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ALBA, lì 20 febbraio 2020

 

 

CIRCOLARE N. 173

 

IN PRIMO PIANO

Nel recente appuntamento di fine gennaio di Telefisco, il ministro dell’Economia ha riproposto la riforma dell’Irpef, nei prossimi mesi dovrebbe vedere la luce la legge delega con l’identikit della nuova tassa sui redditi delle persone fisiche.

Nella girandola delle ipotesi sembra trovare uno spazio crescente il modello tedesco della progressività continua, che tiene conto dell’ultimo intervento sul cuneo fiscale, e con una funzione applicata al reddito lordo, calcola direttamente l’imposta, cancellando le detrazioni legate alle varie tipologie di reddito. Tre gli obiettivi: un’Irpef più semplice, senza i salti d’imposta e i paradossi che caratterizzano l’impianto attuale e più facile da leggere per il contribuente, che conoscerebbe l’aliquota effettiva applicata a ogni reddito in base alla formula. In pratica, il nuovo modello prevederebbe una corrispondenza continua, che a ogni livello di reddito associa una percentuale da applicare per ricavare l’imposta, ma senza superare l’attuale aliquota marginale massima, il 43%.

Se tuttavia si volesse tentare un disegno riformatore, potrebbe basarsi sui seguenti princìpi direttivi: ridurre il più possibile le aree di esenzione o agevolazione, tassare tutti i redditi al netto dei costi di produzione, introdurre un’esenzione universale del “minimo vitale”, prevedere meccanismi di perequazione nella tassazione dei redditi della famiglia, ripensare i regimi sostitutivi e cedolari, rivedere la curva di progressività per evitare bruschi salti nelle aliquote marginali effettive e ridurre la pressione sui redditi medio-bassi.

Maggiori certezze si hanno in ambito Iva, con gli adempimenti di prossima scadenza, come la liquidazione periodica trimestrale, la dichiarazione annuale e il versamento del saldo Iva 2019, con novità che riguardano le compensazioni e la certificazione col visto di conformità.

Nei rapporti di lavoro, con l’intento di contrastare l’omesso versamento delle ritenute nei contratti d’appalto, viene previsto l’obbligo per il committente di verificare le ritenute operate e versate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio dall’appaltatore o affidatario, quando il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi è di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, mentre è stato annunciato il taglio al cuneo fiscale, i cui effetti dovrebbero scattare dal mese di luglio 2020 con due agevolazioni in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato: la prima sostituisce il famoso bonus degli 80 euro, mentre la seconda è una detrazione fiscale che vale sei mesi, dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Ammonta a 600 euro nel semestre, anche se la misura verrà applicata in base al reddito mediante unapposita formula differenziata. Il beneficio andrà a chi ha redditi compresi nella forbice che va da 28mila a 40mila euro annui.

 

SCADENZARIO

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE E UTILIZZO DEL CREDITO IVA

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 del 15 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale Iva/2020 relativo all’anno 2019 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.

La dichiarazione, che può essere presentata telematicamente già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2020, presenta quest’anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale, posto che vengono istituiti due nuovi quadri VP e VQ. In particolare viene richiesto di indicare i versamenti periodici omessi, o non spontaneamente effettuati, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, al fine di rideterminare il credito Iva definitivo.

L’utilizzo in compensazione del credito Iva fino a 5.000 euro può avvenire liberamente, a partire dal 1° gennaio e pertanto può già essere utilizzato dai versamenti del 17 febbraio mediante presentazione coi canali telematici Entratel o Fisconline; per importi superiori a 5.000 euro occorre attendere la presentazione della Dichiarazione annuale completa del visto di conformità e la compensazione potrà avvenire del decimo giorno successivo. Esemplificando, se si presenta la dichiarazione entro il 6 marzo, la compensazione potrà avvenire dal 16 marzo. Per coloro cha applicano gli ISA, ed hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8, nel frontespizio è stata prevista la casella “esonero all’apposizione del visto di conformità” per crediti di importo non superiori a 50mila euro, sia in compensazione, che a rimborso.

Con la risoluzione n. 110/E/2019 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione a tali nuove istruzioni operative per soggetti Iva, sostituti d’imposta e privati, riportando una tabella che propone i codici tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.

In alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza, al verificarsi di determinate condizioni, e comunque in caso di cessazione dell’attività. In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovano strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente dovranno effettuare nel corso dell’anno 2020, non riuscendo a sfruttare tutto il credito tramite la compensazione.

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LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA DEL 4^ TRIMESTRE

Il prossimo 29 febbraio i soggetti passivi Iva mensili e trimestrali devono inviare i dati delle/a liquidazioni/e periodiche/a Iva dell’ultimo trimestre del 2019 sulla base delle registrazioni effettuate nei mesi da ottobre a dicembre scorso.

Da quest’anno, con l’inserimento del quadro VP nella dichiarazione annuale Iva, è possibile non presentare la liquidazione periodiche dell’ultimo periodo se viene trasmessa la dichiarazione Iva annuale tassativamente entro la fine del mese di febbraio; se la dichiarazione annuale viene trasmessa nel più ampio termine del 30/04, la Li.pe. (liquidazione periodica) del 4° trimestre deve essere inviata entro il 29 febbraio 2020.

L’invio della comunicazione va effettuato anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”, mentre sono esonerati i contribuenti minimi / forfettari, le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario, i soggetti che svolgono attività di intrattenimento, chi effettua esclusivamente operazioni esenti e coloro che non hanno svolto alcuna operazione nel trimestre.

Non entrano nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva i dati delle fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell’anno successivo nell’apposito sezionale del registro Iva acquisti, così come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018. Ciò in quanto queste operazioni non concorrono alle liquidazioni periodiche e la relativa Iva è detratta direttamente nel quadro VF del modello dichiarativo annuale.

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SALDO IVA 2019

Il versamento del saldo IVA 2019 - che è dovuto solo se di importo superiore a 10,33 euro - può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16.3.2020 oppure in forma rateale, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. In alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 30.6.2020, con possibilità di pagare lo stesso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, vale a dire entro il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Anche in tale caso, è possibile rateizzare il dovuto, tenendo conto che la rateizzazione del saldo IVA deve comunque concludersi entro il mese di novembre.

Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo IVA, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% se il tardivo versamento è contenuto entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. I contribuenti che non effettuano il versamento del saldo IVA entro le naturali scadenze possono, comunque, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, previo versamento delle eventuali imposte, degli interessi legali e delle sanzioni (ridotte dal ravvedimento).

Particolare attenzione dovrà essere posta per i cambi di regime, nell’ipotesi di “ingresso” dal 2020 nel regime forfetario: si dovrà operare la rettifica a sfavore della detrazione dell’Iva a procedere al versamento; nel caso invece di “uscita” dal regime dei minimi o forfetario e passaggio al regime ordinario dal 2020, occorre operare una rettifica a favore in relazione ai cespiti acquisiti durante la permanenza in detti regimi, per i quali non è stata detratta l’imposta, nei limiti dell’Iva afferente i quinti mancanti al compimento del quinquennio.

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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Lunedì 16 marzo scadrà il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) in un’unica soluzione o in forma rateale;

Ø      Versamento della tassa di concessione governativa relativa al 2020 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.

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NOTIZIARIO

RAVVEDIMENTO SUL MODELLO REDDITI TARDIVO

Entro il 2 marzo 2020 è possibile rimediare ad errori, inadempienze o regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del 2018, scaduta lo scorso 2 dicembre 2019, mediante la presentazione del modello Redditi / Irap 2019.

E’ possibile ravvedere la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, pagando la sanzione ridotto a 1/10 del minimo, ovvero di € 25,00 se non emergono imposte, con il codice tributo 8911.

E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2017, potrà presentare il modello Redditi PF 2018 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.

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ULTIMI CHIARIMENTI PER I CONTRIBUENTI FORFETARI 2020

Con la risoluzione n. 7/E/2020 del 11 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito la sua interpretazione in merito alla decorrenza della nuova causa ostativa al regime forfettario e della nuova condizione di accesso, entrambe introdotte dalla Legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse operino già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo dimposta precedente (2019):

- hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro;

- hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro;

- hanno conseguito ricavi / percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

I dubbi che affliggevano i contribuenti nei giorni scorsi erano riconducibili alla decorrenza delle novità normative, posto che da un lato, la precedente circolare n. 10/E/2016, in relazione alla disciplina previgente, aveva previsto che assumesse rilevanza la condizione rilevabile nell’anno precedente, e dall’altro lato, la successiva circolare n. 9/E/2019, pur con riferimento a cause di esclusione diverse, aveva ritenuto le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente incompatibili con la possibilità di modificare la norma pochi giorni prima dellinizio dellanno contabile 2020.

Con la risoluzione in esame, dunque, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle richiamate incertezze, ritenendo che il limite delle spese/redditi vada verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che, nel 2019, hanno superato il limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilato non possono accedere al regime forfetario nel 2020.

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RIAPERTURA DOMANDE PER L'APE SOCIALE

Con il messaggio 17.1.2020 n. 163, lINPS ha fornito le prime indicazioni circa la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per laccesso allAPE sociale, ossia lanticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, dopo la proroga operata dallart. 1 co. 473 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Con tale ultimo provvedimento, si estende la possibilità di accedere allAPE sociale anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale anche:

- i lavoratori che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e s.m.i;

- coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

LINPS ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

 

LAVORO

PRIMI CHIARIMENTI SUL WELFARE AZIENDALE

La norma di riferimento in tema di welfare aziendale stabilisce che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi previsti nei Piani aziendali può avvenire attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. In deroga a tale previsione, tuttavia, i beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo riconosciuto dal piano.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’affidamento della gestione dei piani di welfare aziendale a un’impresa mandataria senza rappresentanza che opera in nome proprio e per conto del datore di lavoro occupandosi sia della gestione amministrativa e contabile dei piani di welfare sia del trasferimento dei voucher ai dipendenti. In tal caso i fornitori fatturano l’acquisto dei beni e servizi scelti dai dipendenti alla mandataria, al momento dell’emissione del voucher; la mandataria a sua volta “ribalta” l’operazione sul datore di lavoro: nella risposta all’interpello sono forniti chiarimenti anche in merito al trattamento Iva delle operazioni menzionate.

Con l’interpello n. 522/2019 l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema del welfare aziendale, con riguardo ai trattamenti estetici.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

La CU 2020 si articola in 2 diverse certificazioni:

·       il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo (il 7 marzo è festivo);

·       il modello sintetico, da consegnare in duplice copia entro il 31 marzo, ai dipendenti, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770.

La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

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RITENUTE NEGLI APPALTI DAL 2020

Il D.L. 124/2019 ha introdotto specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.

In particolare i committenti, con decorrenza dal 1.01.2020, sono tenuti a richiedere agli appaltatori, subappaltatori e affidatari copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di un’opera o di un servizio. Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie sono tenute a versare tali ritenute con distinte deleghe per ciascun committente, senza effettuare alcuna compensazione nemmeno quando il credito derivi da obbligazioni contributive o assicurative.

In relazione alle caratteristiche dei contratti oltre soglia, la norma richiede che:

1)      il contenuto prevalente sia la fornitura di manodopera (quindi nessun problema ci sarà nel caso di affidamento dell’opera di costruzione di un bene, ipotizzando che il valore dei beni impiegati sia maggiore rispetto a quello del lavoro impiegato);

2)      la manodopera si rechi a prestare la propria opera presso la sede del committente, che potrebbe essere uno stabile (ufficio, laboratorio, opificio, magazzino, etc.) ma anche un cantiere riconducibile alla responsabilità del committente;

3)      la manodopera utilizzi i beni strumentali del committente, ovvero ai lui riconducibili in ogni modo.

Tali nuovi obblighi non trovano applicazione nel caso in cui le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente il possesso della certificazione di regolarità fiscale (durc fiscale) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente; il nuovo modello di certificazione è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 6 febbraio 2020. Con la circolare 1/E/2020 è stata prevista una moratoria sulle sanzioni fino al 30 aprile 2020, anche se restano alcuni dubbi applicativi.

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INCENTIVO "IO LAVORO" PER NUOVE ASSUNZIONI

L’Anpal - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - con Decreto 44 del 6 febbraio 2020, ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, fruibile dai datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

- lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

- lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto 17 ottobre 2017 del Ministro del lavoro.

L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

 

NUOVI CONTRIBUTI PER COLF E BADANTI

Le famiglie che hanno assunto un lavoratore domestico a tempo indeterminato pagheranno nel 2020 1,43 euro di contributi l’ora (0,36 dei quali la quota a carico del lavoratore) se la retribuzione è fino a 8,10 euro l’ora. Lo si legge in una circolare dell’Inps appena pubblicata secondo la quale il contributo, sempre comprensivo degli assegni familiari, è di 1,62 euro nel caso di retribuzioni tra gli 8,1 euro e i 9,86 euro l’ora e di 1,97 euro l’ora per retribuzioni superiori a 9,86 euro l’ora.

Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali (€ 5,22 l’ora la retribuzione oraria convenzionale) il contributo è di € 1,04 (di cui € 0,26 a carico del lavoratore).

Il contributo aumenta per i rapporti a tempo determinato a causa del contributo addizionale per i contratti a termine; € 1,53 l’ora per le retribuzioni fino a € 8,10 e di € 1,12 l’ora per i rapporti con orario di lavoro superiore alle 24 ore la settimana.

 

APPROFONDIMENTI

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ANTICIPAZIONI

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

L’ultima Legge di Bilancio ripropone la rivalutazione dei beni delle imprese, risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2018, mentre gli effetti civilistici di tale rivalutazione risulteranno dal bilancio 2019.

Oggetto della rivalutazione sono i beni materiali e immateriali, esclusi i c.d. beni merce e le partecipazioni in imprese controllate e collegate. Rientrano in questo perimetro gli immobili, i beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, nonché le immobilizzazioni immateriali, ossia i beni costituiti da diritti giuridicamente tutelati. Si tenga presente che la rivalutazione, qualora effettuata, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, da trascrivere poi nellinventario e nella nota integrativa del bilancio, se presente.
Come già avveniva nelle precedenti versioni, ai fini fiscali gli effetti avranno valenza a partire dal 3° esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, nel nostro caso a partire dal 2022. Per quanto invece riguarda l’effetto in caso di cessione o destinazione a finalità estranee, il maggior valore fiscale sarà riconosciuto a decorrere dal 4° anno successivo, ossia dal 2023.

Rispetto alle precedenti versioni, quest’ultima rivalutazione prevede due sostanziali novità:

- la riduzione delle aliquote dal 16 al 12% per quanto riguarda i beni ammortizzabili, mentre dal 12 al 10% per quelli non ammortizzabili; parallelamente viene concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo iscritto in contabilità a fronte della rivalutazione;

- la possibilità di rateizzare le imposte sostitutive dovute fino a un massimo di 3 rate di pari importo.

La rivalutazione può rappresentare un’opportunità interessante per le imprese il cui patrimonio netto è molto basso, anche in relazione alla prossima entrata in vigore dell’allerta interna prevista dal Codice della crisi d’impresa.

 

ATTI ESECUTIVI ANCHE PER I TRIBUTI LOCALI

Dal 1.01.2020, anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dai Comuni, hanno efficacia esecutiva e non è più necessario attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento ovvero lingiunzione fiscale, come previsto dal co. 792 della legge di Bilancio 2020.

Si tratta di un nuovo procedimento di riscossione, mediante l’individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo, per la riscossione forzata; in tale modo, lavviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dellingiunzione fiscale.

Fino al 2019 solo gli atti dell’Agenzia delle Entrate contenevano lintimazione di pagamento, mentre ora anche gli atti di riscossione delle entrate patrimoniali locali avvertono che, decorsi i termini per ricorrere, gli stessi acquisiscono efficacia di titolo esecutivo; decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, avrà quindi inizio lesecuzione forzata. Nel caso in cui il contribuente abbia proposto ricorso, tuttavia, le azioni esecutive restano bloccate per 180 giorni.

Si attende lemanazione del decreto del MEF che individui le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione. Nelle more, tale compito viene affidato allEnte.

Per quanto riguarda il pagamento, su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, lente concede la ripartizione dellimporto fino a un massimo di 72 rate mensili. Ancora lente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.

 

REVISIONE DEGLI ISA

Le novità e le modifiche apportate ai modelli ISA, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2020, sono contenute nel D.M. 24.12.2019 pubblicato in G.U. n. 5 del 8.01.2020, mentre la pubblicazione dei 175 modelli (di cui ben 89 revisionati) e delle relative istruzioni, è avvenuto con il provvedimento direttoriale del 31.01.2020.

Sono proprio le revisioni di 89 dei 175 modelli ISA da utilizzare per l’anno fiscale 2019 a rappresentare la principale novità, dato che la revisione è avvenuta in anticipo alla cadenza biennale normativamente prevista, segno che qualcosa non ha funzionato ... e si è voluto rimediare alle numerose anomalie riscontrate nel primo anno di utilizzo del nuovo strumento di compliance che ha sostituito gli studi di settore.

Le novità riguardano gli indicatori elementari di anomalia che sono stati sottoposti a un’opera di razionalizzazione e di semplificazione; è stata soppressa tutta una serie di indicatori di anomalia che nel periodo d’imposta 2018 avevano causato molte delle incongruenze lamentate dai contribuenti e, più in generale, alcune perplessità sui risultati complessivi di affidabilità fiscale.

Altra importante novità riguarda le c.d. variabili ISA precalcolate; anche per queste l’intervento effettuato può essere definito come una vera e propria operazione di semplificazione. Sotto la scure sono finite le variabili precalcolate che facevano riferimento alle CU e che operavano specularmente rispetto agli indicatori di anomalia. Eliminate anche le variabili precalcolate che facevano riferimento ai redditi dichiarati in ciascuno dei 7 periodi d’imposta precedenti nonché quella che misurava il numero dei periodi d’imposta precedenti con reddito negativo.

In conclusione, il giudizio di massima sulle novità introdotte ai nuovi ISA per l’anno 2019 non può che essere sostanzialmente positivo.

 

MODELLO F24 PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1° settembre 2020 il modello F24 sostituirà il modello F23 per la registrazione degli atti privati, ad esempio i contratti di comodato e i preliminari di vendita. In un’ottica di razionalizzazione ed efficienza delle modalità di pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha esteso dal 2 marzo 2020 l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di tributi, interessi, sanzioni e accessori relativi ad atti privati soggetti a registrazione sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n.131/1986. Fino al 31 agosto 2020 potranno essere utilizzati per i pagamenti sia il modello F23 sia il modello F24. Per le somme dovute a seguito di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi. Restano ferme le modalità di versamento dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e degli atti costitutivi delle start up innovative. Dal 1° settembre 2020 non potrà essere più utilizzato il modello F23 ma solamente il modello F24 per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

SPESE MEDICHE E ALTRI ONERI CON PAGAMENTI TRACCIATI DAL 2020

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici o bollettini di c/c/p) le spese che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19% in dichiarazione dei redditi, con esclusione delle spese relative all’acquisto dei medicinali e di dispositivi medici e le spese sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, pena la perdita della detrazione stessa.

Hanno l’obbligo tracciabilità una serie di spese, di cui si citano le principali:

- interessi mutui prima casa;

- spese veterinarie (limite di detrazione € 500,00 annui);

- spese funebri;

- spese scolastiche e universitarie;

- spese sportive per figli minorenni (limite di detrazione € 210,00);

- spese per minori certificati DSA (disturbo specifico dell’apprendimento);

- premi per assicurazioni (invalidità, morte, non autosufficienza, eventi calamitosi);

- affitto studenti fuori sede;

- abbonamento trasporti pubblici.

Doveva essere presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, che prevedeva lo slittamento al 1.04.2020 dell’obbligo dei pagamenti tracciabili, ma ad oggi non risulta essere stato depositato e pertanto è sfumata la moratoria per i pagamenti di inizio anno eseguiti in contanti.

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Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

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