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ALBA, lì 21 febbraio 2019

 

 

CIRCOLARE N. 169

 

IN EVIDENZA

Spesso l’efficacia dei percorsi di cambiamento è determinata dai vantaggi che i reali protagonisti di tali processi riescono ad intravedervi. Ci riferiamo alle novità di inizio 2019 ed a quelle che solo annunciate, devono ancora trovare compimento. Una su tutte è la fatturazione elettronica, dove a fronte di un massiccio e articolato invio di dati, questo non determina - fino ad oggi - un alleggerimento degli adempimenti posti a carico di professionisti ed imprese.

Affinché questo percorso divenga virtuoso, tale rivoluzione deve essere accompagnata, come è lecito aspettarsi, da vera semplificazione; se, invece, si continueranno a sommare nuove scadenze alle vecchie, ciò che si rischia è un diluvio di adempimenti, come quello che è in arrivo e che finirà per generare l’esatto effetto contrario.

Anche la modifica del regime forfetario, ampliato fino a 65mila euro di fatturato annuo, con un’aliquota di tassazione del 15% è nella direzione di introdurre dei regimi sostitutivi di tassazione, ma uno degli ostacoli da superare è la compatibilità con i principi costituzionali, che impongono di garantire la progressività dell’imposta e il rispetto della capacità contributiva. Potrebbero in certi casi manifestarsi effetti distorsivi della concorrenza fra lavoratori autonomi, artigiani e piccoli imprenditori che svolgono la medesima attività , oltre che essere un disincentivo alla crescita dimensionale delle imprese.

Occorre ancora valutare la convenienza ad aderire ad una delle numerose misure di definizione della c.d. pace fiscale, ma in certi casi il prezzo da pagare per chiudere le liti con il Fisco è troppo alto e a lasciare perplessi gli addetti ai lavori è soprattutto l’entità dello sconto riservato ai contribuenti che hanno già ottenuto una sentenza favorevole.

A breve vi sono poi gli adempimenti legati alla dichiarazione annuale Iva e il versamento del saldo Iva 2018, con gli ulteriori vincoli all'utilizzo del credito Iva in compensazione, mentre per lo spesometro e l'esterometro c’è stata la proroga a fine aprile.

Per il lavoro le novità riguardano gli incentivi alle nuove assunzioni, con una platea quanto mai eterogenea di destinatari, in attesa di conoscere i veri impatti economici e di incremento sull’occupazione da parte del reddito di cittadinanza, mentre sono confermate le scadenze per la trasmissione e consegna delle CU per attestare l’erogazione dei redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati, nonché le relative ritenute effettuate e versate, gli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione.

 

SCADENZARIO

DICHIARAZIONE IVA CON COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Il modello di Dichiarazione Annuale Iva 2019, relativo all’anno 2018, da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 30 aprile 2019, quando emerge uneccedenza a credito, obbliga la valutazione tra rimborso o compensazione, a seconda dellutilizzo che si ritiene di fare.

L’utilizzo in compensazione col modello F24 fino a 5.000 euro può avvenire liberamente, a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione Iva si riferisce; pertanto può essere utilizzato per i versamenti di gennaio, già dalla scadenza del 18/02, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Per i credito superiori a 5.000 euro, la compensazione può avvenire solo dopo aver presentato la Dichiarazione annuale completa del visto di conformità e la compensazione potrà avvenire del decimo giorno successivo. Esemplificando, se si presenta la dichiarazione entro il 7 marzo, la compensazione potrà avvenire dal 18 marzo.

Il limite di 5.000 euro, superato il quale occorre l’apposizione del visto, è elevato a 50.000 euro per le start up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Nel caso in cui sussistano dei crediti Iva residui dell’anno 2018 relativi ai primi tre trimestri ma non completamente utilizzati in compensazione o riferiti al credito Iva annuale residuo del 2017 (codice tributo 6099) tali somme possono ancora essere utilizzate fino al momento in cui non viene presentata la dichiarazione Iva annuale relativa al 2018.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell’uso del credito. Col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 195385/2018 è stata data attuazione alla norma in esame, a decorrere dal 29 ottobre 2018.

In alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza, al verificarsi di determinate condizioni, e comunque in caso di cessazione dell’attività. Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza Iva a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. Per gli importi superiori a 30.000 euro richiesti da soggetti “a rischio”, il rimborso è erogato previa prestazione di idonea garanzia; se richiesti da soggetti “non a rischio” è erogato previa prestazione di garanzia, ovvero senza garanzia, ma presentando la dichiarazione annuale/istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovano strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente dovranno effettuare nel corso dell’anno 2019, non riuscendo a sfruttare tutto il credito tramite la compensazione.

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LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA DEL 4^ TRIMESTRE

Il prossimo 28 febbraio i soggetti passivi Iva mensili e trimestrali devono inviare i dati delle/a liquidazioni/e periodiche/a Iva dell’ultimo trimestre del 2018 sulla base delle registrazioni effettuate nei mesi da ottobre a dicembre scorso. Nel rigo VP13 deve essere indicato l’acconto Iva dovuto per l’anno 2018 anche se non effettivamente versato (se però l’acconto era inferiore a 103,29 euro non andava versato e il rigo VP13 non va compilato).

L’invio della comunicazione va effettuato anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”, mentre sono esonerati i contribuenti minimi / forfettari, le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario, i soggetti che svolgono attività di intrattenimento, chi effettua esclusivamente operazioni esenti e coloro che non hanno svolto alcuna operazione nel trimestre.

Non entrano nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva i dati delle fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell’anno successivo nell’apposito sezionale del registro Iva acquisti, così come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018. Ciò in quanto queste operazioni non concorrono alle liquidazioni periodiche e la relativa Iva è detratta direttamente nel quadro VF del modello dichiarativo annuale.

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VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2018

Entro il 18 marzo (il 16 è festivo) va effettuato il versamento del saldo Iva 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, dalla quale risulti un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 18 marzo, oppure in forma rateale, in un massimo di 9 rate mensili di pari importo (dal 18/03 al 18/11) e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (0,66 alla terza, 0,99 alla quarta, …e così via).

E’ anche consentito il differimento del versamento Iva al termine previsto per il versamento delle imposte Irpef/Ires/Irap, compreso l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo. Pertanto è possibile versare:

- al 1° luglio (il 30 giugno è domenica) in unica soluzione o ratealmente, versando quanto dovuto con maggiorazione del 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo ed il 1° luglio, con una maggiorazione totale pari all’1,6% (0,40% x 4);

- al 31 luglio è comunque possibile avvalersi dell’ulteriore differimento (in unica soluzione o ratealmente), col pagamento maggiorato delle imposte sui redditi, con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento deve essere effettuato se supera i 10,33 euro (€ 10,00 per effetto di arrotondamenti), quindi a partire da € 11,00.

Particolare attenzione dovrà essere posta per i cambi di regime, nell’ipotesi di “ingresso” dal 2019 nel regime forfetario: si dovrà operare la rettifica della detrazione dell’Iva a credito ed operare il versamento; nel caso invece di “uscita” dal regime dei minimi o forfetario, occorre operare una rettifica a favore in relazione ai cespiti acquisiti durante la permanenza in detti regimi, per i quali non è stata detratta l’imposta, nei limiti dell’Iva afferente i quinti mancanti al compimento del quinquennio.

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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 18 MARZO

Lunedì 18 marzo scadrà il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) in un’unica soluzione o in forma rateale;

Ø      Versamento della tassa di concessione governativa relativa al 2019 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

NOTIZIARIO

SPESOMETRO 2^ SEMESTRE 2018 ED ESTEROMETRO 2019

Con l’introduzione della fattura elettronica, le scadenze relative alle comunicazioni Iva hanno subìto alcune modifiche, con invio dell’ultima comunicazione relativa allo “spesometro” semestrale del 2018, (per comunicare le fatture emesse e ricevute nella seconda metà dell’anno) ed il nuovo adempimento ridenominato “esterometro” per comunicare le operazioni con clienti e fornitori esteri, inizialmente calendarizzate per il 28 febbraio p.v.

Il sottosegretario all’Economia, a chiusura di un tavolo tecnico, per superare le criticità emerse dalla concomitanza delle diverse scadenze, ha comunicato che la data da prendere in considerazione sarà il 30 aprile p.v.

Dal 2019, il monitoraggio delle operazioni tra soggetti residenti stabiliti in Italia sia privati che imprese, avverrà attraverso l’emissione delle fatture elettroniche, mentre per le operazioni che intercorrono con soggetti non residenti, sia Ue che extraUE, prenderà posto il cosiddetto “esterometro”, ovvero una comunicazione operativamente analoga alla comunicazione dei dati delle fatture.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari.

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SANATORIE FISCALI E ROTTAMAZIONE CARTELLE

Come un mosaico che si compone, con l’arrivo dei vari provvedimenti, diventano sempre più concrete le possibili definizioni previste dal decreto legge che ha realizzato la cosiddetta “pace fiscale”. Si tratta di una serie di misure di condono e sanatorie che riguardano vari ambiti, e più precisamente:

- Rottamazione-ter;

- Stralcio delle mini cartelle;

- Definizione agevolata dei Pvc;

- Definizione avvisi di accertamento;

- Definizione liti pendenti;

- Dichiarazione integrativa speciale;

- Sanatoria per errori formali;

- Società sportive dilettantistiche e ASD;

- Tributi doganali, dazi e Iva allesportazione;

- Definizione agevolata sulle sigarette elettroniche.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato da poco pubblicato il modello, da presentare entro il 31 maggio, che consentirà di chiudere le liti pendenti, pagando solo una parte delle somme contestate, evitando in ogni caso l’aggravio di sanzioni e interessi. Chi ha vinto in primo grado e secondo grado eviterà altre spese legali versando solo il 5% di quanto inizialmente richiesto.

Altre date da ricordare sono il 30 aprile per presentare le domande per la rottamazione-ter che offre una dilazione in 5 anni del debito residuo e il 31 maggio per le domande di definizione integrale dei Pvc e per le dichiarazioni integrative.

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PROROGA DEGLI INCENTIVI E DETRAZIONI SULLA CASA

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2019 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019:

·        la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;

·        la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che quest’ultima detrazione (c.d. “bonus mobili”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2019 solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2018;

·        la detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica;

·        la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”).

I lavori che possono essere detratti sono solo quelli di manutenzione e ristrutturazione e non quelli di ampliamento, di demolizione e ricostruzione in quanto si considerano di nuova costruzione.

L’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie è prevista anche per i lavori che sono finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, ciò volti a proteggere l’abitazione dall’intrusione di terzi soggetti mal intenzionati. I lavori a cui applicare la detrazione sono unicamente quelli effettuati sugli immobili, non rientrano ad esempio il contratto per la vigilanza della casa.

Recentemente l’Agenzia dell’Entrate ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti sulle linee guida per le ristrutturazioni edilizie.

: Dal sito dell’Agenzia delle Entrate

 

VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE TASSA CC.GG.

Annualmente, entro il 16 marzo, le società di capitali e gli enti commerciali devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, nella misura di 309,87 euro per la generalità delle società e di 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

La tassa annuale di concessione governativa è dovuta per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. n. n. 641/72 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le società di capitali e gli enti commerciali.

I soggetti interessati dal versamento della tassa annuale relativa alla vidimazione libri sociali sono: le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali e gli enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986 del Tuir), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

: Per un maggior approfondimento

 

COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Gli amministratori di condominio devono trasmettere entro il 28 febbraio i dati all’Agenzia delle Entrate per le spese di manutenzione e recupero del patrimonio immobiliare e in materia di risparmio energetico, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Attenzione va prestata al fatto che il provvedimento del 6 febbraio 2019 ha approvato il software per l’invio che è stato aggiornato per fare spazio anche al bonus verde e per consentire di comunicare anche i dati degli interessati in caso di cessione del credito.

Oltre all’invio dei dati alle Entrate, l’amministratore deve rilasciare ai condomini una dichiarazione nella quale attesta di aver adempiuto agli obblighi di legge previsti in relazione alla detrazione, riportando l’ammontare della detrazione spettante.

Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Come indicato espressamente nel testo del decreto, dunque, l’obbligo di comunicazione si riferisce a tutti i condomini nei quali sono state effettuate le spese in questione utilizzando il codice fiscale del condominio. Per l’invio della comunicazione deve essere utilizzato il software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate

 

LAVORO

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

Con provvedimento n. 10664 del 15.01.2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova Certificazione Unica (CU 2019) per i redditi percepiti nell’anno 2018. Il provvedimento ha approvato la seguente documentazione: Cu Ordinario, Cu Semplificato, Istruzioni e specifiche tecniche.

La CU ordinaria dovrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro il 7.03.2019, mentre la CU sintetica consegnata al dipendente entro il 1.04.2019. L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2019 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi 730 precompilata.

La Certificazione Unica 2019 dei sostituti d’imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31.03 (1° aprile per il 2019) del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

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AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DEL 2019

Con la legge di Bilancio per il 2019 e il D.L. che introdurrà nel nostro ordinamento il reddito di cittadinanza, si arricchisce il quadro delle agevolazioni soggettive per le assunzioni di lavoratori subordinati, con una platea quanto mai eterogenea di destinatari: si va dai soggetti under 35 (D.L. 87/2018) alle giovani eccellenze al bonus Sud.

Riguardo all’agevolazione connessa con il reddito di cittadinanza, nell’attesa della conversione in legge, si anticipa che, nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del trattamento e questi non viene licenziato nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo, è riconosciuto uno sgravio contributivo pari alla differenza tra 18 mensilità e quanto fruito (importo minimo 5 mensilità).

Al momento, tutte le nuove agevolazioni sono prive dei decreti attuativi e delle relative istruzioni da parte dell’Inps, fermo restando la spettanza del diritto all’agevolazione a decorrere dall’1.01. Accanto a tali novità, rimangono applicabili specifiche agevolazioni legate a situazioni occupazionali del lavoratore (es. percettore NASpI), sostituzioni per maternità con contratti a termine, situazioni soggettive legate a personale con disabilità ovvero a specifiche ipotesi (es.: detenuti).

Vengono riepilogate tutte le forme di agevolazioni per le assunzioni del 2019.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

AUMENTANO LE SANZIONI PER IL LAVORO IRREGOLARE

Per contrastare il fenomeno del lavoro nero e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il co. 445 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018) ha previsto un inasprimento delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro.

Aumentano del 20% le sanzioni dovute per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, per la mancata comunicazione del distacco estero, per la somministrazione irregolare di lavoro ed in caso di inosservanza delle norme relative all’orario di lavoro.

Passano al 40% le sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro nei tre anni precedenti è stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Per quanto riguarda le sanzioni comminate per la violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 /2008, l’aumento è pari al 10%.

L’aumento delle sanzioni si applica immediatamente a tutte le condotte illecite riferibili all’anno in corso. Il datore di lavoro può ridurre l’importo della sanzione ottemperando alla procedura di diffida ad adempiere disposta dal personale ispettivo.

La medesima disposizione prevede che parte dei proventi di questa maggiorazione, entro il limite di 15 milioni l’anno, andranno ad incrementare il Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la valorizzazione del suo personale, per questo sono state avviate le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo.

: In dettaglio i contenuti del pacchetto

 

PROROGA SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL AL 16 MAGGIO

Con la circolare del 11 gennaio 2019 l’Inail ha reso noto che la scadenza del prossimo 16 febbraio, entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata), è stata spostata al 16 maggio 2019 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).

Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori e agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio. L’Inail è intervenuto anche in relazione alla scadenza delle rate stabilendo, nella circolare citata, che in caso di pagamento in unica soluzione la data di versamento risulterà slittata al 16 maggio e, in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 saranno unificati al 16 maggio 2019.

Le rate successive, come di abitudine, scadranno il giorno 16 dei mesi di agosto (scadenza che per effetto della proroga di ferragosto confluirà al 20 agosto) e novembre (per il 2019 tale data corrisponderà al 18 del mese di novembre essendo il 16 un sabato) maggiorate degli interessi, da calcolare in base a un tasso annuo comunicato dall’Inail stesso.

 

CONGEDO DI PATERNITA' E MATERNITA' 2019

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato ulteriormente al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento. La durata del congedo, pari a 4 giorni per l’anno 2018, passa a 5 giorni per il 2019. Il congedo facoltativo per i padri, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, è confermato per un periodo di 1 giorno per l’anno 2019. Le giornate di assenza per congedo obbligatorio vanno comunicate in forma scritta al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.

Accanto alla proroga del congedo obbligatorio del padre lavoratore con innalzamento a 5 giorni della durata per il 2019, la legge di Bilancio ha previsto la possibilità per le lavoratrici di fruire dei 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio dopo il parto, previo nullaosta del medico specialista e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. In tal modo, la lavoratrice potrà decidere di prestare la propria prestazione lavorativa fino alla data del parto. Le altre misure approvate riguardano la proroga del bonus asilo nido e la priorità nella concessione del lavoro agile alle lavoratrici madri con figli piccoli ovvero disabili.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° LUGLIO 2019

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto lentrata in vigore obbligatorio dei registratori di cassa telematici, con avvio graduale, in base ai ricavi conseguiti: a partire dal 1° luglio 2019 se i ricavi superano i 400.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2020 lobbligo sarà esteso a tutti i commercianti ed artigiani.

I registratori di cassa telematici sono strumenti tecnologici che consentono di inviare, e quindi trasmettere, allAgenzia delle Entrate gli incassi giornalieri, ed andranno a sostituire i "vecchi" registratori di cassa, ma anche le ricevute fiscali e gli scontrini cartacei.

A cambiare non saranno soltanto gli obblighi di certificazione delle operazioni, ma anche gli adempimenti previsti: lo scontrino elettronico porterà all’abolizione del registro dei corrispettivi e cambierà inevitabilmente anche la modalità di conservazione dei documenti.

Oltre alla partizione 2019-2020 sulla base delle dimensioni dell’attività esercitata, alcune zone potranno essere esonerate dal nuovo obbligo mediante un apposito decreto. Si pensa che l’esenzione riguarderà i territori in cui la copertura internet è assente o a macchia di leopardo e che avranno necessariamente bisogno di più tempo per adeguarsi alle nuove regole. In tali casi, sarà possibile continuare a documentare le operazioni mediante il rilascio di ricevuta fiscale e scontrino, documenti che tuttavia diventeranno residuali.

Si tratterà quindi di una vera e propria rivoluzione, che interesserà anche i consumatori finali, in quanto lo scontrino elettronico darà il via anche alla lotteria a premi che vedrà protagonisti i contribuenti; buona fortuna!

 

NUOVI ISA IN SOSTITUZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

A partire dal 2019 gli studi di settore saranno sostituiti dai nuovi ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale che si applicheranno già dalle prossime dichiarazioni dei redditi, relative al periodo d’imposta 2018.

Il passaggio dagli studi di settore agli ISA introdurrà una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance fiscale di imprese e professionisti su una scala da 1 a 10. La “pagella dell’imprenditore” stabilirà la possibilità o meno di accesso a benefici premiali ed agevolazioni.

Saranno in tutto 175 gli ISA che si applicheranno alle varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni. I più virtuosi potranno anche trovarsi esonerati dagli accertamenti sintetici e tra i vantaggi previsti vi è anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulle compensazioni.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà preventivamente ai contribuenti l’esito della valutazione ed eventuali incoerenze riscontrate, di modo da consentire al contribuente di mettersi in regola mediante l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione di accertamenti fiscali.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILI DITTE INDIVIDUALI

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato il provvedimento di estromissione agevolata dei beni da parte dell’imprenditore individuale, che consente la fuoriuscita degli immobili dalla sfera dell’impresa.

Sono interessati all’operazione agevolata gli immobili strumentali per natura o destinazione, ovvero quelli utilizzati per l’attività, con esclusione degli immobili merce e quelli “patrimonio”.

L’attuale formulazione normativa prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% alla plusvalenza derivante dalla estromissione dei beni di impresa posseduti alla data del 31 ottobre 2018, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione, gli effetti della estromissione decorrono comunque dal 1° gennaio 2019. Le scadenze di versamento della imposta sostitutiva sono il 60% entro il 30 novembre 2019 e il rimanente 40% di quanto dovuto entro il 16 giugno 2020.

Si tratta di un’opportunità di particolare interesse per le imprese individuali prossime alla chiusura.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIETARIE

La legge di Bilancio per il 2019 ha previsto la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale, alla data del 1° gennaio 2019.

La rideterminazione del valore dei beni ha effetto sulla determinazione della plusvalenza imponibile, quale reddito diverso ai fini delle imposte dirette, che si genererebbe in capo al possessore in ipotesi di vendita. L’obiettivo della norma è quello di creare una condizione di vantaggio per quei soggetti che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e che hanno intenzione di cederle.

Le date da ricordare sono il 1° gennaio 2019 per far riferimento per il possesso delle partecipazioni o terreni; il 30 giugno 2019 per il giuramento della perizia e per il pagamento della prima rata. Il pagamento può essere dilazionato in tre rate annuali: con scadenza il 30 giugno 2019, 2020 e 2021. Sugli importi dilazionati si applica l’interesse del 3%.

Le aliquote dell’imposta sono differenziare a seconda del tipo di bene e dalla quota di possesso.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

CONSULTAZIONE DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Tutti i cittadini, a partire dal 7 febbraio, possono visionare le spese mediche trasmesse dagli operatori sanitari, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, ed esercitare l’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione 730 precompilata, che sarà messa a disposizione a partire dal 15 aprile p.v.

Tra i dati consultabili vi sono le spese mediche che è possibile portare in detrazione fiscale, accedendo al sito web www.sistemats.it, con le credenziali Fisconline o dello SPID, ma anche in mancanza di queste, sarà possibile accedere al servizio anche tramite la Tessera Sanitaria dotata di CNS (qualora sia stata attivata). Dopo aver effettuato l’accesso, sarà possibile:

• consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie. È possibile esportare tali dati, nonché visualizzare alcune statistiche quali, ad esempio, la ripartizione delle spese, sia per tipologia erogatore che per tipologia di spesa, e la relativa distribuzione mensile;

• segnalare eventuali incongruenze: le segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Il Sistema TS provvede a trasmettere telematicamente le segnalazioni al soggetto che ha effettuato l’invio, affinché possa procedere alla eventuale correzione dell’anomalia. Tale funzionalità è disponibile per i dati relativi all’anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020);

• esercitare l’opposizione all’invio di tali dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale funzionalità è disponibile annualmente, solo nel mese di febbraio (secondo le indicazioni condivise con il Garante per la protezione dei dati personali).

Il Sistema TS non renderà disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati per i quali risulta la richiesta di opposizione da parte del cittadino.

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Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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