STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 16 novembre 2017
CIRCOLARE N. 164
Con il mese di novembre si avvicina la scadenza per il pagamento del secondo acconto delle imposte, ma chi pensa che novembre si esaurisca solo nel giorno 30 non ha dato un’occhiata all’intero calendario che il Fisco italiano riserva ai contribuenti. Nel complesso sono 268 gli appuntamenti in agenda (stando al conteggio che emerge dallo scadenzario online dell’Agenzia delle Entrate), che naturalmente non si concentrano tutti sugli stessi soggetti ma sono differenziati, anche a seconda delle situazioni, ad esempio per chi ha rateizzato i versamenti d’imposta nei mesi scorsi.
A fine mese andranno in scena l’autotassazione Irpef, Ires e Irap, ma anche i pagamenti relativi alla cedolare secca sugli affitti. Anche quest’anno le continue modifiche normative sulla determinazione di imponibili e imposte potranno pesare sul ricalcolo e quindi indurre i contribuenti interessati a vagliare l’ipotesi del metodo previsionale per ridurre l’importo dovuto, facendo molta attenzione alle modalità di conteggio per non incappare in conseguenze sanzionatorie in futuro.
Un emendamento al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 ha concesso la possibilità di fare pace col Fisco anche ai contribuenti che non hanno aderito alla prima edizione della rottamazione dei ruoli. Una pace che di fatto riguarda le irregolarità commesse negli ultimi 17 anni (dal 2000 al 2016) anche per i contribuenti che non hanno aderito alla prima edizione della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016. Buone notizie anche per i contribuenti che, pur avendo aderito alla prima edizione della rottamazione, non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre: potranno provvedere a regolarizzare la propria posizione debitoria entro il prossimo 7 dicembre, pagando entro tale data anche la terza rata in scadenza il 30 novembre.
Nel mese di dicembre ritorna l’immancabile appuntamento con le tasse sulla casa; dopo il pagamento della prima rata di giugno, si avvicina la scadenza della seconda rata, dovuta entro il 18 dicembre, per effettuare il pagamento a conguaglio del saldo IMU e della TASI, determinato applicando quanto previsto dalla delibera comunale pubblicata sul sito internet del MEF entro il 28.10 scorso.
L’ultima scadenza dell'anno sarà l’acconto Iva 2017, che dovrà essere versato entro il prossimo 27 dicembre.
Per il lavoro, come annunciato nelle settimane scorse, la Legge di Bilancio 2018 prevede una riduzione del 50% dei contributi per 3 anni per le assunzioni a tutele crescenti fino a 29 anni, con limite a 3mila euro. Solo per il 2018 lo sconto riguarderà l’assunzione di giovani fino a 35 anni di età. Lo sgravio diventa del 100% se si assume nelle regioni del Sud Italia e si applicherà anche ai giovani provenienti dall’alternanza scuola-lavoro, dall’apprendistato o ai neet.
ACCONTI IMPOSTE AL 30 NOVEMBRE
Giovedì 30 novembre scade il termine per versare la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito (o valore della produzione per l’Irap) del 2017, che dovranno essere dichiarati nel modello Redditi o Irap nell’anno 2018.
Sono interessate dal secondo acconto le imposte dirette Irpef e Ires, l’Irap, l’imposta sostitutiva del regime dei contribuenti minimi e forfetari, la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe) e dei contributi Inps per la gestione artigiani, commercianti o separata.
Gli acconti possono essere determinati con due differenti metodologie:
1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2016, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto;
2. metodo previsionale: il versamento può essere ridotto secondo una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2017 siano inferiori a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% nel caso di avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con il ravvedimento operoso.
Per il periodo d’imposta 2017, gli acconti devono «coprire» il 100% dell’imposta determinata per il 2016, da versare tra giugno e novembre, rispettivamente nella misura del 40% e del 60%. Fanno eccezione:
- la cedolare secca che si versa al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente e non al 100%;
- per i soggetti Ires ”di comodo” è prevista una maggiorazione del 10,5% in più rispetto all’aliquota ordinaria, sempre nel limite dell’acconto del 100%.
Al ricorrere di specifiche situazioni è normativamente previsto un ricalcolo obbligatorio dell’acconto imposte, mentre in altri casi l’acconto può essere rideterminato con il metodo previsionale, qualora più conveniente.
Si ricorda che con il D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione a utilizzare con modello F24, a decorrere dal 24.4.2017.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 18 DICEMBRE
Lunedì 18 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del T.f.r.
: Per visualizzare tutto lo scadenzario
VERSAMENTO SALDO IMU E TASI 2017
Sul finire dell’anno torna l’immancabile appuntamento con le tasse sulla casa; dopo il pagamento della prima rata di giugno, si avvicina la scadenza con la seconda rata, dovuta entro il 18 dicembre, per effettuare il pagamento a conguaglio del saldo IMU e della TASI, determinato applicando quanto previsto dalla delibera comunale pubblicata sul sito internet del MEF entro il 28.10 scorso.
Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto, abitazione). In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU continua ad essere il proprietario / titolare di diritti reali sull’immobile.
Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.
I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da giovedì 7 dicembre.
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VERSAMENTO ACCONTO IVA 2017
L’acconto Iva 2017 dovrà essere versato entro il prossimo 27 dicembre. Tale importo sarà detratto dal versamento Iva da effettuare entro il 16 gennaio (per i versamenti mensili) o entro il 16 febbraio/marzo (per i versamenti trimestrali).
Le modalità di calcolo sono le stesse dello scorso anno e l’acconto è nella misura dell’88%. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2016 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2017;
2) hanno cessato l’attività prima del 30/11/2017 se mensili, o 30/09/2017 se trimestrali;
3) hanno iniziato l’attività nell’anno 2017;
4) hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.
In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:
- versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);
- in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI 2017
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 26 ottobre 2017, ha reso noto che sono disponibili il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi 9 mesi del 2017 e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e che intendono presentare una nuova domanda di adesione. L’Agenzia ricorda che il D.L. 148/2017 (G.U. n. 242/2017) consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla “prima definizione agevolata”, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.
Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il bollettino Rav relativo alla rata di riferimento, ricevuto unitamente alla “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di definizione. I bollettini sono disponibili anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento della terza rata entro il 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione, che fissa l’eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima rata a settembre 2018.
INVESTIMENTI IN AUTOVECOLI AGEVOLATI ENTRO IL 31/12/2017
L’articolo 5 del Ddl di Bilancio 2018, che ha cominciato il suo percorso parlamentare, proroga al 2018 (con coda al 30 giugno 2019, per ordini e acconti entro il 31 dicembre 2018) il periodo per realizzare investimenti superammortizzabili (maggiorazione del 40%), escludendo però le autovetture e gli altri veicoli indicati nell’art. 164, comma 1, Tuir, anche se ad uso pubblico o utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria.
Vi è quindi poco più di un mese per massimizzare il beneficio fiscale: eseguire un ordine confermato con un acconto pagato del 20% entro il prossimo 31/12/2017 e la consegna entro giugno 2018. L’impresa potrà così sfruttare il bonus del 140%, misura che dal prossimo anno scenderà al 130%, nonché detassare il costo delle auto strumentali.
Sempre l’art. 5 del Ddl di bilancio 2018, oltre a prorogare l’iperammortamento del 250%, riapre, per il 2018 (con coda a giugno 2019), i termini del super ammortamento in scadenza al prossimo 31 dicembre, ma con due rilevanti modifiche. All’esclusione dei veicoli (anche se strumentali) si affianca la riduzione dal 40% al 30% della maggiorazione del costo per ammortamenti e leasing.
Le novità in arrivo suggeriscono dunque di definire per quanto possibile i piani di investimento in beni super ammortizzabili entro il prossimo 31 dicembre. Anche in assenza di consegne o ultimazione nel 2017, infatti, il superammortamento al 140% spetta (anche per le auto strumentali come ad esempio quelle di noleggiatori, scuole guida e taxisti) se entro fine anno l’ordine verrà accettato dal fornitore e verrà corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo.
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DAL 15 NOVEMBRE IL MODELLO PER COMUNICARE IL LAVORO AGILE
I lavoratori che si avvalgono dello strumento di accordo del lavoro agile o smart working, hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. Su questi aspetti, l’Inail ha fornito le prime istruzioni operative nella circolare n. 48/2017.
Come anticipato, i datori di lavoro che stipulano intese di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile devono, da ieri, 15 novembre, inviare telematicamente l’accordo individuale.
Il modello per inviare la comunicazione, che consente ai datori di lavoro di informare dell’avvenuta sottoscrizione e contenente le indicazioni operative circa l’obbligo assicurativo, la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile, la tutela assicurativa e quella su salute e sicurezza dei lavoratori agili è disponibile sul sito www.cliclavoro.gov.it.
Sempre la circolare n. 48/2017 precisa che non sussiste obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio. Invece, laddove il datore di lavoro non abbia in essere un rapporto assicurativo con 1’Inail, è tenuto ad effettuare la denuncia di esercizio al fine di assicurare i lavoratori dipendenti, compresi quelli che svolgono le attività in modalità agile.
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LICENZIAMENTO LEGITTIMO SE IL DIPENDENTE COPIA I DATI AZIENDALI
E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che copia su un dispositivo personale i dati aziendali senza l’autorizzazione del datore di lavoro. Non è rilevante ai fini del licenziamento se tali dati vengono o meno divulgati a terzi. La violazione dei doveri contrattuali, infatti, si verifica anche quando l’azione potrebbe procurare un danno potenziale al datore di lavoro. A ribadire tale principio è la Corte di Cassazione nella sentenza 25147/2017 ricostruendo alcuni principi importanti in tema di sicurezza dei dati aziendali nell'attuale contesto tecnologico.
In particolare, la vicenda ha riguardato il licenziamento di un dipendente che ha trasferito su una pen drive di sua proprietà un numero rilevantissimo di dati appartenenti all’azienda. Il dipendente, contestando la legittimità del licenziamento, ha sostenuto di essersi limitato a copiare i dati senza diffonderli in alcun modo ed evidenziando che i file in questione non erano protetti da password o da specifici vincoli di riservatezza. Rigettando le argomentazioni del dipendente, la Suprema Corte ha ravvisato nella condotta del dipendente la violazione dell’art. 52 del Ccnl del settore aziende chimiche. Il Ccnl riconduce a tale fattispecie - sanzionabile con il licenziamento - alcune condotte quali il furto, il danneggiamento volontario del materiale di impresa e il trafugamento di schede, disegni, utensili e materiali affini.
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REGOLARIZZAZIONE DEL MODELLO 770 ENTRO IL 29 GENNAIO 2018
Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per presentare il modello 770/2017, contenente i dati fiscali delle ritenute d’acconto operate nel 2016 ed i relativi versamenti, da parte dei sostituti d’imposta per il lavoro dipendente, e quello autonomo.
L’omessa dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Ove le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione è invece da 250 euro a 2.000 euro.
Per non incorrere nel regime sanzionatorio precedentemente riportato è possibile presentare tardivamente il modello entro il prossimo 29 gennaio 2018 e ravvedere la dichiarazione, il cui termine, ai sensi della lettera c) dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 472/97, è di novanta giorni dal relativo termine di presentazione. Pertanto, entro il 29 gennaio p.v. bisogna presentare il modello 770/2017 omesso, pagare la somma di 25 euro per la tardività (sanzione da 250 euro, per dichiarazione omessa da cui non emergono ritenute da versare, ridotta al decimo), con codice tributo 8906.
Per l’omesso versamento delle imposte la sanzione è pari al 30% del tributo omesso, ravvedibile con riduzione da 1/8 a 1/6, a seconda del momento in cui si effettua il pagamento.
Se la dichiarazione, seppur tardivamente, non viene presentata entro il 29 gennaio, si possono verificare risvolti penali nella condotta, in ragione del D.Lgs. 158/2015, che ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 introducendo il comma 1-bis, anche l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta ha rilevanza penale, se è superata la soglia dei 50.000 euro.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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NUOVE REGOLE PER I MODELLI INTRASTAT DAL 2018
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, accoglie quanto previsto dall’art. 50, co. 6, del D.L. 331/1993 e del D.L. 244/2016, apportando alcune semplificazioni negli adempimenti richiesti ai contribuenti Iva. Il provvedimento in particolare prevede:
Resta invariato l’obbligo di presentazione mensile e trimestrale dei modelli Intra previsti per le cessioni di beni e di servizi, con una soglia pari a 50mila euro.
Il provvedimento delle Entrate precisa inoltre che le informazioni rilevanti dal punto di vista statistico su acquisti intracomunitari di beni e servizi, saranno ricavate dalle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o in alternativa dalle fatture elettroniche trasmesse in via telematica. In sostanza gli elenchi sono stati soppressi per eliminare la duplicazione di dati già in possesso dell’Amministrazione.
Fino al 31 dicembre 2017, però, le regole circa gli elenchi Intrastat rimarranno invariate rispetto a quanto previsto finora. Soppressioni e semplificazioni saranno infatti operative a partire dal 1° gennaio 2018.
NUOVI LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA
Le nuove regole sulla detrazione Iva potrebbero creare problemi sul piano operativo e finanziario per la fine dell’anno per le fatture relative alle operazioni di dicembre, per le operazioni per le quali la fatturazione avviene nel 2018 con riferimento al 2017 e, più in generale, per tutte quelle fatture passive del 2017 che il cessionario/committente riceve nel corso del 2018.
Le nuove regole, infatti, hanno determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il diritto a detrazione: si è passati da oltre 2 anni a soli 4 mesi.
Sul piano operativo, in riferimento alle fatture che pervengono nell’anno 2018 con riferimento al 2017, ci si potrebbe trovare, in relazione a operazioni il cui momento di effettuazione per le cessioni di beni o prestazioni di servizi si è realizzato a dicembre del 2017, in tre situazioni diverse:
1) la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente prima del 16 gennaio: in questo primo caso, il cessionario/committente ricevuta la fattura dovrebbe poter registrare l’operazione nel registro acquisti di dicembre e potrà esercitare la detrazione nella liquidazione del 16 gennaio relativa a dicembre 2017;
2) la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 16 gennaio: in questo secondo caso, il cessionario/committente, ritenendo possibile esercitare il diritto in dichiarazione, liquiderà l’imposta in dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2018 e utilizzerà l’eventuale credito nella liquidazione di maggio;
3) la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 30 di aprile 2018, a causa dei più vari motivi: in questo ultimo caso di perderebbe il diritto alla detrazione, salvo ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa Iva a favore, secondo le regole riformate nel 2016.
RIVALUTAZIONE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI
La bozza del Ddl di Bilancio 2018 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, che prevedono la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, apportando alcune modifiche. Sono interessate:
• le persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
• le società semplici ed enti ad esse equiparate;
• gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2018. In generale, il termine ultimo entro il quale deve essere redatta la perizia è il 30 giugno 2018, data che coincide anche con la prima rata di pagamento dell’imposta sostitutiva, che dal 2016 prevede l’applicazione dell’aliquota unica dell’8%.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione, resta fermo che sarà possibile detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni, oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 602/73. Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione dei valori effettuata.
L’opportunità di avvalersi della proroga della rivalutazione delle partecipazioni deve essere valutata anche alla luce delle novità contenute nello stesso Ddl, in materia di capital gain. Infatti, sono previste modifiche finalizzate ad assoggettare a tassazione nella misura del 26% tutte le plusvalenze su partecipazioni realizzate dai soggetti non imprenditori, sottraendo quindi le plusvalenze di natura qualificata dalla tassazione progressiva Irpef.
DIVIDENDI E CAPITAL GAIN CON TASSAZIONE UNICA AL 26%
Con l’art. 88 del disegno di legge di Bilancio 2018, che ha iniziato l’iter parlamentare, si prospetta una equiparazione di fatto della tassazione delle componenti reddituali (dividendi e plusvalenze) relative alle partecipazioni qualificate e non qualificate.
Le misure contenute nel disegno di legge sono finalizzate ad assoggettare a tassazione nella misura del 26% (con ritenuta a titolo d’imposta per i dividendi e imposta sostitutiva per le plusvalenze) tutte queste componenti, in modo indipendente dall’entità della partecipazione detenuta, sottraendo quindi dividendi e plusvalenze di natura qualificata dalla tassazione progressiva Irpef.
In estrema sintesi, vi saranno, per ciascuna delle due componenti reddituali, due sole masse: quella delle partecipazioni (qualificate e non) relative alle società "ordinarie", tassate nella misura del 26% e quella delle partecipazioni (anche in questo caso qualificate e non), relative alle società a regime fiscale privilegiato, tassata in misura integrale.
Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, esse si applicheranno ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 e alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019; per tutte le plusvalenze realizzate nel 2018 continueranno ad applicarsi le previgenti regole. Per i dividendi è però prevista un’apposita disciplina transitoria, contenuta nell’art. 88, co. 8 del disegno di legge, che prevede per le distribuzioni di dividendi di natura qualificata, deliberate tra il l° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, aventi a oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, che continuino ad applicarsi le norme del D.M. 26 maggio 2017.
DESCRIZIONE GENERICA DELLA FATTURA A RISCHIO DETRAZIONE
Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23384 del 6.10.2017 non ha riconosciuto la legittimità della detrazione dell’Iva a credito in capo all'acquirente/committente, in presenza di fattura contenente una formula "generica" per l’indicazione dell’operazione effettuata.
Un elemento indispensabile e fondamentale delle informazioni che compongono la fattura è costituito dall’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.
Sul punto la Cassazione, ribadendo quanto già affermato dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza depositata il 15.9.2016, relativa alla causa C-516/14, conferma l’obbligatorietà dell’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti ex art. 226, punto 6, Direttiva n. 2006/112/CE, al fine di consentire all’Ufficio di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e la sussistenza del diritto alla detrazione dell’Iva.
Si ritiene pertanto utile richiamare l’attenzione sulla corretta indicazione in fattura della descrizione dei beni e dei servizi forniti, al fine di evitare spiacevoli contestazioni sulla detraibilità dell’Iva, oltre al fatto che una precisa descrizione è indice di corretta amministrazione e facilita il controllo interno e revisionale, oltre a rappresentare la prova per la tutela del credito in sede giurisdizionale.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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