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ALBA, lì 22 febbraio 2018
CIRCOLARE N. 165
Con il nuovo anno si delineano le iniziative atte a recuperare l'evasione, con in primo piano l'Iva, anche per effetto delle nuove comunicazioni dei dati delle liquidazioni trimestrali e delle fatture (spesometro), che nei prossimi mesi completeranno le informazioni dell'intero anno 2017. Da questi due adempimenti sono partiti oltre il 40% di avvisi e lettere di regolarizzazione, con un incremento sul recupero di circa tre volte.
La lotta all’evasione passa anche dall’analisi preventiva del rischio, con la superanagrafe dei conti correnti anche dopo il via libera del Garante della privacy. Tra i dati che maggiormente saranno analizzati dall’Agenzia delle Entrate spicca l’utilizzo delle informazioni di sintesi su carte di credito, prodotti finanziari, assicurativi e compravendite di oro e metalli preziosi. In pratica, il Fisco utilizzerà le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti per ricostruire il patrimonio finanziario dei contribuenti, di modo da individuare eventuali incrementi non giustificati dai redditi prodotti nell’anno, al netto delle spese sostenute. Le eventuali incoerenze saranno considerate sintomo di «rischio fiscale» e potranno far partire le ordinarie attività di accertamento dell’Agenzia, alle quali resta affidata - in concreto - la valutazione dei casi di evasione.
In futuro, la progressiva estensione dello split payment, l’invio automatizzato dei dati alle Entrate delle vendite con distributori automatici e il debutto della fattura elettronica obbligatoria tra “privati”, che avverà a pieno regime dal 2019, porterà alla eliminazione di incombenze come lo spesometro. Sarà un passaggio importante, che secondo alcuni potrà davvero segnare una svolta nelle dinamiche antievasione. Ma non sarà irrilevante il modo in cui verrà gestita e accompagnata l’introduzione di questo nuovo adempimento, che spaventa moltissimo imprese e professionisti. C’è tempo per farlo bene, per correggere quel che non funziona e per evitare che la fattura elettronica si trasformi nell’ennesimo boomerang, anzi, nell’ennesimo incubo per i contribuenti.
Nell'immediato vi sono gli adempimenti della dichiarazione annuale Iva e il versamento del saldo Iva 2017, con gli ulteriori vincoli all'utilizzo del credito Iva in compensazione.
Per il lavoro marzo registra due scadenze importanti: la trasmissione della CU ordinaria entro il 7 marzo e la consegna al percipiente della CU sintetica entro il 31 marzo, per attestare l’erogazione dei redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati, nonché le relative ritenute effettuate e versate, gli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione.
VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2017
Entro il 16 marzo i soggetti obbligati a presentare la Dichiarazione Iva annuale, dalla quale risulti un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, devono effettuare il versamento dell’Iva a saldo, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
L’importo del saldo Iva può pagato in un’unica soluzione entro il 16 marzo (senza interessi o maggiorazione), oppure:
- in un massimo di 9 rate mensili di pari importo (dal 16/03 al 16/11) e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (0,66 alla terza, 0,99 alla quarta, …e così via);
- al 30 giugno (che slitta al 2 luglio) in unica soluzione o ratealmente, versando quanto dovuto con maggiorazione del 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo ed il 30 giugno, con una maggiorazione totale pari all’1,6% (0,40% x 4);
- al 30 luglio è comunque possibile avvalersi dell’ulteriore differimento col pagamento maggiorato delle imposte sui redditi.
Il versamento deve essere effettuato se supera i 10,33 euro (€ 10,00 per effetto di arrotondamenti), quindi a partire da € 11,00.
Particolare attenzione dovrà essere posta per i cambi di regime, nell’ipotesi di “ingresso” dal 2018 nel regime forfetario: si dovrà operare la rettifica della detrazione dell’Iva a credito ed operare il versamento; nel caso invece di “uscita” dal regime dei minimi o forfetario, occorre operare una rettifica a favore in relazione ai cespiti acquisiti durante la permanenza in detti regimi, per i quali non è stata detratta l’imposta, nei limiti dell’Iva afferente i quinti mancanti al compimento del quinquennio.
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE CON COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEL CREDITO
La scadenza della Dichiarazione annuale Iva 2018, per il periodo d’imposta 2017, quest’anno è il 30 aprile p.v. Il credito Iva maturato al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2018, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro, fintanto avvenga la presentazione della dichiarazione annuale.
Due sono le novità introdotte dall’art. 3 del D.L. 50/2017 (manovra correttiva del 24/04/2017):
1) abbassamento da 15mila a 5mila euro della soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione del credito Iva, oltre all’obbligo di utilizzo dei canali Entratel o Fisconline;
2) la compensazione col modello F24 potrà avvenire già dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, senza dover aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell’uso del credito.
Per i rimborsi, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza Iva a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. Per gli importi superiori a 30.000 euro richiesti da soggetti “a rischio”, il rimborso è erogato previa prestazione di idonea garanzia; se richiesti da soggetti “non a rischio” è erogato previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale/istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2018, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Venerdì 16 marzo scadrà il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) in un’unica soluzione o in forma rateale;
Ø Versamento della tassa di concessione governativa per il 2018 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
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NOVITA' SULLA DETRAZIONE IVA A CREDITO DAL 2017
Il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha apportato modifiche agli art. 19 (detrazione dell’imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto) per le fatture e le bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. Con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i principi comunitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti: quello sostanziale dell’esigibilità dell’imposta e quello formale del possesso (ricevimento) della fattura. Al più tardi, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i due menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Ad ogni cambio di anno occorre quindi prestare particolare attenzione alla data in cui si riceve la fattura di acquisto, momento dal quale sorge il diritto alla detrazione, che in linea generale coincide con la rilevazione del relativo costo in contabilità, salvo i casi in cui risulti accompagnatoria dei beni, o inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questi ultimi tre casi il dato sulla ricezione risulta incontrovertibile.
Il soggetto passivo, che non ha provveduto ad annotare tempestivamente le fatture nel registro degli acquisti e di conseguenza è decaduto dal diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta, può presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis, per esercitare il diritto, entro il termine di decadenza dell’accertamento (5° anno successivo).
Per le imprese minori semplificate che dal 2017 utilizzano i soli registri Iva (senza separata indicazione di incassi e pagamenti), con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso/pagamento, da Telefisco 2018 è emersa la libertà nella imputazione a costo nel 2018 per le fatture di acquisto datate 2017 e ricevute e registrate nel 2018.
SEMPLIFICAZIONE PER I MODELLI INTRASTAT
Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le annunciate misure di semplificazione relative alla compilazione dei modelli Intrastat, aventi periodi di riferimento decorrenti dall’anno in corso. Non è più richiesta la presentazione, ai fini fiscali, degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute, mentre rimane la sola presentazione ai fini statistici con periodicità mensile se superiori a 200mila euro per gli acquisti di beni e maggiori di 100mila euro per acquisto di servizi ricevuti.
Per le vendite di beni e le prestazioni di rese, resta invariato l’obbligo di presentazione mensile e trimestrale dei modelli, con la stessa frequenza e tempestività ora prevista con individuazione della periodicità in base al superamento o meno della soglia di 50mila euro. Viene innalzata a 100mila euro la soglia per gli elenchi relativi alle cessioni di beni, oltre la quale è necessario compilare anche i dati statistici del modello Intra mensile.
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AGGIORNATI GLI ELENCHI 2018 PER LO SPLIT PAYMENT
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato gli elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment - art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. 633/72), con la pubblicazione degli aggiornamenti al 17 gennaio 2018 di alcuni degli elenchi validi per il 2018, nell’apposita sezione del sito del Dipartimento delle Finanze.
In particolare, sono stati aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, degli enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali e degli Enti fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche.
Gli elenchi dei soggetti sottoposti al meccanismo della scissione dei pagamenti 2018 sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite il codice fiscale.
LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA DEL 4^ TRIMESTRE
Entro il prossimo 28 febbraio i soggetti passivi Iva mensili e trimestrali devono inviare i dati delle/a liquidazioni/e periodiche/a Iva dell’ultimo trimestre del 2017 sulla base delle registrazioni effettuate nei mesi da ottobre a dicembre scorso. Nel rigo VP13 deve essere indicato l’acconto Iva dovuto per l’anno 2017 anche se non effettivamente versato (se però l’acconto era inferiore a 103,29 euro non andava versato e il rigo VP13 non va compilato).
Occorre, poi, tener conto che i contribuenti trimestrali “normali” non devono compilare il rigo VP12 – “Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali” – del modello relativo al IV° trimestre.
L’invio della comunicazione va effettuato anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”, mentre sono esonerati i contribuenti minimi/forfettari, le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario, i soggetti che svolgono attività di intrattenimento, che effettua esclusivamente operazioni esenti e coloro che non hanno svolto nessuna operazione nel trimestre.
Non entrano nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva i dati delle fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell’anno successivo nell’apposito sezionale del registro Iva acquisti, così come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018. Ciò in quanto queste operazioni non concorrono alle liquidazioni periodiche e la relativa Iva è detratta direttamente nel quadro VF del modello dichiarativo annuale.
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ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
La comunicazione dei dati che gli amministratori devono fare relativamente alle spese di ristrutturazione e risparmio energetico su parti comuni condominiali, per il 2017, scade il prossimo 28 febbraio 2018.
Il decreto del Ministero delle Finanze datato 1° dicembre 2016 ha posto in capo all’amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, un nuovo adempimento fiscale che consiste nell’inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione utile ai fini del successivo invio della dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti.
I dati da comunicare sono le quote di detrazione per le spese condominiali sostenute per il recupero edilizio (detrazione 50%), il risparmio energetico (detrazione 65%) e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni del condominio (detrazione 50%).
Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre il file telematico.
L’adempimento telematico non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini, relativa alla spesa complessiva sostenuta nel 2017 suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.
VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE TASSA CC.GG.
Annualmente, entro il 16 marzo, le società di capitali e gli enti commerciali devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, nella misura di 309,87 euro per la generalità delle società e di 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. n. n. 641/72 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le società di capitali e gli enti commerciali.
I soggetti interessati dal versamento della tassa annuale relativa alla vidimazione libri sociali sono: le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali e gli enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986 del Tuir), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
: Per un maggior approfondimento
LA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio scorso, ha approvato i modelli definitivi della Certificazione Unica 2018, meglio nota come CU (ex CUD), unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. La Certificazione Unica è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati, autonomo, provvigioni e redditi diversi che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate, nonché gli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione.
Dal 2017 è stata inserita una nuova sezione riservata al regime fiscale delle locazioni brevi (non superiori a 30 giorni) per i corrispettivi/canoni incassati dal 1° giugno 2017 da società di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, che poi riversano ai beneficiari le somme, trattenendo una ritenuta del 21%.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
Come lo scorso anno, la Certificazione Unica è sdoppiata in due: CU ordinaria e CU sintetica.
La CU ordinaria deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo; la CU sintetica rappresenta la certificazione che il sostituto è tenuto a consegnare al percipiente di reddito di lavoro dipendente, assimilato, autonomo, o provvigione, entro il 31 marzo.
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
La legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205) contiene un sostanzioso pacchetto di crediti d’imposta a favore delle imprese, alcuni dei quali confermati o ampliati, altri di nuova introduzione.
Tra questi ultimi rientra quello connesso alle spese di formazione nel settore delle tecnologie con cui si introduce, per il 2018, un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di formazione dei propri dipendenti su tecnologie Impresa 4.0 (art. 1, cc. da 46 a 56, L. 205/2017).
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato nelle attività di formazione ammesse, con un tetto massimo per impresa beneficiaria pari a euro 300.000.
Restano fuori dal perimetro applicativo della norma le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Le spese per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di euro 5.000.
CONGEDO DI PATERNITA' 2018
L’Inps, con notizia sul proprio sito del 12 febbraio 2018, ha ricordato che dal 2018 il padre lavoratore dipendente ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, anche non continuativi, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).
Dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre. L’Istituto precisa che tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’Inps, attraverso il flusso UniEmens, le giornate di congedo fruite.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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INCENTIVI PER LA CASA PROROGATI A TUTTO IL 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, anche se con alcune modifiche, gli inventivi per la casa, in particolare le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico, e conferma anche per il nuovo anno il bonus mobili.
Il bonus ristrutturazioni 2018 (50%) non ha subito modifiche rispetto al passato anno, come anche la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+, ovvero A per i forni), se finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Dal 1° gennaio 2018 scende invece dal 65% al 50% la detrazione per la sostituzione di infissi e l’acquisto di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e biomasse. Sono previste invece aliquote differenziate per quanto riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Viene poi previsto un “bonus verde” con detrazioni al 36% per le spese sostenute nel 2018 per la cura del verde privato in terrazzi e giardini, anche condominiali, nel limite massimo di 5.000 euro, da ripartire in 10 anni.
ALIQUOTE INPS PER LA GESTIONE SEPARATA DEI PROFESSIONISTI
Con la circolare n. 18/2018 l’Inps ha reso note le aliquote contributive da applicare per l’anno 2018 agli iscritti alla gestione separata. Con riferimento ai professionisti, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25 per cento.
Rimane invariata l’aliquota contributiva pari allo 0,72%, per la maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota contributiva per il 2018, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
SPESOMETRO PER LE OPERAZIONI IVA DEL 2° SEMESTRE 2017
E’ stata differita dal 28 febbraio al 6 aprile 2018 la scadenza per la presentazione dello spesometro delle operazioni rilevanti ai fini Iva del secondo semestre 2017 (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 29190/2018 del 5 febbraio 2018).
Con lo stesso provvedimento sono anche state recepite le novità introdotte con l’articolo 1-ter D.L. 148/2017, che possono già essere applicate per i dati da trasmettere del secondo semestre 2017:
- la riduzione dei dati da trasmettere, i quali sono oggi limitati al numero di partita Iva o al codice fiscale dei soggetti coinvolti nell’operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota Iva o la tipologia di operazione Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
- la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo, in luogo di quelli delle singole fatture emesse e ricevute di importo, Iva compresa, inferiore a 300 euro (art. 6 del D.P.R. 695/1996).
Inoltre, dal 2018, viene concessa la facoltà di trasmettere i dati delle fatture registrate sia con cadenza trimestrale, che semestrale.
ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018
Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l’utilizzo, in presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.
A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica. A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell’Iva.
Con l’introduzione del co. 1-bis all’art. 164, Tuir nonché con l’integrazione della lettera d), co. 1 dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, che ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva, gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.
NUOVO TENTATIVO DI FRODE VIA MAIL DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con comunicato stampa del 2 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti circa l’arrivo di mail inviate a nome dell’Agenzia delle Entrate che nascondono un tentativo di truffa.
Si tratta di false e-mail, apparentemente provenienti da Agenzia Entrate o AGENZIA ENTRATE GOV, che invitano gli utenti ad aprire un collegamento che una volta selezionato fa scaricare un virus informatico.
Le e-mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia e contengono un oggetto generico (“Acconti” o "F24 ACCONTI") che fa riferimento ad un acconto F24 per il 2018. L’Agenzia raccomanda ai cittadini che hanno ricevuto questa e-mail di eliminarla e di non cliccare sui collegamenti presenti in essa o nei suoi allegati.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
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