuta il 9 marzo 2017. E definitivamente approvato martedì 29 agosto 2017, dal Consiglio dei Ministri. Partirà dal 1° gennaio 2018. Il reddito di inclusione sociale è composto da due parti: un assegno mensile e un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo.
La parte economica del Reddito di inclusione sociale verrà caricata sulla Carta Rei, una carta di credito prepagata e ricaricabile che andrà a sostituire la Carta Acquisti. L’ammontare, caricato mensilmente dal ministero, potrà essere per metà prelevato in contanti. E per l’altra metà speso presso esercizi convenzionati.
Sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2018. Oscillerà dai 190 euro mensili per una persona sola fino a 485-490 euro per un nucleo con 5 o più componenti, sostanzialmente in linea con l’attuale importo dell’assegno sociale per gli over 65 senza reddito. Sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. E a beneficiarne saranno le famiglie con un reddito annuale inferiore ai 6mila euro (da dichiarare con un’apposita “precompilata”) e un valore del patrimonio, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro.
Sarà possibile richiedere il reddito di inclusione sociale dal 1° dicembre 2017 presso i “punti di accesso” che verranno organizzati dai Comuni. Il Rei non verrà concesso se nei due anni che hanno preceduto la domanda un familiare del richiedente ha acquistato auto, moto o barche.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
NUOVA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO
A partire dal 9 settembre sarà possibile “cumulare” fino a un massimo di otto buoni pasto (ad oggi vietato, almeno sul piano normativo). È questa una delle novità previste dal D.M. 122/2017 (pubblicato in G.U. 186 del 10/08/2017) con cui il Legislatore ha “ampliato” la platea degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, individuato le caratteristiche dei buoni pasto nonché fornito indicazioni sul contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei ticket ed i titolari degli esercizi convenzionabili.
Rispetto alla vecchia disposizione due sostanziali novità:
: Le modifiche introdotte dal provvedimento
NUOVI ORARI VISITE FISCALI
A partire dal 1° settembre 2017 sono entrate in vigore importanti novità sia per i dipendenti pubblici che per quelli di aziende private, con controlli che potranno essere ripetuti anche due volte nello stesso giorno soprattutto in caso di malattia in giorni sospetti, come di lunedì o venerdì o a ridosso di giorni festivi.
Per i dipendenti pubblici, con l’entrata in vigore della riforma Madia le nuove regole sui controlli in caso di malattia prevedono che la competenza sulle visite fiscali trasferita dalle Asl al Polo Unico Inps, con l’obiettivo di ridurre assenteismo e false malattie.
I controlli potranno farsi più frequenti e verranno avviate anche d’ufficio dall’Inps senza la richiesta del datore di lavoro. I medici della mutua che dovranno controllare il rispetto degli orari di reperibilità ed accertare l’effettiva malattia dei dipendenti pubblici e privati verranno retribuiti, in parte, con quota percentuale in base alle visite fiscali effettuate.
Gli orari di reperibilità per le visite dei medici fiscali sono al momento invariati ma, stando alle richieste dell’Inps, il decreto del Governo arriverà a breve.
FIRMATO IL DECRETO PER L’APE VOLONTARIA
In data 4 settembre 2017 il Presidente del Consiglio ha firmato l’atteso D.P.C.M. sull’APE volontaria, cioè la possibilità, per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, per il lavoratore vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, di chiedere un prestito finanziario a un istituto di credito a valere sulla pensione maturata. La misura è rivolta a soggetti:
- con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturino entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia (certificato dall’Inps);
- con almeno 20 anni di contribuzione;
- la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria;
- che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
QUOTE DI INGRESSO STRANIERI PER CORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI
È stato pubblicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2017 il decreto 24 luglio 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha determinato il contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi, pari a:
7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali, in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;
7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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BONUS PER SPESE IN PUBBLICITA’ NEL 2017 E 2018
La "manovra correttiva” 2017 ha previsto una specifica agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, televisione e radio.
Il credito d’imposta spetta dal 2018, ma dovrebbe riguardare gli investimenti effettuati dal 24.6.2017.
Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% - 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Merita evidenziare che il beneficio in esame, sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari “effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione” del DL n. 50/2017, ossia dal 24.6.2017. In ogni caso è necessario attendere l’emanazione di uno specifico DPCM contenente le disposizioni attuative.
OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA ENTRO IL 31 OTTOBRE
Entro il prossimo 31 ottobre 2017, termine prorogato per la presentazione del modello Redditi 2017 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), va esercitata l’opzione o la revoca per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società di capitali per il triennio 2017-2019.
Si tratta di un regime opzionale con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, adottando quindi lo stesso sistema previsto per le società di persone.
Nel caso di società costituite nel 2017, o di società che nel 2017 ricorrono a diverso modello Redditi (ad. esempio, Società di persone, modello Redditi SP) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente, e che quindi non presentano il modello Redditi SC 2017, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale, già a decorrere dal periodo di costituzione, va effettuata con il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, da presentarsi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017.
IPERAMMORTAMENTO DEL 150% FINO AL 30 SETTEMBRE 2018
La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l’acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017. La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell’ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018.
La L. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto di almeno pari al 20% dell’ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018 (in luogo del precedente 30/06/2018). Pertanto, a seguito della proroga dei termini, l’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/09/2018 in presenza delle condizioni elencate.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA UN TENTATIVO DI TRUFFA INFORMATICA
Continuano i tentativi di truffa ai danni dei contribuenti, tramite l’invio di false e-mail a nome dell’Agenzia delle Entrate. Lo ha reso noto la stessa Agenzia con comunicato stampa del 28 agosto 2017. Le mail contengono false richieste di attivazione di procedure di rimborso ovvero di regolarizzazione della propria posizione fiscale.
Si tratta in realtà di comunicazioni che non provengono affatto dall’Agenzia delle Entrate, ma che consistono in e-mail di phishing le quali contengono un link che (se cliccato) avvia il download di un virus in grado di danneggiare il computer del soggetto destinatario.
E’ importante non aprire, nè scaricare i file in allegato, ma cestinare la mail.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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