STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 20 settembre 2018
CIRCOLARE N. 167
Sono molte le attese alla presentazione della nota di aggiornamento al Def dove il nuovo governo deve indicare gli obiettivi programmatici che intende attuare ed i parametri riferiti al Pil ed al debito, che saranno parte della prossima legge di bilancio.
Tra le misure annunciate, su tutte vi sono il reddito di cittadinanza, l'aumento delle pensioni minime, la riduzione delle imposte e la pace "condono" fiscale. Tutti interventi che costano miliardi e che sarebbero bilanciati dal risparmio sulla spesa e dalla pace fiscale, mediante una definizione i cui confini sono ancora da delineare.
Le principali ipotesi del pacchetto fiscale spaziano da una maxi-detassazione Ires per le imprese che reinvestono gli utili in beni, macchinari, capannoni e anche assunzioni, un avvio del taglio dell’Irpef con un punto in meno dal 23 al 22% della prima aliquota, mentre le partite Iva si va via definendo il meccanismo della tassa piatta differenziata a seconda delle soglie di ricavi e dell’attività produttiva.
Sulla pace fiscale diverse sono le ipotesi che i tecnici stano valutando: un concordato una tantum, un accertamento con adesione ad ampio raggio, la definizione delle liti pendenti e delle cartelle esattoriali, nonché una terza versione della voluntary disclosure su contante e cassette di sicurezza.
Tra le voci di spesa resta da capire come sarà gestito il flusso di risorse necessarie per alimentare il piano di messa in sicurezza di infrastrutture, ponti e scuole, che non dovrebbero essere sottoposte ai vincoli della UE, e quindi con nuovi margini di flessibilità.
Con la manovra fiscale quasi sicuramente ci sarà la riforma delle pensioni, con la quota 100 per i pensionandi, ma probabilmente con il vincolo dell’età minima di 64 anni.
Per il lavoro il decreto Dignità ha apportato modifiche ai contratti a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro, al lavoro accessorio (prestazioni occasionali e libretto di famiglia), ed anche alle assunzioni e licenziamenti.
Altra prossima novità è rappresentata dalla fatturazione elettronica, che dopo la diffusione verso la P.A., dal 1° gennaio 2019 diventerà obbligatoria in tutti i rapporti tra imprese e privati, con la conseguente riorganizzazione dei processi interni aziendali.
RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NEL 2017 NELLA UE
Entro il termine del prossimo 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre cade di domenica) sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2017.
Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.
E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.
L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. Il altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE
Martedì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.
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RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2018
Entro mercoledì 31 ottobre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2018 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2019.
I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 devono presentare esclusivamente per via telematica il modello Iva TR. L’ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione compilando i righi TD6 e TD7 del modello. Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi è previsto:
• l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
• la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
• l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità.
CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA'
E’stata fissata nella finestra temporale che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 la scadenza per inviare il modello relativo al bonus pubblicità, per le spese relative al 2017 e al 2018.
Il credito d’imposta, spettante nella misura del 75% (90% per microimprese, PMI e start up innovative), viene calcolato in relazione agli investimenti effettuati su due tipologia di media:
- investimenti 2017: riguarda i soli investimenti effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017 (confrontati con il medesimo periodo del 2016) in relazione ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche online);
- investimenti dal 2018: riguarda gli investimenti sia sulla stampa, anche online, che sulle emittenti radio/televisive locali (confrontati con il medesimo periodo del 2017).
Il credito spetta solo se si è determinato un incremento di almeno l’1% rispetto agli investimenti complessivi nelle due tipologie di media nell’anno precedente.
I soggetti interessati a fruire del beneficio in esame dovranno presentare un’apposita istanza telematica tramite la piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.
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COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.
Con l’entrata in vigore della L. 96/2018 è stata prorogata anche per il 2018 la possibilità per le imprese e professionisti, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali scadute al 31/12/2017 con crediti commerciali vantati verso la P.A. e certificati per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali.
Sono interessati alla compensazione tutti gli operatori economici che vantano crediti verso il settore pubblico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto. Può dunque trattarsi di imprese individuali e societarie nonché di professionisti. Dal lato passivo, il soggetto debitore dell’operatore economico deve essere una P.A. Inoltre devono anche sussistere queste due condizioni:
· il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali;
· la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Perché siano realizzate tali condizioni occorre che il credito trovi titolo in un contratto, che la prestazione sia stata eseguita senza contestazioni da parte dell’Ente pubblico e che sia maturata la scadenza di pagamento delle somme dovute. La sussistenza dei requisiti di legge è comunque attestata dalla certificazione rilasciata dall’Ente pubblico attraverso la piattaforma informatica dedicata. La procedura deve essere attivata su iniziativa dell’operatore economico.
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OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA ENTRO IL 31 OTTOBRE
Entro il prossimo 31 ottobre le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2018 – 2020, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di un regime opzionale con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, adottando quindi lo stesso sistema previsto per le società di persone.
Poichè la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazione qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto del precedenti limiti), diviene ancor più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
POSSIBILI CORREZIONI DELLA DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO OTTOBRE
La normativa tributaria ha previsto strumenti per correggere gli errori e le dimenticanze commesse durante la compilazione del modello 730 o nell’ultima dichiarazione dei redditi. Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione, ma le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che l’integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente (un maggior credito o un minor debito). Si può verificare il caso di un errore dovuto alla dimenticanza nel dichiarare un reddito o nel documentare una spesa o un onere.
Entro il 25 ottobre può essere presentato il modello 730 integrativo 2018, per correggere gli errori che riguardano le CU Inps, vicenda per la quale molti contribuenti hanno scoperto di aver involontariamente sbagliato a compilare la dichiarazione dei redditi.
Quando invece la rettifica comporta un maggior debito o un minor credito spettante, sarà obbligatorio inviare il modello Redditi PF entro la scadenza del 31 ottobre. Sempre entro la data del prossimo 31 ottobre, sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti, come il 2016, ma anche precedente. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.
NOVITA' PER LAVORO OCCASIONALE E LIBRETTO DI FAMIGLIA
La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato modifiche al contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia. Più precisamente, la legge di conversione ha ampliato l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale per aziende del turismo e ha fornito alcune precisazioni per gli imprenditori agricoli.
La novità di maggior rilievo riguarda il settore turistico ampliandone lo spazio di applicazione: le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, dal 12 agosto 2018, potranno ricorrere al lavoro occasionale se hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (senza specificare se a tempo indeterminato) anzichè cinque, come la generalità dei committenti professionali.
La legge di conversione ha precisato che, nel caso in cui l’utilizzatore sia imprenditore agricolo nonchè azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto debba essere riferito a un arco temporale non superiore a 10 giorni.
Occorre per completezza precisare che la nuova disciplina del lavoro accessorio (prestazioni occasionali e libretto di famiglia) non ha in alcun modo modificato la previgente regolamentazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale, che rimane comunque in vigore. Le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo occasionale, seppur simili per tipologia e limiti quantitativi di applicazione, sono molto diversi tra loro e possono essere utilizzati - anche in cumulo - da committenti che hanno bisogno di ricorrere a collaborazioni saltuarie o comunque difficilmente programmabili.
NOVITA' SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Il Decreto Dignità (L. 96/2018) ha introdotto uno specifico regime transitorio per l’applicazione della nuova disciplina al contratto a tempo determinato.
La nuova durata del contratto a tempo determinato viene ridotta complessivamente a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, rispetto al precedente limite di 36 mesi. Occorre specificare che, fatta salva la possibilità di stipulare un primo contratto a termine "acausale" purchè di durata non superiore a 12 mesi, qualora si intenda sottoscrivere un contratto di durata superiore ovvero di prorogarlo successivamente ai 12 mesi e comunque fermo restando il limite massimo di 24 mesi totali, sarà necessaria la presenza di specifiche causali.
Il numero delle proroghe contrattuali, disponibili alle parti, si riduce da cinque (precedente normativa) a quattro.
In termini di costo aziendale, le novità normative introducono un aumento collegato esclusivamente ai rinnovi, restandone escluse le eventuali proroghe. Viene infatti stabilito che, in occasione dei citati rinnovi, al consueto contributo dell’1,40% debba aggiungersi un ulteriore 0,50%, per ciascun rinnovo.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Con la conversione in legge del Decreto Dignità, sono state apportate le seguenti modifiche rispetto al testo in vigore dal 14 luglio 2018:
· in materia di contratti di somministrazione a tempo determinato è disposto che agli stessi si applichino determinate disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine precedentemente escluse;
· sono stati disciplinati i limiti quantitativi applicabili ai suddetti contratti;
· è stata disciplinata la fattispecie della somministrazione fraudolenta.
Più in dettaglio, si stabilisce un limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato; salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del suddetto contratto o, nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto.
Il comma 1-bis aggiunge il nuovo articolo 38-bis al D.Lgs. 81/2015, configurando la fattispecie della somministrazione fraudolenta con sanzione penale. La disposizione prevede che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Sempre il Decreto Dignità propone per gli anni 2019 e 2020, l’agevolazione già prevista per l’anno 2018 a favore di giovani che non abbiano compiuto 35 anni. Infatti la disposizione, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
I lavoratori non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con il datore di lavoro che intende assumerli o con altri datori di lavoro, fatti salvi eventuali periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ordinari.
Le modalità di fruizione dell’esonero dovranno essere stabilite con apposito D.M.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’avvio della fatturazione elettronica tra privati, dal 1° gennaio 2019, non è solo un adeguamento informatico, ma impone la revisione dei processi interni, ed il superamento di prassi operative consolidate con gli anni. In particolare le criticità sorgono in riferimento a questi aspetti:
- gestione delle anagrafiche clienti, che devono complete ed aggiornate con l’indirizzo pec;
- contenuti della fattura, sia sul piano obbligatorio, che per specifiche modalità commerciali (numero ordine, dati del contratto, codice articolo, dati trasportatore, etc.);
- definizione dei pagamenti, spese bancarie e specifiche regole di scontistica;
- gestione dei trasporti e indicazione in fattura;
- tempi e modalità di emissione delle fatture (immediata, e fine mese, al momento dell’incasso);
- monitoraggio successivo delle notifiche, che può essere il buon esito dell’invio, oppure la mancata consegna per cause tecniche, o ancora lo scarto della fattura stessa, che si considera non emessa.
Lo Studio, quale intermediario abilitato, mette a disposizione dei propri clienti diverse soluzioni informatiche personalizzate, mediante accesso ad una piattaforma web si è in grado di emettere e ricevere le fatture elettroniche in completa autonomia, oltre alla conservazione sostitutiva dei documenti fiscali, a norma di legge.
Affidarsi ad un intermediario consentirà di agire in tutta tranquillità e nel rispetto della normativa, senza avere dubbi sulla correttezza delle operazioni e sull’effettiva ricezione delle fatture, potendo verificare la correttezza delle stesse mediante la consultazione delle notifiche.
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SOSPENSIONE MODELLI F24 A RISCHIO COMPENSAZIONE
Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, si è data attuazione alla norma, definendo i criteri ai quali far riferimento per la selezione delle deleghe di pagamento considerate a rischio compensazione, da sospendere fino a 30 giorni.
Al fine di individuare i modelli F24 contenenti compensazioni “a rischio” l’Agenzia delle Entrate utilizza i seguenti criteri selettivi:
- tipologia del debito pagato e del credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel modelli F24;
- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria e afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo (cartelle di pagamento).
L’esecuzione dei modelli F24 che presentano profili di rischio sulla base dei predetti criteri è sospesa dall’Agenzia delle Entrate. Durante il periodo di sospensione non viene effettuato alcun addebito sul conto corrente e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento.
Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.
SPESOMETRO DEL 1° SEMESTRE 2018
Il decreto Dignità è intervenuto sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro), prevedendo l’invio semestrale in alternativa alla periodicità trimestrale e il differimento al 30 settembre p.v. per l’invio dei dati delle fatture emesse/ricevute relative al secondo trimestre e 1^ semestre 2018.
Pertanto la prossima scadenza è differita all’1° ottobre 2018 in quanto il 30.9 cade di domenica. La scadenza per il 2^ semestre 2018 sarà il 28 febbraio dell’anno prossimo.
L’unica novità riguarda l’esonero dalla presentazione della comunicazione per i produttori agricoli, prevedendo uno specifico esonero per gli esercenti attività agricola in regime speciale (art. 34, co. 6 del D.P.R. 633/1972), purché operanti in via prevalente nelle zone montane. Scompare quindi la limitazione all’esclusione per l’agricoltore in regime speciale che operava anche in zone diverse da quelle montane.
FALSE MAIL SUL RIMBORSO DEL CANONE RAI
Sono sempre più numerose le mail che quotidianamente riceviamo e che nascondono tentativi di truffa o arrecano danni ai computer.
Le ultime in ordine di tempo avevano come oggetto «Avviso di sicurezza (il tuo account e' stato compromesso)», mentre nei giorni precedenti è stata la volta del canone Rai, con messaggi aventi ad oggetto «Rimborso Rai – A8005W», dove nel testo si comunica il riconoscimento di un parziale rimborso del canone Rai per 14,90 euro. Il messaggio rimanda poi alla sottomissione di una richiesta sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia delle Entrate che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).
Si tratta di evidenti messaggi ingannevoli che nascondono un chiaro tentativo di truffa. Le Entrate ricordano che non inviano messaggi relativi ai rimborsi e raccomandano di cestinarli immediatamente, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.
Il consiglio è di cestinare subito le mail.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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