STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 18 aprile 2019
CIRCOLARE N. 170
Nell’ultima legge di bilancio si è parlato molto, ma fatto ancora poco, sulla riforma o flat tax dell’Irpef, a due sole aliquote: al 15% per i redditi inferiori a 30mila euro e del 20% per quelli superiori, con una riduzione anche per la tassazione delle società.
Ma in periodi in cui l’economia italiana cresce a ritmi di pochi decimali l’anno, non è pensabile una riduzione fiscale se non finanziata da una revisione selettiva delle "tax expenditures", ovvero la revisione delle varie agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per alcuni contribuenti: dalle classiche detrazioni e deduzioni d’imposta, passando per i crediti d’imposta, la cedolare secca sugli affitti per finire con un probabile aumento delle aliquote Iva.
Sulla carta la volontà è quella di alleggerire la pressione fiscale, stimata al 42,2% del Pil nel 2018, passando per la riduzione del cuneo fiscale, dallo snellimento degli adempimenti burocratici per i datori di lavoro, facendo leva sulla digitalizzazione e la promozione della concorrenza, accompagnata dal potenziamento delle Authority. Sul fronte del lavoro viene ribadita l’intenzione di introdurre un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva.
I risultati dalla lotta all’evasione fiscale esprimono un segno negativo, complice anche l’effetto delle varie sanatoria fiscali tutt’ora in corso, come la rottamazione delle cartelle esattoriali, in scadenza a fine mese, mentre per le liti fiscali in corso, la scadenza è a fine maggio.
Dal 15 aprile l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i dati per la compilazione del modello 730, per dichiarare i redditi del 2018, che quest’anno si arricchisce delle spese per i giardini e le aree verdi, le spese per il trasporto pubblico, fino al credito d’imposta per l’anticipo pensionistico (APE).
Il 17 giugno toccherà ai versamenti IMU e Tasi sulla casa, mentre il 1 luglio sarà la volta del pagamento del saldo delle imposte 2018 e del primo acconto 2019 per Irpef, Irap, Inps e cedolare secca sugli affitti. Sempre al 2 luglio la presentazione del modello Redditi cartaceo. Vedere di seguito il calendario delle scadenze.
RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA I^ TRIMESTRE 2019
Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al 1° trimestre 2019, al verificarsi di alcune situazioni ben definite dal legislatore. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 64421 del 19.03.2019 ha approvato un nuovo modello, allo scopo di recepire le novità in materia di nuovo Gruppo Iva, nonché l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Con presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).
Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale: solo dopo la presentazione del modello IVA TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro e solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione, se il credito è di importo superiore a euro 5.000. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre del 2019 entro il 20 aprile, il credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti il scadenza il 30 aprile p.v.
Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:
- 31 luglio per il 2º trimestre;
- 31 ottobre per il 3º trimestre.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO
Giovedì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a debito del trimestre precedente (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;
Ø Terza rata dell’Iva a debito riferita al conguaglio annuale risultante dalla dichiarazione Iva;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Versamenti relativi alla I^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’Inps per il 2018 da parte di artigiani e commercianti;
Ø Autoliquidazione Inail con versamento delle prime due rate del premio annuale, senza maggiorazione degli interessi.
: Per visualizzare tutto lo scadenzario
In vista del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU e Tasi, per i soggetti tenuti al pagamento delle imposte sulla casa.
Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.
Si ricorda che ad oggi le scadenze previste sono le seguenti:
Presentazione modello 730/2019 |
Dal 2 maggio all’Agenzia delle Entrate, al sostituto d’imposta, al Caf o professionista |
Pagamento imposte |
Entro il 1 luglio senza maggiorazione Dal 2/7 al 31 luglio con maggiorazione 0,4% |
Pagamento acconto IMU e Tasi |
Entro il 17 giugno |
Dichiarazione per variazioni IMU |
Entro il 1 luglio |
Presentazione modello Redditi 2019 |
Entro il 1 luglio con modalità cartacea Entro il 30 settembre con modalità telematica |
Si rammenta che in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.
: Per visualizzare l’elenco dei documenti
MODELLO 730 PRECOMPILATO
Dal 15 aprile scorso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato, che potrà, dal 2 maggio e fino al 23 luglio, essere accettato e inviato oppure integrato con i dati mancanti.
Oltre ai dati già presenti negli anni scorsi (acquisto di farmaci e spese sanitarie, spese veterinarie, interessi sui mutui, rette per asili nido, spese universitarie, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica), quest’anno sono presenti le spese che danno diritto al bonus verde su parti terze del condominio e le somme versate per assicurazioni contro calamità naturali per immobili stipulate dal 1 gennaio 2018.
È possibile accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata tramite Spid, il sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione o con le proprie credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare i servizi telematici (Fisconline), o con quelle rilasciate dall’Inps. Infine, è possibile accedere tramite Carta nazionale dei servizi (Cns).
La dichiarazione potrà essere inviata per via telematica dal 2 maggio al 23 luglio, con la possibilità per i contribuenti di modificarla o integrarla sempre fino alla scadenza di fine luglio.
Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
: Per un maggior approfondimento
VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Il prossimo 23 aprile scade il primo versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019; si tratta della prima volta in cui i contribuenti procederanno ad assolvere il bollo in fattura, secondo le nuove previsioni introdotte tramite il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.
E’ dovuto l’importo di € 2,00 per ogni fattura emessa esente da Iva art. 10, non imponibile, esclusa art. 15, fuori campo Iva per assenza del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale (artt. da 7 a 7-septies), di importo superiore a 77,47 euro. Se la fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva, che importi non assoggettati, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (R.M. del 3.7.2001, n. 98/E).
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul sito dall’Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione “fatture e corrispettivi”, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto.
Il 30 aprile scade invece l’imposta di bollo sui registri e documenti informatici (libro giornale e inventario), nella misura di € 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2501 e quale anno di riferimento, l’anno fiscale per il quale è effettuato il versamento.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE DI EQUITALIA
Il prossimo 30 aprile scade sia la presentazione dell’istanza per i soggetti interessati alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter) con l’apposito modulo DA-2018/DA-2018-D, che l’istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, con la presentazione del modello SA-ST.
ROTTAMAZIONE-TER
I soggetti (privati, imprese ed enti) interessati alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 devono presentare l’istanza con l’apposito modulo DA-2018/DA-2018-D entro il 30 aprile 2019.
Con la rottamazione-ter il vantaggio della definizione agevolata consiste nell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti il capitale, gli interessi affidati all’Agente della Riscossione, il costo di notifica della cartella e l’aggio di riscossione.
A seguito della presentazione dell’istanza e della successiva comunicazione di accoglimento, il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
SALDO E STRALCIO
Le persone fisiche con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi dell’articolo 14-ter, L. 3/2012) possono presentare l’istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni o dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
A seguito della presentazione dell’istanza e della successiva comunicazione di accoglimento, il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
- in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
ESTEROMETRO DEL PRIMO TRIMESTRE 2019
Con l’introduzione della fatturazione elettronica scompare lo spesometro, ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali, ma viene introdotto l’esterometro per comunicare all' Agenzia delle Entrate le fatture ricevute ed emesse verso paesi esteri, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite il Sdi.
Inizialmente la scadenza era mensile, ma un provvedimento del 24 febbraio scorso ha disposto il differimento al 30.4.2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati delle operazioni di mesi di gennaio e febbraio, oltre a quelle a regime del mese di marzo 2019.
Pertanto tutte le fatture non elettroniche emesse o ricevute da soggetti UE o extraUE, compresa San Marino vanno comunicate, anche se già incluse nei modelli Intrastat. Per gli acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma identificati direttamente o mediante nomina di rappresentante fiscale, è comunque obbligatoria la compilazione dell’esterometro, sempre che non ci sia una bolletta doganale.
Gli esonerati sono i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, i produttori agricoli in regime di esonero e le associazioni sportive dilettantistiche.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dell’esterometro è prevista la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, o viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
: Si rimanda al nostro sito internet
FLUSSI DI INGRESSO LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
È stato pubblicato sulla G.U. del 9 aprile 2019 il D.P.C.M. 12 marzo 2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2019.
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 12.850 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, mentre 18.000 sono gli ingressi per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico alberghiero dei cittadini dei seguenti Paesi terzi.
Le domande per lavoro non stagionale e autonomo potranno essere trasmesse dalle ore 9:00 del 16.04.2019, mentre quelle per lavoro stagionale dalle ore 9:00 del 24.04.2019.
Le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2019 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
A differenza degli anni precedenti, la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID. Pertanto, prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
: In dettaglio le novità sul nostro sito
NUOVE TARIFFE INAIL E PAGAMENTO DEL PREMIO AL 16 MAGGIO
In data 1° aprile 2019 sono stati pubblicati nell’area pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro i decreti interministeriali di approvazione delle nuove tariffe INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e relative modalità di applicazione, nonchè dei premi della gestione navigazione, dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione.
La riforma premi ha una durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. Nel caso in cui, concluso questo triennio, si verifichi uno scostamento significativo delle entrate finanziarie in misura tale da pregiudicare l’intero equilibrio economico e finanziario della gestione, il Ministero del Lavoro si riserva il diritto di adottare rapidamente le necessarie misure di natura correttiva per riequilibrare la situazione.
Le rilevanti modifiche apportate hanno determinato un necessario slittamento delle diverse scadenze operative, quest’anno previste secondo il seguente calendario:
- entro il 31 marzo 2019 (invece del 31 dicembre 2018), termine entro il quale l’INAIL renderà disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi;
- al 16 maggio 2019 il termine per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali, le eventuali domande di riduzione delle retribuzioni presunte (prima entrambi previsti al 16 febbraio 2019) e la scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.
: Le modifiche introdotte dal provvedimento
VIGILANZA SU INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolari n. 3 e 5/2019 ha fornito le linee guida ai propri ispettori per la vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro di cui all’art. 603-bis c.p., riformulato dalla L. 199/2016.
A parere dell’INL sono due le fattispecie da tenere in considerazioni sul tema: quella dell’intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluti” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
Gli indici sintomatici dello stato di sfruttamento lavorativo sono ravvisabili in presenza di reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Le sanzioni sono applicabili non solo in caso di somministrazione irregolare, ma anche in caso di appalti o distacchi difformi dalla loro regolamentazione specifica. Dovrà pertanto essere posta molta attenzione in presenza degli indici sopra indicati.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
SANATORIA SULLE IRREGOLARITA' FORMALI
Il Decreto legge del 23 ottobre n. 119 - c.d. pace fiscale - ha introdotto una sanatoria degli errori formali, commessi sino al 24 ottobre 2018, che si perfeziona con il versamento di un importo pari a 200 euro per tutte le violazioni formali commesse in ciascun periodo d’imposta. Ad esempio la regolarizzazione potrebbe interessare solo gli anni 2015 e 2017 e in questo caso il versamento ammonterà a 400 euro. Il versamento può essere eseguito in due rate di pari importo: entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
Il provvedimento afferma che sono definibili le irregolarità commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Vi rientrano anche le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), che interessano il mondo dell’edilizia, ma anche, e più comunemente, l’installazione di impianti, il completamento di edifici ed i lavori di pulizie; tutte situazioni non sempre ben individuabili al momento della fatturazione.
In definitiva, versando 200 euro si avrebbe anche la definizione delle violazioni in tema di inversione contabile, commesse in una determinata annualità, senza porre in essere alcun altro adempimento.
ACCONTO IMU E TASI AL 17 GIUGNO
Il prossimo 17 giugno (il 16 è festivo), i possessori di immobili in Italia sono chiamati al calcolo ed al versamento dell’acconto IMU e Tasi per l’anno di imposta 2019.
In merito alle aliquote da applicare, per il calcolo dell’acconto 2019 è consigliabile utilizzare quelle già fissate per l’anno 2018 dai Comuni di ubicazione degli immobili. Per il calcolo del saldo 2019 al 16 dicembre p.v. occorrerà invece attendere a fine ottobre, quando i Comuni pubblicheranno le delibere sul sito del MEF. Ricordiamo le novità già previste per lo scorso anno:
- i terreni agricoli sono esenti IMU se ricadono in aree montane o di collina, se posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, se destinati ad attività agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile o se ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge n. 448/2001;
- agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi, a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso;
- la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU e Tasi, in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2);
- estesa anche alla Tasi l’esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, già prevista a fini IMU, a eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 a condizione che l’immobile costituisce abitazione principale sia per il possessore che per l’utilizzatore dello stesso.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD SPOSTATA AL 22 GIUGNO
Quest’anno la denuncia rifiuti MUD non scade al 30 aprile, ma è stata prorogata al 22 giugno p.v. La novità riguarda le informazioni da trasmettere da parte dei soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti, mentre non ci sono modifiche per quanto riguarda i produttori. Rimane immutata, rispetto al 2018 la struttura del modello, articolato in sei comunicazioni.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di dieci dipendenti.
La presentazione avviene mediante invio telematico alle Camere di Commercio, tramite il sito www.mudtelematico.it nel caso di comunicazione di rifiuti speciali o tramite PEC della “Comunicazione Rifiuti” in forma semplificata e della “Comunicazione Rifiuti Urbani”.
Lo Studio assiste i propri clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER GLI ASSEGNI FAMILIARI
Dal 1° aprile sono cambiate le modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Fino al 31 marzo scorso le domande erano presentate in modalità cartacea ai propri datori di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16), mentre al 1.04.2019 le domande devono essere presentate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, mediante uno dei seguenti canali: web tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito “www.inps.it”, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Sarà anche possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato o un patronato o Caf, in assenza di PIN.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.06.2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
Allegato:
- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2018 e IMU/Tasi 2019.
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