STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
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ALBA, lì 15 novembre 2018
CIRCOLARE N. 168
Con l’annunciata pace fiscale si potrà accedere alla nuova (terza) rottamazione dei ruoli, ridefinire i redditi non correttamente dichiarati negli anni non ancora accertati, chiudere le liti fiscali pendenti o potenziali, definire un processo verbale di constatazione (Pvc), un avviso di accertamento, di rettifica o di liquidazione o un accertamento con adesione, senza versare sanzioni e interessi.
Una soluzione a volte non facile da individuare, in un percorso a volte tortuoso per gli stessi addetti ai lavori, che fa emergere una prima considerazione, come il sistema tributario italiano sia talmente complicato dalla radice che, anche quando si vuole fare “pace”, si rivela un autentico ginepraio, che poi rischia di alimentare un contenzioso da condoni, già più volte originatosi con le sanatorie del passato.
Di conseguenza occorre chiedersi se ha senso prevedere una pace fiscale (o condono o sanatoria che dir si voglia) per poi continuare, come se nulla fosse, una volta spirati i termini per queste nuove definizioni, con un sistema fiscale intricatissimo che, come tale, non può che alimentare, a cadenze cicliche, altre sanatorie o richieste di pacificazione.
Volendo tornare alle "certezze" fiscali, alla fine di novembre scade il secondo acconto delle imposte con l’autotassazione Irpef, Ires e Irap, ma anche i pagamenti relativi alla cedolare secca sugli affitti e dei contributi. Anche quest’anno le continue modifiche normative incidono sulla determinazione di imponibili e imposte e pertanto è ipotizzabile un ricalcolo della misura dell’acconto su base previsionale, facendo molta attenzione alle modalità di conteggio per non incappare in conseguenze sanzionatorie in futuro.
A dicembre ritorna l’appuntamento con il saldo delle tasse sulla casa: IMU e Tasi entro il 17 dicembre, applicando le aliquote deliberate dai comuni entro il 28.10 scorso. L’ultima scadenza dell’anno sarà l’acconto Iva 2018, che dovrà essere versato entro il prossimo 27 dicembre.
Per il lavoro, sui premi di risultato è intervenuta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti in merito al requisito della incrementalità del premio, come essenziale per poter fruire del beneficio della detassazione, mentre per favorire l’occupazione sono quattro gli interventi per incentivare l’occupazione contenuti nel decreto Dignità e nella legge di Bilancio.
Con la fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, le aziende sono chiamate alla scelta: se gestire in autonomia la generazione del tracciato Xml delle fatture, l’invio tramite lo Sdi, l’eventuale apposizione di una firma elettronica, il monitoraggio delle ricevute, l’integrazione nei sistemi gestionali e conservazione a norma, oppure se delegare allo Studio tali fasi, alleggerendosi da una serie di incombenze.
ACCONTI IMPOSTE AL 30 NOVEMBRE
Venerdì 30 novembre scade il termine per versare la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito (o valore della produzione per l’Irap) del 2018, che dovranno essere dichiarati nel modello Redditi o Irap nell’anno 2019.
Sono interessate dal secondo acconto le imposte dirette Irpef e Ires, l’Irap, l’imposta sostitutiva del regime dei contribuenti minimi e forfetari, la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe) e dei contributi Inps per la gestione artigiani, commercianti o separata.
Gli acconti possono essere determinati con due differenti metodologie:
1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017;
2. metodo previsionale: il versamento può essere ridotto secondo una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2018 siano inferiori a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% nel caso di avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con il ravvedimento operoso.
Anche per il periodo d’imposta 2018 la misura degli acconti è fissata al 100% dell’imposta determinata per il 2017, da versare tra giugno/agosto e novembre, rispettivamente nella misura del 40% e del 60%. Fanno eccezione:
- la cedolare secca che si versa al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente e non al 100%;
- per i soggetti Ires ”di comodo” è prevista una maggiorazione del 10,5% in più rispetto all’aliquota ordinaria del 24%, sempre nel limite dell’acconto del 100%.
Al ricorrere di specifiche situazioni è normativamente previsto un ricalcolo obbligatorio dell’acconto imposte, mentre in altri casi l’acconto può essere rideterminato con il metodo previsionale, qualora più conveniente.
Si ricorda che con il D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione da utilizzare con modello F24, a decorrere dal 24.4.2017, mentre il D.L. 78/2010 ha previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro.
: Per un maggior approfondimento
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 17 DICEMBRE
Lunedì 17 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.
: Per visualizzare tutto lo scadenzario
VERSAMENTO SALDO IMU E TASI 2018
Si avvicina il termine per il pagamento del saldo delle tasse sulla casa. Entro il 17 dicembre i contribuenti che possiedono dei fabbricati oltre all’abitazione principale, dovranno effettuare il pagamento del conguaglio per IMU e TASI, applicando le aliquote deliberate dai comuni e pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28/10 scorso.
Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto, abitazione). In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU continua ad essere il proprietario / titolare di diritti reali sull’immobile.
Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.
I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da venerdì 7 dicembre.
: Per gli utenti registrati al nostro sito internet
VERSAMENTO ACCONTO IVA 2018
L’acconto Iva 2018 scadrà il prossimo 27 dicembre. Tale importo sarà detratto dal versamento Iva da effettuare entro il 16 gennaio (per i versamenti mensili) o entro il 18 febbraio/marzo (per i versamenti trimestrali).
Le modalità di calcolo sono le stesse dello scorso anno e l’acconto è nella misura dell’88%. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2017 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2018;
2) hanno cessato l’attività prima del 30/11/2018 se mensili, o 30/09/2018 se trimestrali;
3) hanno iniziato l’attività nell’anno 2018;
4) hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.
In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:
- versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);
- in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).
SANATORIE, ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E PACE FISCALE
Nella serata di lunedì 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Con la pubblicazione in G.U. del decreto legge del 23 ottobre n. 119, c.d. "pace fiscale", la data del 24 ottobre 2018 rappresenta lo spartiacque per le nuove forme di definizione agevolate.
Sono almeno nove le vie possibili per chiudere i conti con il Fisco. Si va dalla definizione dei redditi non dichiarati degli ultimi anni e non ancora accertati, alla chiusura delle liti pendenti o potenziali alla terza versione della rottamazione delle cartelle di pagamento.
Il calendario delle scadenze prevede differenti termini di adempimento:
Con la rottamazione-ter vi è una riammissione per i contribuenti decaduti dalla prima sanatoria, mentre chi è entrato nella rottamazione-bis deve allinearsi ai pagamenti mancanti entro il 7 dicembre p.v.
: Maggiori informazioni sul nostro sito internet
INVESTIMENTI 2018 E 2019 AGEVOLATI CON SUPER E IPER AMMORTAMENTI
Le imprese che stanno pianificando investimenti da realizzare ancora nel 2018, oppure nel 2019, possono fare affidamento sulle norme in vigore che, seppur in scadenza a fine 2018, prevedono un prolungamento nel prossimo anno.
E’ possibile quindi valutare se chiudere dei contratti nel 2018, versando un acconto del 20%, per utilizzare l’investimento agevolato del 2019 come super ammortamento o iper ammortamento.
L’agevolazione per super ammortamento (che riguarda, oltre alle imprese, i professionisti), rinnovata dalla legge 205/2017, prevede una maggiorazione del 30% del costo dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. L’incentivo riguarda acquisti di beni strumentali nuovi (escluse le autovetture, anche se strumentali) effettuati sino al 31 dicembre 2018, oppure anche nel primo semestre 2019, in presenza di ordini chiusi entro fine anno con pagamento di un acconto almeno del 20%. Per fruire del beneficio occorre che entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non sono richieste forme particolari, quindi potrà trattarsi di proposte accettate o di scritture private secondo le ordinarie prassi in uso nell’impresa.
Stessa scadenza per l’iper ammortamento al 150% sugli interventi aventi i requisiti «Industria 4.0», indicati in un allegato A) alla legge 232/2016, ma in questo caso la coda temporale per effettuare gli investimenti (sempre con ordini e acconti del 20% entro fine anno) si protrae fino al 31 dicembre 2019. Per fruire del beneficio occorre che entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non sono richieste forme particolari, quindi potrà trattarsi di proposte accettate o di scritture private secondo le ordinarie prassi in uso nell’impresa. Dovrà inoltre essere versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dal contratto.
Oltre alla contrattazione e al versamento dell’acconto nel 2018, occorre prestare attenzione al fatto che l’investimento si concretizzi con la consegna o spedizione entro la data limite del 30 giugno 2019 per il super ammortamento e del 31 dicembre 2019 per l’iper ammortamento.
Non necessita che il bene entro la data limite del 30 giugno o 31 dicembre 2019 sia entrato in funzione e neppure, per l’iper ammortamento, che sia realizzata l’interconnessione e redatta la perizia. Queste due condizioni riguardano infatti l’avvio della deduzione e non l’effettuazione.
: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO IVA
La Finanziaria 2017 consente ai soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono congiuntamente specifici vincoli (finanziario, economico e organizzativo), di costituire un Gruppo IVA, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 11 della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.
I vincoli finanziario, economico e organizzativo devono quindi sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. I soggetti che erano stati esclusi dal gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all’atto dell’opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (così prevede l’articolo 70-quater, comma 5, D.P.R. 633/1972).
L’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’articolo 70-novies (articolo 70-quater, comma 4, D.P.R. 633/1972).
L’opzione è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, di una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti, utilizzando lo specifico modello (mod. AGI/1) approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 19/9/2018.
Al gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all’estero.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO DOPO LA RISOLUZIONE 78/E
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E del 18.10.2018 ha fornito chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di risultato, considerando il requisito della incrementalità del premio di risultato come essenziale per poter fruire del beneficio della detassazione.
Il quesito posto riguardava gli obiettivi e i parametri di misurazione del premio di risultato, definiti dalla società istante e dalle sigle sindacali, con accordo integrativo del contratto aziendale di II° livello. Sono stati definiti due obiettivi: uno di redditività individuato dal valore EBIT, l’altro di efficienza individuato nel miglioramento dei tempi di consegna previsto dai relativi programmi.
Per l’Agenzia delle Entrate risulta essenziale partire con la propria analisi dalla lettura dell’art. 2, c. 1, del decreto 25 marzo 2016. Questo definisce i premi di risultato come “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”. Pertanto che non è sufficiente il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalla contrattazione, dal momento che è altresì necessaria la registrazione di un incremento del risultato rispetto a quello del precedente esercizio.
Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla Legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
ASSUNZIONI AGEVOLATE IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE
Sono quattro gli interventi per incentivare l’occupazione contenuti nel decreto Dignità e nella legge di Bilancio. Spaziano dall’esonero contributivo per chi assume studenti eccellenti, alla riduzione dell’Ires al 15% per chi investe in nuova occupazione, la proroga al biennio 2019 e 2020 delle agevolazioni previste per l’assunzione di giovani sotto i trentacinque anni, fino alla proroga del bonus per le assunzioni al Sud. I nuovi incentivi alle assunzioni sono:
- Mini Ires per l’incremento occupazionale;
- Assunzione di giovani eccellenti;
- Incentivo per chi assume under 35 anni;
- Proroga occupazione al Sud.
La mini Ires per l’incremento occupazionale rappresenta una novità assoluta e consiste nella riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota Ires (Imposta sul reddito delle società di capitale), dal 24% al 15%, per chi aumenta il numero medio dei dipendenti impiegati rispetto al 2018, a tempo indeterminato o determinato.
L’agevolazione è già operativa per chi scommette sul capitale umano a partire dal 1° ottobre 2018; ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale rispetto al 30 settembre scorso. In sostanza le imprese che assumono nell’ultimo trimestre dell’anno in corso potranno beneficiare del taglio di 9 punti percentuali dell’aliquota Ires sugli utili reinvestiti per incrementare l’occupazione.
: In dettaglio i contenuti del pacchetto
NUOVE REGOLE PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Lo scorso 31 ottobre è scaduto il periodo transitorio per i contratti a termine, e dal 1° novembre si applicano le nuove norme introdotte dal decreto lavoro in vigore dal 14 luglio scorso e dalle successive correzioni introdotte dalla legge di conversione (L. 96/2018 in vigore dal 12 agosto) che ha previsto un periodo transitorio per i rapporti in corso.
In particolare le nuove regole prevedono che:
1. La durata massima del primo contratto a termine senza causale sia di 12 mesi;
2. Oltre i 12 mesi, la proroga necessita di causale, ovvero occorre precisare la temporaneità del rapporto di lavoro e le esigenze lavorative alle quali si fa fronte con tale contratto, che devono avere natura straordinaria. Questa necessità si pone anche quando i 12 mesi si raggiungono con la proroga e non con il contratto originario;
3. Il numero massimo di proroghe è fissato a quattro nell’arco di 24 mesi (prima erano cinque nell’arco di 36 mesi);
4. La durata massima dei rapporti a tempo determinato fra uno stesso datore di lavoro e uno stesso lavoratore è fissato in 24 mesi, a meno che il contratto collettivo non preveda diversamente;
5. Tali norme non valgono per i contratti stagionali;
6. A partire dal 14 luglio sono già validi i criteri di maggiorazione dei costi ad ogni rinnovo: lo 0,5% per ogni proroga, in via cumulativa;
7. A partire dal 12 agosto è entrato in vigore il limite del 30% di lavoratori flessibili per azienda (a tempo determinato o in somministrazione) rispetto al totale.
NOVITA' DAL DECRETO SICUREZZA PER I CANTIERI
Il D.L. 113/2018 - c.d. Decreto Sicurezza - è stato integrato, ampliandolo, il disposto dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 in tema di notifica preliminare di inizio lavori su particolari tipologie di cantieri temporanei o mobili. Le casistiche operative interessate dalla norma citata sono le seguenti:
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Prima della novità in esame era previsto, dalla normativa a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che per i cantieri temporanei o mobili, aventi le caratteristiche sopra indicate, il committente ovvero il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, provvedesse a trasmettere all’Usl e all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competenti una specifica notifica preliminare, inserendovi le informazioni previste dall’allegato 12 al D.Lgs. 81/2008 (ossia: indirizzo del cantiere; dati committente; natura dell’opera; responsabile dei lavori; coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera e durante la realizzazione dell’opera; data presunta d’inizio dei lavori in cantiere; durata presunta dei lavori in cantiere; numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere; numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere; identificazione, codice fiscale o partita Iva, delle imprese già selezionate; ammontare complessivo presunto dei lavori).
Con la novità normativa viene previsto che tale “notifica preliminare” vada inviata, oltreché agli enti sopra indicati, anche al Prefetto, essenzialmente per funzioni di pubblica sicurezza.
Tale novità è entrata in vigore dal 5 ottobre 2018.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA E DELEGA AL PROFESSIONISTA
In attesa dell’avvio alla fatturazione elettronica tra privati, a partire dal partire dal 1° gennaio 2019, si delineano alcune semplificazioni contenute nel D.L. Fiscale (D.L. 119/2018), che prevedono delle misure di “semplificazione”, in relazione ai termini di emissione delle fatture, alcune delle quali applicabili solo alla fattura elettronica ed altre riferite ad ogni tipologia di documento. In particolare:
- per le fatture emesse in formato elettronico nel primo semestre del 2019 (fino al 30 giugno), non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180%) se il documento è emesso entro il termine di liquidazione dell’imposta del periodo in cui l’operazione è stata effettuata. Pertanto, per un’operazione effettuata il 28 febbraio 2019 il file Xml può essere trasmesso al Sdi entro il 16 marzo 2019. Inoltre, è prevista la riduzione della sanzioni dell’80% se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione successiva rispetto a quella in cui è effettuata l’operazione;
- per le fatture emesse dal 1° luglio 2019 (cartacee o elettroniche) si introduce un’asincronia fisiologica tra momento di effettuazione dell’operazione e termine di emissione della fattura, poiché si consente di emettere il documento entro 10 giorni rispetto al momento di effettuazione. Nell’ipotesi in cui la data di emissione del documento sia diversa e successiva a quella del momento di effettuazione, nel documento deve essere indicata tale ultima data (articolo 11 D.L. 119/2018).
Inoltre il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente).
Circa la comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e la delega al professionista per l’utilizzo di alcuni servizi, con provvedimento n. 291241/2018 del 5 novembre viene previsto che solo il commercialista che ha redatto la contabilità e predisposto la dichiarazione Iva per il contribuente possa essere delegato per i servizi telematici della fatturazione elettronica.
NUOVO REGIME FORFETARIO
Le imprese individuali ed i professionisti con ricavi 2018 non superiori a 65mila euro, dal 2019 potranno avvalersi del nuovo regime forfetario, previsto dal disegno di legge di Bilancio per l’anno 2019, che ha visto incrementare la soglia dei ricavi a 65mila euro e l’eliminazione di alcuni requisiti di accesso, tra cui il costo dei beni strumentali, che nell’attuale regime alla chiusura dell’esercizio non deve superare l’importo di 20mila euro e quello per i lavoratori dipendenti che, ad oggi, non deve essere superiore a 5mila euro annui.
Viene anche abolita la previsione secondo cui non possono accedere al regime i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro. Viene ora introdotta l’impossibilità di applicare il regime per coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Rimangono invariati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti al fine di determinare il reddito imponibile, mentre sono abolite le singole fasce di reddito, in quanto il limite di 65mila è unico per tutti.
Resta anche invariata l’imposta sostitutiva (al 15%) con la riduzione al 5% per il primo anno e i successivi per le “nuove” attività e cioè nella ipotesi di non aver svolto nessuna attività nel triennio precedente ovvero che la nuova attività non sia una mera continuazione della precedente.
DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE SUGLI IMMOBILI NEL 2019
Nel disegno di legge di Bilancio 2019, approdato alla Camera, sono contenute alcune proroghe che riguardano gli incentivi alle spese sostenute sugli immobili.
Da quanto di apprende dovrebbe essere prorogata per un anno la detrazione per le ristrutturazioni edilizie misura del 50 per cento, come anche il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Proroga anche, fino a dicembre 2019, della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che, salvo modifiche, resterebbe anche il prossimo anno al 65 per cento. Resta ridotta al 50 per cento la percentuale di detrazione per la sostituzione di infissi. Nessuna variazione, rispetto allo scorso anno, per gli impianti di climatizzazione invernale.
Confermato il sismabonus al 50 per cento fino al 2021, con la possibilità di far salire la detrazione al 70 o all’80 per cento (75 o 85 per cento nel caso di condomìni) a seconda dell’entità del miglioramento sismico conseguito.
Trattandosi di un provvedimento non ancora definitivo è consigliabile anticipare i pagamenti entro il mese di dicembre prossimo.
CONSIDERAZIONI OPERATIVE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Nel riconsiderare in versione "digitale" l’intero ciclo della contabilità, nonchè della fatturazione, che dal 1° gennaio prossimo sarà elettronica, tre sono gli aspetti da valutare singolarmente:
1) ciclo attivo delle fatture emesse
Per le aziende più strutturate, con un proprio programma di fatturazione, è di fondamentale importanza l’aggiornamento anagrafico, con acquisizione dell’indirizzo Pec o del codice identificativo di sette numeri/lettere. Quest’ultimo non è indispensabile, in quanto anche in assenza si indica il codice convenzionale a sette zeri e la fattura elettronica potrà essere emessa ed inviata allo Sdi.
Alle aziende che non hanno un programma di fatturazione, lo Studio fornirà una soluzione via web di emissione delle fatture elettroniche, completo anche delle anagrafiche dei rispettivi clienti.
2) ciclo passivo delle fatture ricevute
Occorre individuare il canale di ricezione delle fatture passive (con la Pec o col codice identificativo), senza necessità di comunicarlo ai propri fornitori, ma è assolutamente consigliato utilizzare il servizio di registrazione telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con questo modo la fattura passiva verrà sempre e solo recapitato nell’indirizzo prescelto e registrato. In questo modo si potrà canalizzare e ricevere tutto il flusso documentale passivo in un unico punto per poi, eventualmente, smistarlo internamente.
Per le aziende più strutturate è consigliabile utilizzare il codice identificativo fornito dalla società che gestisce i flussi delle fatture emesse; per le aziende meno strutturare lo Studio fornirà un codice identificativo ed un accesso web per consultare e scaricare le fatture ricevute.
In tutti i casi sarà lo Studio a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo telematico prescelto.
3) conservazione sostitutiva delle fatture emesse e ricevute
La conservazione elettronica (o sostitutiva) è obbligatoria per tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal 1° gennaio 2019. Ci sono diverse società che forniscono questo servizio a pagamento, compresa anche l’Agenzia delle Entrate, che lo fornisce in modo gratuito, pur essendo limitato unicamente alle fatture elettroniche e non ricomprendendo tutti gli altri documenti, libri e scritture contabili.
La scelta di tra l’una o l’altra modalità di conservazione verrà valutata dallo Studio, singolarmente per ogni azienda.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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