STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 21 novembre 2019
CIRCOLARE N. 172
Le modifiche contenute nel recente decreto fiscale, con provvedimenti di natura anti-evasione, avranno l’effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide di privati e imprese, in previsione già del prossimo acconto imposte del 2 dicembre.
Dal 1° gennaio non sarà più possibile compensare i crediti relativi alle imposte dirette e Irap superiori a 5mila euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2019, ma si dovrà attendere l’invio delle dichiarazioni dei redditi. Visto che il termine di invio dei modelli è stato spostato al 30 novembre, è facile capire come si corra il rischio che le compensazioni restino bloccate fino all’autunno prossimo. A livello pratico, potrebbe accadere che i singoli contribuenti siano chiamati a versare i vari tributi a debito durante tutto il 2020, pur in presenza di crediti (2019) che diventano però effettivamente compensabili solo nel tardo autunno; il tutto con il rischio che poi negli ultimissimi mesi dell’anno (2020) non si riescano a esaurire i crediti compensabili, dovendo a quel punto rinviarne l’utilizzo al 2021.
In previsione quindi del prossimo acconto imposte, i contribuenti che prevedono una riduzione dell’imponibile fiscale 2019 rispetto al reddito prodotto nel 2018 dovranno valutare con attenzione il versamento del secondo acconto, applicando il metodo previsionale a scapito di quello storico, anche a rischio di dover rimediare con il ravvedimento operoso a consuntivo; questo perché se dal secondo acconto dovesse scaturire un credito il suo utilizzo sarebbe soggetto alla stretta appena descritta.
Dal 1° gennaio 2020 cambiano anche le regole per la presentazione del modello F24. Viene infatti esteso a tutti i soggetti (inclusi i privati), per le compensazioni orizzontali di qualsiasi entità l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni anche parziali (quindi non solo F24 a zero).
Il 16 dicembre è tempo di saldo per l’IMU e Tasi dove si applicheranno le aliquote deliberate dai comuni entro il 28.10 scorso, mentre per il prossimo anno è allo studio l'unificazione in un unico tributo locale.
L’ultima scadenza dell’anno sarà l’acconto Iva 2019, da versare il 27.12 mentre commercianti ed artigiani sono al lavoro per sostituire o adeguare i registratori di cassa, che da gennaio 2020 saranno tutti telematici, anche se non si applicheranno sanzioni per i primi 6 mesi e si potranno ancora emettere scontrini con le vecchie modalità.
Per il lavoro, dal 2020 diventerà assai complicata la vita delle imprese che affidano a terzi il compimento di opere e servizi, divenendo obbligato il committente al versamento delle ritenute, in contrasto all'illecita somministrazione di manodopera, con estensione anche del regime di reverse charge.
ACCONTI IMPOSTE AL 2 DICEMBRE
Il 2 dicembre (il 30 novembre è festivo) rappresenta la data in cui effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito / valore della produzione per l’Irap, del 2019, che dovranno essere dichiarati nel prossimo modello Redditi e Irap nel 2020.
La novità di quest’anno è contenuta nel Collegato alla Finanziaria che ha rideterminato le modalità di versamento degli acconti di Irpef, Ires e Irap per i soggetti titolari o non titolari di partita Iva, che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari. La modifica consiste nella previsione del versamento in due rate di pari importo (50% + 50%), fermo restando quanto versato con il primo acconto (40%). Pertanto la misura degli acconti per tali soggetti, considerando quanto già versato a luglio/settembre/ottobre porta l’acconto del 2019 al 90%, anzichè al 100% (40% + 60%).
La modifica non influisce sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali Inps.
Gli acconti possono sempre essere determinati con due differenti metodologie:
1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2018;
2. metodo previsionale: il versamento può essere ridotto sulla base di una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2019 siano inferiori a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% nel caso di avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con il ravvedimento operoso.
Si ricorda che con il D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione da utilizzare con modello F24, a decorrere dal 24.4.2017, mentre il D.L. 78/2010 ha previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro.
: In dettaglio le novità sul nostro sito
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE
Lunedì 16 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.
: Per visualizzare tutto lo scadenzario
VERSAMENTO SALDO IMU E TASI 2019
Il 16 dicembre è anche il termine per versare il saldo del 2019 delle tasse sulla casa, per i possessori di fabbricati oltre all’abitazione principale, che dovranno effettuare il pagamento del conguaglio per IMU e TASI, applicando le aliquote deliberate dai comuni entro il 21 ottobre e pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28/10 scorso.
Poichè la legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018) ha eliminato il blocco delle aliquote, dal 2019 i comuni possono aumentare le aliquote, fino al massimo previsto o ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti, mentre invece fino al 2018 la legge di Stabilità 2017 (all’art. 1, co. 42 e 43) aveva imposto il blocco del carico impositivo rispetto a quello risultante nel 2015, a valere per gli anni dal 2016 al 2018 (salvo alcune eccezioni), sospendendo l’efficacia delle deliberazioni comunali.
Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto, abitazione). In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU continua ad essere il proprietario / titolare di diritti reali sull’immobile.
Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.
I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da venerdì 6 dicembre.
: Per gli utenti registrati al nostro sito internet
VERSAMENTO ACCONTO IVA 2019
L’acconto Iva 2019 scadrà il prossimo 27 dicembre. Tale importo sarà detratto dal versamento Iva da effettuare entro il 16 gennaio (per i versamenti mensili) o entro il 17 febbraio/16 marzo (per i versamenti trimestrali).
Le modalità di calcolo sono le stesse dello scorso anno e l’acconto è nella misura dell’88%. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2018 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2019;
2) hanno cessato l’attività prima del 30/11/2019 se mensili, o 30/09/2019 se trimestrali;
3) hanno iniziato l’attività nell’anno 2019;
4) hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.
In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:
- versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);
- in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE AL 2 DICEMBRE
Nuova opportunità per i contribuenti che non hanno pagato in tempo la prima o unica rata della rottamazione-ter, di cui all’art. 3 del D.L. 119/2018, scaduta il 31 luglio 2019. Il nuovo termine è fissato al 2 dicembre 2019 per evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter entro il 30 aprile 2019, che provengono dalla rottamazione-bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale, e quelli che hanno fruito della riapertura del termine per la presentazione al 31 luglio 2019.
La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell’agevolazione c.d. “rottamazione-ter” che per il c.d. “saldo e stralcio”, definizione quest’ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre.
È previsto inoltre un periodo di tolleranza di cinque giorni a decorrere dal 2 dicembre entro i quali il contribuente potrà effettuare il versamento senza che scatti la decadenza o che siano dovuti interessi; questa ulteriore possibilità estende di fatto ancora la proroga al 7 dicembre ed essendo questo giorno un sabato, la scadenza ultima diviene il 9 dicembre.
Si ricorda che i contribuenti che hanno presentato la domanda per la rottamazione-ter entro il 31 luglio 2019 hanno ricevuto entro il 31 ottobre 2019, la comunicazione dell’Agente della Riscossione sull’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
: Per un maggior approfondimento
CORREZIONE DICHIARAZIONI ENTRO IL 2 DICEMBRE
Entro il prossimo 2.12.2019 è previsto il termine di invio telematico del modello Redditi e Irap 2019 utilizzati per dichiarare i redditi del 2018, rispetto alla scadenza del 30 novembre, che cade di sabato. Entro la stessa data sarà anche possibile correggere le dichiarazioni già inviate, qualora il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2018 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerate o non dichiarati. Allo stesso modo sarà ancora possibile, entro tale data, predisporre la dichiarazione per il 2018 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Sempre entro il prossimo 2 dicembre 2019 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi PF 2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
INVESTIMENTI AGEVOLATI 2019 CON SUPER E IPER AMMORTAMENTI
Per beneficiare di super e iper ammortamenti nel 2019, occorre prestare particolare attenzione al termine del 31 dicembre 2019.
Con riferimento al super ammortamento, di cui all’art. 1 del D.L. 34/2019, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il “termine lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per quanto riguarda l’iper ammortamento, l’art. 1, co. 60 del la L. 145/2018 stabilisce che le disposizioni relative all’iper ammortamento si applicano nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il disegno di legge di Bilancio ha proroga di un anno sia il super che l’iper ammortamento, estendendoli anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero, a specifiche condizioni, fino al 30 giugno 2021 per il super o al 31 dicembre 2021 per l’iper ammortamento.
OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2019 – 2021, mediante comunicazione da inviare alle Agenzia delle Entrate entro il 2 dicembre p.v.
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi alla vigenza dell’opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazione qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto del precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet
VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI
Con l’intento di contrastare l’omesso versamento delle ritenute, l’art. 4 D.L. 124/2019 dispone l’obbligo per il committente di versare le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio dall’appaltatore o affidatario. Lo stesso articolo estende inoltre l‘inversione contabile in materia di Iva alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera nelle sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
Il comma 1 del nuovo articolo 17-bis dispone che il committente che affida il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa è tenuto al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 (lavoro subordinato) e 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del citato D.P.R. 600/1973, nonché di quelle di cui all’art. 50, c. 4 D.Lgs. 446/1997 (addizionali regionali) e comma 5 del D.Lgs. 360/1998 (addizionali comunali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Sono interessati alla novità sono tutti i sostituti d’imposta elencati all’art. 23 del D.P.R. 600/1973, residenti nel territorio dello Stato, compresi enti pubblici, condomini e soggetti non-profit.
Già da queste prime righe appaiono evidenti le difficoltà operative che la previsione comporta, difficoltà che sembrano esorbitare le stesse ragioni del contrasto, se si considera che l’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
La disciplina in esame di applicherà dal 1° gennaio 2020.
NOTE SPESE DIPENDENTI IN FORMATO ELETTRONICO
Con la risposta n. 403 del 9 ottobre 2019, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta in seguito ad uno specifico interpello con il quale l’istante, facente parte di un Gruppo di società che impiega circa 400 persone, espone di aver realizzato una procedura centralizzata per la gestione delle missioni e delle trasferte dei dipendenti di tutte le società del Gruppo e di voler procedere alla dematerializzazione delle stesse ed alla successiva conservazione esclusivamente in formato elettronico.
Ad avviso dell’Agenzia, infatti, la nota spese, creata all’interno del sistema informativo secondo il flusso operativo descritto nell’istanza di interpello e quindi formata e prodotta dall’origine come documento informatico, può essere indifferentemente conservata digitalmente o su supporto analogico (ad esempio stampata su carta). Ciò in quanto l’obbligo di conservazione in elettronico sarebbe richiesto e imposto normativamente, in particolare dall’articolo 39 del D.P.R. 633/1972, esclusivamente per le fatture elettroniche e non anche per tutti gli altri documenti informatici fiscalmente rilevanti.
Per la gestione delle missioni e delle trasferte dei dipendenti, il relativo giustificativo di spesa viene acquisito come documento informatico mediante scansione dell’originale analogico a cura del dipendente il quale, identificato in modo univoco attraverso un accesso al portale dedicato alle trasferte, provvede a creare la nota spese informatica allegandovi i relativi documenti. Il responsabile aziendale, eseguiti i controlli sulla documentazione inserita a sistema inclusa la loro leggibilità, approva il rimborso o rifiuta la nota, oppure le spese non inerenti o eccedenti la soglia massima individuata dall’impresa. Successivamente i documenti giustificativi sono inviati in un sistema di conservazione, procedendo alla distruzione degli originali cartacei, in quanto si tratta di documenti originali non unici perché il loro contenuto viene riprodotto nella contabilità.
: Le modifiche introdotte dal provvedimento
NUOVA TABELLA PER INDENNIZZO DA DANNO BIOLOGICO
L’Inail, con la circolare n. 27/2019, ha recepito la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” approvata dal D.M. 23.04.2019, n. 45 per il triennio 2019-2021 che deve essere utilizzata per indennizzare gli infortuni e malattie professionali denunciate dal 1.01.2019.
Il danno biologico, ai fini Inail, è definito come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. In caso di danno biologico conseguente ad infortuni o malattie professionali, l’Inail ne riconosce l’indennizzo. In particolare, l’indennizzo in capitale è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta a fronte di un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6 e il 15%. Per menomazioni di grado pari o superiore al 16% spetta l’erogazione di un indennizzo in rendita che decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica. Con l’entrata in vigore dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 le menomazioni che si riferiscono al danno biologico sono risarcite con un indennizzo che sostituisce la rendita diretta.
Si evidenzia che la nuova “Tabella di indennizzo” del danno biologico in capitale è unica, non è più suddivisa tra uomini e donne, mentre gli importi continuano ad essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.
Gli importi dell’indennizzo del danno biologico risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai 2 aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68% dal 1.01.2008 e nella misura del 7,57% dal 1.01.2014 (per un’aliquota complessiva del 16,25%); gli stessi inoltre sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1.07 di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Garante della privacy ha pubblicato in data 17 ottobre 2019, un comunicato stampa di commento alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo relativamente alla sorveglianza sul luogo di lavoro.
Nel caso di specie, l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dal lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta la pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
Il Garante ribadisce pertanto che la videosorveglianza occulta è ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore e non può dunque, diventare una prassi ordinaria.
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CRUSCOTTO CIG E FONDI
L’Inps con messaggio n. 4065 del 7 novembre 2019, ha comunicato il rilascio del nuovo servizio denominato “Cruscotto Cig e Fondi” (in sostituzione di quello precedente denominato “Evidenze CIG” che integra la sezione relativa ai “Fondi”. L’applicazione è accessibile nell’apposita sezione dedicata al Fondo di integrazione salariale (Fis) e ai Fondi di solidarietà bilaterali e prossimamente sarà presente anche in un’apposita sezione del “Cassetto previdenziale”. Il nuovo Cruscotto si può raggiungere con il PIN di accesso, con le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) o con CNS (carta nazionale dei servizi).
I datori di lavoro iscritti ai citati Fondi, mediante il nuovo Cruscotto potranno verificare, in aggiunta alle informazioni in materia di integrazioni salariali, anche l’ammontare della contribuzione dovuta/versata, che andrà a determinare il c.d. tetto aziendale; attraverso questo nuovo strumento, le aziende iscritte alle diverse Gestioni potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per:
- verificare il corretto contenuto dei flussi UniEmens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuati con l’evidenza delle anomalie eventuali e la spiegazione degli errori riscontrati;
- verificare per ciascuna autorizzazione il montante generato e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- verificare per ciascuna azienda, relativamente alle aziende afferenti ai Fondi di solidarietà, il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni UniEmens.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 2020 PER TUTTI
Dal 1.01.2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi diventeranno obbligatorie per la generalità dei soggetti passivi Iva che esercitano attività di commercio al minuto e attività similari, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972.
Una recente guida dell’Agenzia delle Entrate illustra come le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi potranno essere effettuate con:
- REGISTRATORE TELEMATICO (RT), che integra le funzioni del registratore di cassa con la capacità di connettersi a internet, memorizzando la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale come avviene con il registratore di cassa tradizionale. A differenza di questi però, il registratore telematico al momento della chiusura di cassa, in automatico predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro;
- la PROCEDURA WEB “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia Entrate tramite la quale è possibile memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata e stampare un “documento commerciale” da rilasciare al cliente.
Ad una disciplina sanzionatoria particolarmente punitiva si è però aggiunto il periodo di moratoria semestrale e, come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, non si applicheranno sanzioni per 6 mesi a chi non si è dotato in tempo di un registratore telematico, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale e la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
STRETTA SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI PER IMPOSTE
Tra le novità del c.d. Decreto fiscale approvato “salvo intese”, il Consiglio dei Ministri ha apportato un corposo pacchetto di norme anti-evasione, tra cui anche un vero e proprio “giro di vite” sulle compensazioni dei crediti per imposte. In sostanza si vuole verificare in anticipo la bontà dei crediti utilizzabili dal contribuente, consentendo l’utilizzo dei crediti IRPEF, addizionali, IRES e IRAP in compensazione solo dopo aver effettuato l’invio telematico della dichiarazione, al pari di come già disposto per i crediti IVA, fermo restando le disposizioni relative all’apposizione del visto di conformità, con l’intervento del D.L. 124/2019.
In virtù della modifica, i contribuenti potranno compensare in F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, imposte sostitutive e l’imposta regionale sulle attività produttive per importi fino a 5.000 euro sin dal 1° giorno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione; oltre tale soglia la compensazione potrà avvenire solo dopo aver ottenuto il visto di conformità e a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Certo è che l’impossibilità di compensare prima di aver inoltrato i dichiarativi avrà un notevole impatto per contribuenti e aziende, che si tradurrà inevitabilmente in un aggravio considerevole dei problemi di liquidità, risolvibili solo anticipando la presentazione della dichiarazione, ma considerati i tempi di rilascio dei moduli di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, verosimilmente le compensazioni si potrebbero effettuare non prima del mese di maggio.
INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER REATI TRIBUTARI
La bozza di Decreto Fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2020, dovrebbe essere presto approvata dal Governo e contiene diverse norme che inaspriscono le pene contro l’evasione fiscale, anche e soprattutto in termini di detenzione carceraria, come previsto nel D.Lgs. n. 74/2000, consistenti:
- in un inasprimento delle pene principali;
- una riduzione delle soglie di rilevanza penale di alcune violazioni fiscali.
Il decreto estende al comparto penale tributario anche l’applicazione di misure e sanzioni di natura patrimoniale (sequestro e confisca “per sproporzione”, nonché confisca anche nel caso di estinzione del reato) a carico di chi viene condannato per i delitti tributari più gravi. Viene, infine, ampliato l’ambito di applicazione del sistema della responsabilità degli enti anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
DENUNCIA ALCOLICI PER BAR E RISTORANTI ENTRO IL 31/12
Per gli esercizi commerciali avviati nel periodo dal 29/08/2017 al 29/06/2019, quando non era in vigore l’obbligo della denuncia all’Ufficio delle Dogane per la vendita di alcoli e bevande alcoliche, sono tenuti a presentare entro il 31.12.2019, la “denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa”.
Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE
A seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
¶ € 2.000,00 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
¶ € 1.000,00 a decorrere dall’1.1.2022.
Di conseguenza non sarà più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000,00 e successivamente pari / superiore a € 1.000,00. La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. “cambia valute”.
È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000,00 e per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000,00.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Contestualmente all’obbligo generalizzato di trasmissione dei corrispettivi telematici, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà anche attuata la lotteria degli scontrini e recentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento di attuazione, avvisando i consumatori finali che vorranno concorrere alle estrazioni, dovranno dotarsi di un “codice lotteria”, ovvero comunicare al negoziante il proprio codice fiscale prima dell’emissione dello scontrino. La presenza del codice indicato integrerà anche la volontà espressa di partecipazione al concorso e il registratore dell’esercente potrà generare il tracciato composto da tutti i documenti commerciali integrati dal codice lotteria.
Eventuali comportamenti illegittimi del commerciante che impediscono al cliente di partecipare alla lotteria degli scontrini sono puniti con una sanzione amministrativa in misura variabile da 100 a 500 euro. E’ stata inoltre introdotta anche una moratoria semestrale delle sanzioni analogamente a quanto disposto per il primo avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni sono completate dalla non applicabilità delle misure in materia di concorso e continuazione di violazioni di norme tributarie.
Buona fortuna!
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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