STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

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ALBA, lì 19 settembre 2019

 

 

CIRCOLARE N. 171

 

IN PRIMO PIANO

Cambiano i governi, cambiano i propositi, come il contrasto all’evasione fiscale, sempre molto delicato da affrontare, specie quando, come avviene ora, si è appena usciti da una stagione di condoni e sanatorie particolarmente generosa. Il disincentivo all’uso del contante, rendendo "tracciabili" tutte le transazioni è uno dei punti programmatici del nuovo esecutivo, estendendo e potenziando i pagamenti elettronici obbligatori e riducendo drasticamente i costi di transazione.

Uno dei primi obiettivi è di bloccare gli aumenti dell’Iva, con la clausola di salvaguardia per il 2020 da ben 23 miliardi, che potrebbe in parte coprire, se esistono spazi, per una manovra parziale sulle aliquote Iva, in modo da ridurre l’impatto della correzione, con delle risorse risparmiate che potrebbero essere utilizzate in chiave crescita, per esempio, rendendo ancora più ampia la riduzione dell’Irpef sui redditi da lavoro, o intervenendo sul cuneo fiscale per alleviare il costo del personale.

L’ultimo anno, sotto il profilo fiscale, ha lasciato il segno sulle imprese. Pur con la parziale correzione di rotta arrivata con il decreto crescita (tra le altre misure: reintroduzione del superammortamento del 130% dal 1° aprile; progressiva riduzione dell’Ires sugli utili reinvestiti; incremento della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali, che sarà totale dal 2023), il mondo produttivo ha subìto alcuni pesanti colpi con la manovra per il 2019. Si è perso tempo sul superammortamento; l’iperammortamento è stato comunque limitato; il bonus ricerca oltre a essere stato ridotto è anche di complicatissima applicazione ed è stata soppressa l’Ace: l’aiuto per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, e anche l’Iri, l’imposta che avrebbe tassato in modo simile all’Ires le imprese individuali e le società di persone. Una parte dell’aumento della pressione fiscale a carico delle imprese è servita per finanziare la flat tax per le piccole partite Iva, che dal 2020 si dovrebbe ampliare forse a 100mila euro di ricavi e compensi. Riavvolgere il nastro potrebbe essere un’opzione, ma soprattutto si deve creare un quadro di stabilità delle regole dentro il quale le imprese possano modulare le loro scelte: nessuno investe se ha la percezione che tutto sia sempre destinato a cambiare in peggio.

 

SCADENZARIO

RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NELLA UE NEL 2018

Entro il termine del 30 settembre prossimo sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2018.

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato membro per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.

L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. Il altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE

Mercoledì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

VERSAMENTO DICHIARAZIONE REDDITI AL 30 OTTOBRE

I contribuenti soggetti agli ISA possono eseguire il versamento, o la prima rata derivante dal modello Redditi / Irap 2019 entro il 30 settembre o nei 30 giorni successivi, ovvero entro il 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,40% in più, per poi proseguire la rateazione entro il mese di novembre p.v.

E’ quanto ha stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 71/E, che ha illustrato le modalità di pagamento rateale delle imposte per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari.

Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre, le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, senza cioè beneficiare della proroga. In questo caso, entro il 30 settembre 2019, si devono versare le prime quattro (o tre) rate, senza interessi, nè maggiorazione. Per chi invece ha già cominciato a pagare prima del 30 settembre, secondo un proprio piano di scadenze a libera scelta, e poi decide di aderire alla proroga al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%, deve completare il versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre, senza maggiorazioni e senza interessi.

I piani delle rate, possono pertanto, essere i seguenti:

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 SETTEMBRE

1° rata

30 SETTEMBRE

2° rata

16 OTTOBRE

2° rata

31 OTTOBRE

3° rata

18 NOVEMBRE

3° rata

02 DICEMBRE

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 OTTOBRE

1° rata

30 OTTOBRE

2° rata

18 NOVEMBRE

2° rata

31 OTTOBRE

 

 

3° rata

02 DICEMBRE

: In dettaglio le nuove scadenze

 

RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2019

Entro il 31 ottobre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2019 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2020.

I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 devono presentare esclusivamente per via telematica il modello Iva TR. L’ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione compilando i righi TD6 e TD7 del modello. Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi è previsto:

• l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;

• la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

• l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità.

 

NOTIZIARIO

DA SETTEMBRE CONTROLLI SUL CONTANTE

Dal 2.09.2019 partono i controlli sull’uso anomalo di contanti affidati all’UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia). La misura, prevista dalla riforma del 2017, stabilisce il monitoraggio e la segnalazione sui prelievi e versamenti presso banche, Poste e istituti di pagamento per movimenti (di versamento e prelievo in banconote) per oltre € 10.000,00 complessivi in un mese.

Non si tratterà di una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma di indagini riservate incrociando i dati con quelli delle forze dell’ordine (Guardia di Finanza e Ros dei Carabinieri). La comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di € 10.000,00 euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000,00. Il limite precedente era di € 15.000,00.

Il primo invio di nominativi è stato effettuato lo scorso 15.09.2019 e riguarda i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

 

STRATEGIA DEI CONTROLLI FISCALI NEL 2019-2020

Gli studi di settore sono andati in soffitta, sostituiti dagli Indici di affidabilità fiscale ISA ma non vuol dire che il Fisco non li utilizzi più. Anzi, nell’ambito delle attività di accertamento, le anomalie che emergono dagli studi o la mancata applicazione dei modelli vengono «valutati per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di rischio, che portino a ritenere che vi sia un’infedele dichiarazione di materia imponibile».

Lo prevede la circolare n. 19/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che contiene indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, sia per le imprese che i lavoratori autonomi.

I controlli si concentreranno poi sui contribuenti a cui il Fisco ha già inviati nei mesi scorsi comunicazioni su rilevate anomalie relative al triennio 2014-2016 che dai dati dichiarati per il periodo d’imposta 2017 non risultano aver mutato il comportamento ritenuto anomalo. In particolare i contribuenti che non hanno giustificato anomalie riscontrate relativamente all’anno d’imposta 2014 o non hanno corretto gli errori commessi, sono confluiti nei seguenti applicativi per l’accertamento:

- GIARA per l’emissione di accertamenti parziali automatizzati relativamente ai criteri di rischio: redditi dei fabbricati, redditi di lavoro dipendente e assimilati, assegni periodici corrisposti al coniuge, redditi diversi e redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;

- ICONA WEB, tramite l’applicativo AUReS, per accertamenti parziali con riguardo soprattutto ai criteri: redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria; redditi di capitale e redditi di partecipazione.

: Per maggiori informazioni

 

OPZIONE IVA DI GRUPPO ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Scade il 30 settembre il termine per aderire, con decorrenza 1° gennaio 2020, al regime del gruppo Iva. Il gruppo Iva è un regime facoltativo che prevede la costituzione di un autonomo soggetto d’imposta, titolare degli stessi diritti e obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, identificato mediante un proprio numero di partita Iva, una propria iscrizione al Vies e dotato di una propria abilitazione ai servizi telematici, ivi inclusi quelli connessi alla fatturazione elettronica.

L’opzione di adesione al gruppo Iva è esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrono congiuntamente:

1) il vincolo finanziario, cioè la sussistenza al momento dell’opzione e, comunque, dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto, del controllo ex articolo 2359, co. 1;

2) i vincoli economico e organizzativo, che si presumono automaticamente sussistenti in presenza di quello finanziario.

L’opzione va esercitata mediante presentazione del modello Agi/1 da trasmettere a cura del rappresentante del gruppo, tramite applicazione web disponibile nella propria area autenticata. Il modello Agi/1 con relative istruzioni e modalità di trasmissione è stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 215450 del 19 settembre 2018. L’adesione è vincolante per un triennio a partire dall’anno di efficacia dell’opzione, decorso il quale si rinnova di anno in anno fino a revoca.

 

LAVORO

MALATTIA E MANCATO RIENTRO DURANTE IL PERIODO DI FERIE

I casi in cui il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali, principalmente sono due: l’insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza o il non autorizzato prolungamento delle ferie, spesso per i lavoratori stranieri che si recano nel Paese di origine.

Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie, può chiedere all’azienda la conversione dell’assenza in malattia, conservando le ferie residue per poterne usufruire in un periodo successivo. In tal caso è necessario distinguere due differenti casistiche: a) il lavoratore inizia l’assenza per malattia prima dell’inizio del periodo feriale previsto; b) il lavoratore si ammala durante la fruizione delle ferie. Nel primo caso il dipendente è da considerarsi in malattia fino alla guarigione  potrà godere delle ferie in un momento successivo; nella seconda situazione, invece, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia al fine convertire l'assenza per ferie in assenza per malattia.

Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti ad intervenire disciplinarmente; il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti collettivi.

La contestazione disciplinare e successivamente il provvedimento disciplinare dovranno essere motivati e comunicati per iscritto. Non si può tener conto, a nessun effetto, dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

DISTACCO ESTERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Dal 1° settembre la domanda per il certificato previdenziale dei lavoratori all’estero si presenta all’Inps solo in modalità telematica.

Il distacco all’estero del lavoratore, dipendente o autonomo, può avvenire mantenendo il regime previdenziale del Paese di provenienza; per attestare lo stato previdenziale, l’azienda, o il lavoratore autonomo, deve chiedere all’Inps il rilascio di un certificato di distacco: il documento portatile A1, o modello A1 che serve per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore in trasferta o distaccato negli Stati membri dell’Unione Europea, agli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e in Svizzera, in applicazione dell’accordo CH-UE.

La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro, per le seguenti tipologie di richiesta:

- lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);

- lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);

- accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004).

: Per un maggior approfondimento

 

CONSULTAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

L’Inps, con il messaggio 1° agosto 2019 n. 2970, ha reso noto che per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo è attivo il nuovo servizio di controllo e consultazione della propria posizione previdenziale “CIP – Consultazione info previdenziali”.

L’applicazione, disponibile anche sull’app “INPS Mobile”, consente di visualizzare e scaricare in formato pdf ed excel una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle dell’Estratto conto individuale, utili per un controllo immediato della propria posizione, a partire da gennaio 2010.

Accedendo con il proprio PIN, ciascun lavoratore potrà verificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro, i seguenti dati:

- la denominazione del datore di lavoro;

- la categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, etc.) e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale, etc.);

- la retribuzione imponibile a fini previdenziali, con evidenza dell’eventuale imponibile eccedente il massimale;

- la presenza e l’ammontare di conguagli effettuati per assegni al nucleo familiare, distinti in arretrati e correnti;

- la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accredito figurativo;

- la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accredito figurativo.

Le informazioni disponibili non hanno comunque valore certificativo e potrebbero non coincidere con quelle presenti in estratto conto, in quanto l’inserimento della contribuzione in estratto avviene solo a seguito di controlli da parte dell’Istituto.

 

PIU' TUTELE PER RIDERS E COLLABORATORI

Estato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Il provvedimento ricomprende tra le collaborazioni organizzate dal committente, alle quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, anche i rapporti di lavoro nei quali le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, anche digitali. In sostanza si tratta dei “riders” che hanno rapporti di co.co.co., ai quali sono riconosciuti i diritti dei lavoratori dipendenti.

Inoltre il documento contiene modifiche alla disciplina dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inps per aumentarne le tutele; nello specifico, sono ridotti i requisiti di contribuzione per il diritto all’indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera, di congedo di maternità e parentale.

 

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Il compito di vigilare sul rispetto delle regole per fruire del reddito di cittadinanza spetta all’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro; tra gli strumenti utilizzati per individuare comportamenti scorretti vi è anche l’accesso alle banche dati INPS, come descritto nella circolare numero 8 del 25 luglio 2019.

Chi usufruisce del sostegno economico deve trovarsi nelle condizioni stabilite dal Decreto 4/2019, sia nel momento in cui viene presentata la domanda per ottenere l’assegno, che una volta ottenuto. I beneficiari, infatti, sono tenuti a inviare una comunicazione all’INPS per segnalare eventuali variazioni dello stato lavorativo, e quindi dei requisiti reddituali. C’è il rischio che quest’obbligo non sia rispettato, o peggio ancora che si intraprendano rapporti di lavoro nero, per evitare di perdere il sussidio.

In particolare, è nell’art. 7 che si parla di reati e pene previste: chi presenta dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o anche omette informazioni, in fase di presentazione della domanda viene punito con la reclusione da due a 6 anni. Nel periodo in cui viene percepito l’assegno, chi non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, o altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini stabiliti, viene punito con la reclusione da uno a tre anni.

Nell’ambito delle verifiche di competenza dell’INL, il personale ispettivo potrà rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle “variazioni del reddito”, che può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro “nero” o “grigio”.

 

DEPOSITO CONTRATTI COLLETTIVI SOLO CON PROCEDURE ONLINE

A partire dal 15 settembre 2019, i contratti collettivi di secondo livello, aziendali o territoriali, non potranno più essere depositati tramite posta elettronica certificata presso le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Diviene, infatti, obbligatorio l’utilizzo esclusivo della procedura telematica, resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul sito di “cliclavoro”. Il software, al quale si fa riferimento, è quello reso operativo nel 2016 in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 1, co. 188 della L. n. 208/2015 e regolamentate con un apposito Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 25 marzo 2016.

La notizia è stata comunicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 2761 del 29 luglio 2019. Il documento di prassi, inoltre, ricorda che la procedura telematica è stata ulteriormente semplificata con l’indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

SPESE PUBBLICITARIE PRENOTABILI DA OTTOBRE

Entro il 31 ottobre si ripresenta la possibilità di prenotare il credito d’imposta su investimenti pubblicitari sostenuti nel 2019. A decorrere da quest’anno il credito è concesso nella misura unica del 75% sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. Secondo le indicazioni del Dipartimento sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili; allo stesso modo, sono esclusi anche coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità come, ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali, ecc..

La comunicazione per accedere al credito consta di 2 fasi: una prenotazione preventiva e una dichiarazione a consuntivo. Le prenotazioni riferite all’anno 2019 vanno presentate dal 1° al 31 ottobre mentre, a regime, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata nel mese di marzo. Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica, né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

 

NUOVI INDICI DI ALLERTA PER LE CRISI D'IMPRESA

Il Codice della crisi d’impresa disciplina le procedure di allerta che le imprese devono attivare per la rilevazione tempestiva della crisi. Le società devono prevedere adeguati assetti organizzativi per rilevare in tempo utile lo stato di difficoltà e adottare misure idonee per la sua risoluzione. Inoltre, i soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere conto di appositi indicatori di crisi per misurare gli eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto la bozza che possono condurre allo stato di crisi e innescare quindi la procedura di allerta, cardine della riforma della Legge fallimentare, tesa a evitare che la crisi sfoci nell’insolvenza. Il meccanismo messo a punto prevede una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare; la crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

CIRCOLAZIONE DELLE MERCI IN VISTA DELLA BREXIT

Nonostante si avvicini la data del 31.10.2019 per l’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, non sono ancora chiare le modalità operative nè le conseguenze politiche, sociali ed economiche; ad oggi sta proseguendo la libera circolazione delle merci senza controlli alle frontiere e nessuna formalità doganale, eccetto gli adempimenti fiscali previsti per l’Iva e le accise.

Il trattamento doganale e fiscale dopo l’uscita del Regno Unito dipenderà da quale modalità sarà adottata da tale Paese, se con accordo o senza accordo “no-deal”; prevalentemente bevande alcoliche come vino e birra, subiranno una repentina modifica delle formalità procedurali da adempiere per avviare e condurre a termine senza irregolarità i trasferimenti dei beni.

In tema di libera circolazione, si ricorda che la Repubblica di Irlanda è uno Stato sovrano e membro della UE a tutti gli effetti (moneta Euro), mentre la parte settentrionale del territorio (Contea dell’Ulster, capoluogo Belfast) fa parte del Regno Unito. La presenza di questa frontiera interna al Regno Unito è un fattore da tenere in considerazione per le imprese che commercializzano prodotti verso il Regno Unito.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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