STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 23 aprile 2020
CIRCOLARE N. 174
In attesa del prossimo provvedimento di emergenza che emanerà il Governo, le difficili trattative sullo scostamento del deficit nel documento di economia e finanza (Def) e il negoziato con l’Europa, la difficoltà rimane quella di assestare il quadro delle misure, con il rifinanziamento della cassa integrazione per nove settimane con l’allungamento della Naspi e Discoll e le ulteriori forme di aiuto da indirizzare ai settori in difficoltà o come aiuti a fondo perduto per le imprese, mentre si studiano indennizzi proporzionali alla perdita di fatturato. Buona parte degli esclusi dalle misure di sostegno del Dl Cura Italia potranno ottenere un reddito d’emergenza, sul modello del reddito di cittadinanza, come anche un indennizzo ai lavoratori domestici regolari che hanno subito una riduzione di orario. In bonus di 600 euro in marzo per gli autonomi iscritti alle gestioni Inps verrà accreditato anche per aprile e maggio, con aumento da 600 a 800 euro, anche per i professionisti iscritti ad ordini.
Tra tutti questi provvedimenti vecchi e nuovi, l’importante è avere le idee chiare, magari poche, ma che centrino l’essenza dei problemi; esattamente il contrario di quanto sta accadendo per avviare l’uscita dall’emergenza coronavirus.
Il decreto liquidità rischia di garantire alle aziende solo la disponibilità per pagare le tasse, una partita di giro che lascerà imprese, artigiani, commercianti nella stessa condizione di prima, e per di più con un debito da pagare. Anche se le procedure sono semplificate, l’istruttoria rimane sostanzialmente quella ordinaria, con la banca che deve verificare la solvibilità e svolgere tutte le verifiche e adempiere a quanto previsto dalle norme antimafia e antiriciclaggio.
Si avvicinano anche le scadenze della nuova IMU e delle imposte sui redditi, ma il calendario è ancora tutto da scrivere; quello che pare certo è che la fiscalità futura non potrà essere quella di prima. Se il sistema economico precedente poteva in qualche modo sopportare una tassazione fiscale per molti versi iniqua e per altri obsoleta, è evidente che un’economia che dovrà ripartire deve ripensare a nuovi modelli di imposizione reddituale, con un approccio strategico che consegni agli operatori un quadro di riferimento ben definito, chiaro e certo. E, per quanto possibile, semplice. Servono strumenti che non abbiano bisogno di innumerevoli provvedimenti applicativi, che riducano al minimo indispensabile la produzione di decreti, circolari e faq. Il fisco amico è forse un’illusione, ma in fondo, già sarebbe un gran successo non averlo come nemico.
RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2020
Per questo trimestre, in considerazione dell’emergenza sanitaria, la presentazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al 1° trimestre 2020 può essere presentata entro il 30 aprile, o nel più ampio termine del 30 giugno, previa la verifica delle condizioni previste, utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento del 26/03/2020.
Le novità sono:
· l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso dei crediti Iva infrannuali per importi non superiore a 50.000 euro, maturati nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020, da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8;
· la possibilità di cedere il credito Iva trimestrale (oltre che di quello annuale), per il quale si è chiesto il rimborso, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 12-sexies del D.L. 34/2019).
Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale: solo dopo la presentazione del modello IVA TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro e solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione, se il credito è di importo superiore a euro 5.000. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre entro il 27 aprile, il credito Iva emergente potrà essere utilizzato in compensazione dal 7 maggio p.v. Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:
- 31 luglio per il 2º trimestre;
- 31 ottobre per il 3º trimestre.
: In dettaglio le nuove scadenze
PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI AL 30 GIUGNO 2020 SE CALA IL FATTURATO
Il "Decreto Liquidità" del 8 aprile scorso, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese e professionisti, proroga i versamenti per Iva, ritenute alla fonte e contributi che scadono tra aprile e maggio alla nuova scadenza del 30 giugno, ma solo per i contribuenti che registrano un calo di fatturato:
- di almeno il 33% (se con ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro, da verificare nel 2019), quando la diminuzione è riferita al mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- di almeno il 50% (se sopra la soglia di 50 milioni di euro, da verificare nel 2019), quando la diminuzione è riferita ai mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.
La sospensione opera, in ogni caso, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.
La versione ufficiale del Decreto Liquidità aggiunge nuovi destinatari della sospensione delle ritenute, estendendo l’agevolazione anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. I contribuenti dovranno versare quanto dovuto scegliendo tra due opzioni:
Non è previsto il rimborso di quanto già versato e non saranno applicati interessi e sanzioni.
In sintesi, se in ciascun mese (marzo e aprile 2020) si è verificata una diminuzione dei ricavi rispetto allo stesso mese del 2019, i versamenti dovuti rispettivamente in aprile e in maggio sono posticipati al 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, rateizzabili fino a un massimo di 5 rate mensili.
Se non si registrano i decrementi di fatturato, rimangono confermate le scadenze di aprile e maggio.
: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet
In preparazione del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU, per i soggetti tenuti al pagamento delle imposte sulla casa.
Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.
In una situazione di continua evoluzione e differimento delle scadenze e degli adempimenti, si indicano quelle che al momento sono le date previste:
Presentazione modello 730/2020 |
Dal 5 maggio all’Agenzia delle Entrate, al sostituto d’imposta, al Caf o professionista fino al 30 settembre |
Conguaglio delle imposte dal modello 730 (rimborso o versamento) |
Dal mese di luglio per i dipendenti; da agosto/settembre per i pensionati |
Pagamento imposte |
Entro il 30 giugno senza maggiorazione Dal 1/7 al 30 luglio con maggiorazione 0,4% |
Presentazione modello Redditi 2020 |
Entro il 30 giugno con modalità cartacea Entro il 30 novembre con modalità telematica |
Pagamento acconto nuova IMU |
Al 16 giugno |
Dichiarazione per variazioni IMU |
Entro il 31 dicembre |
Si ipotizza che il pagamento delle imposte possa differire all’autunno e che l’acconto della nuova IMU possa essere liberamente versato a giugno o nei mesi seguenti.
Come sempre richiediamo la trasmissione dei documenti necessari e la restituzione dell’elenco allegato; in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.
: Per visualizzare l’elenco dei documenti
MODELLO 730 PRECOMPILATO
A causa dell’emergenza sanitaria connessa al coronavirus, sono stati rivisti i termini conosciuti per accedere al 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che sarà disponibile a partire dal 5 maggio 2020 (anziché dal 15 aprile). Il termine per la presentazione della denuncia dei redditi, previsto solitamente per il 23 luglio, viene spostato al 30 settembre. I contribuenti disporranno dunque di due mesi in più di tempo per dare corso ai vari adempimenti.
Vengono anche semplificate le modalità di conferimento della delega agli intermediari abilitati per l’accesso alla propria dichiarazione dei redditi precompilata, i quali potranno gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale e di assistenza per la predisposizione del modello 730.
È possibile accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata tramite Spid, il sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione o con le proprie credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare i servizi telematici (Fisconline), o con quelle rilasciate dall’Inps. Infine, è possibile accedere tramite Carta nazionale dei servizi (Cns).
Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
: Le principali novità dal nostro sito internet
NUOVA COMUNICAZIONE PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO
Dopo un’attesa piuttosto prolungata l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 96911/2020 che ha completato il percorso di riforma delle lettere d’intento che, pur prevedendo, delle semplificazioni per l’esportatore abituale e per il fornitore, prevede per quest’ultimo un inasprimento delle sanzioni. E’ stato anche emanato il nuovo modello di lettera d’intento che potrà essere utilizzato dal 2 marzo, anche se l’utilizzo del vecchio modello sarà possibile fino al 27 aprile.
La novità del provvedimento è rappresentata dal fatto che dal 2 marzo il fornitore potrà prendere visione dal proprio cassetto fiscale dell’intera lettera d’intenti e quindi potrà avere accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l’esportatore abituale gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa possibilità non era data al fornitore il quale doveva richiedere la specifica informazione all’esportatore abituale.
Inoltre dal 1° gennaio scorso l’esportatore abituale non dovrà più annotare la dichiarazione d’intento emessa in un apposito registro e non dovrà più consegnare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore o in Dogana, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.
NUOVI TERMINI PER I BILANCI AZIENDALI DEL 2019
Le vicende di questo periodo si riflettono sui bilanci aziendali del 2019, innanzitutto per quanto riguarda l’informativa, ma impongono alcune considerazioni con riferimento alla data di fissazione dell’assemblea di approvazione e alla data di chiusura dell’esercizio.
Le società di capitali potranno usufruire di un maggior termine rispetto a quello ordinario e potranno differire a 180 giorni (al 28 giugno) la data per la convocazione dell’assemblea che deve approvare il bilancio di esercizio, a prescindere dalla presenza nello statuto sociale di una clausola che consente di differire. Inoltre si devono agevolare le forme di partecipazione a distanza, in modo da evitare qualsiasi assembramento di persone; in deroga alla formulazione societaria, l’assemblea è possibile svolgerla anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro presenza e l’esercizio dei diritto di voto.
Non è richiesto, come normalmente avviene, che si trovino nello stesso luogo il presidente e il segretario e le manifestazioni di voto possono avvenire per via elettronica o per corrispondenza.
In un successivo approfondimento verranno analizzate le novità sulla formazione dei bilanci del 2019.
VALIDITA' DEL DURC FINO AL 15 GIUGNO
Il D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha stabilito che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L’Inps, d’intesa con l’Inail, ha chiarito che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc on line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità, ovvero si tratti di stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, gli stessi potranno accedere alla funzione <Consultazione> e prelevare il documento. Qualora sia già presente un documento disponibile, le nuove richieste saranno annullate in automatico dal sistema.
VALIDITA' DEL DURF FINO AL 30 GIUGNO
Il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha esteso fino al 30.6.2020 la durata dei certificati di regolarità fiscale (c.d. DURF) rilasciati entro il 29.2.2020 dall’Agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici, attestanti la sussistenza dei requisiti per non attuare le nuove verifiche sul versamento delle ritenute negli appalti, quando il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi è di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
Considerato che i vari provvedimenti emanati per affrontare l’emergenza epidemiologica hanno sospeso i termini per il versamento delle ritenute solo per i contribuenti che siano in possesso dei requisiti tassativamente indicati, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ha ottenuto il DURF e beneficia della sospensione dei termini di versamento, non dovrà darne comunicazione al committente.
Il committente che non ha ricevuto il DURF dovrà verificare se l’impresa appaltatrice beneficia della sospensione dei versamenti e, in caso affermativo, durante tale periodo, non sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di verifica previsti e dovrà corrispondere all’impresa appaltatrice i corrispettivi maturati.
ESTENSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE
Il D.L. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”) ha esteso la platea dei beneficiari cui si applicano le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per COVID-19 (ex artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020). Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24.2.2020 al 17.3.2020.
L’Inps con messaggio 14.4.2020 n. 1607, ha chiarito che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che in precedenza non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione.
La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza. Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del messaggio.
Notizia ministeriali anticipano che il prossimo D.L. conterrà anche il rifinanziamento della cassa integrazione per 9 settimane e l’allungamento della Naspi e Discoll per un valore complessivo di 15 miliardi.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
L'INDENNITA' SALARIALE NON SCATTA CON ALTRE PRESTAZIONI IN CORSO
Il ricorso agli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, impongono alle aziende un approccio molto più complesso nella gestione delle risorse umane; infatti bisogna contemperare le disposizioni che regolano le diverse declinazioni delle cassa integrazione con gli altri eventi tipici del rapporto di lavoro, come la malattia, i congedi, la maternità, le ferie e permessi.
L’Inps col documento di prassi n. 1621/2020 ha fornito tutti i chiarimenti sulla compatibilità del congedo straordinario COVID-19 con altri strumenti di sostegno al reddito: quando è cumulabile con gli altri ammortizzatori sociali, quando si può scegliere, quando c’è incompatibilità.
Vengono analizzate le principali tipologie di integrazioni salariali introdotte in seguito al coronavirus.
: Per un maggior approfondimento
BONUS 100 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI IN SERVIZIO
Il decreto “Cura Italia” ha introdotto un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti che hanno prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, se nell’anno precedente hanno avuto un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000,00 euro.
Il bonus spetta anche a coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, mentre non spetta ai dipendenti che hanno lavorato in modalità agile o smart working. E’ riconosciuto in automatico ai lavoratori dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Ai fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti, per la determinazione dell’importo del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore ordinarie lavorate e le ore ordinarie lavorabili come previsto contrattualmente. Se il rapporto è 1, spettano 100 euro. Può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Se il lavoratore ha più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore, che dovrà dichiarare al sostituto d’imposta i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore di lavoro e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
SANATORIA LAVORATORI AGRICOLI PER FINE APRILE
Potrebbe già arrivare con prossimo Decreto di Aprile la sanatoria per gli immigrati irregolari, purché già presenti in Italia e nell’immediata disponibilità di un contratto di lavoro, secondo l’annuncio dei giorni scorsi del ministro dell’Agricoltura Bellanova, dopo che l’emergenza coronavirus ha fatto scattare l’allarme manodopera nei campi italiani.
Nel Piano di azione emergenziale per il lavoro agricolo si è ipotizzato un intervento su tre pilastri: l’attuazione delle misure del piano triennale di prevenzione e contrasto al caporalato, l’accelerazione della piattaforma per l’incontro domanda-offerta di lavoro in agricoltura e, infine, la questione dei flussi degli stagionali. Nel quadro degli interventi a sostegno del lavoro in agricoltura rientra anche la proroga al 31 dicembre dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 di aprile, che è già stata approvata a fine marzo.
E non è escluso che la sanatoria possa ricalcare il primo decreto Salvini sulla sicurezza, che prevede la possibilità di rilasciare un permesso temporaneo di sei mesi in caso di calamità naturale o emergenza sanitaria; esattamente quella che si configura oggi con il Covid-19.
CONTROLLI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO SUL PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 149/2020 del 20 aprile scorso ha fornito istruzioni operative alle proprie diramazioni territoriali sulla prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro, in previsione della cosiddetta “fase 2”, dopo il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato da Governo e parti sociali il 14 marzo 2020.
Con il supporto degli organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), all’INL viene demandato il controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del protocollo del 14 marzo 2020 e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
I controlli consisteranno nella verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei contenuti del menzionato protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Per agevolare e garantire l’omogeneità dei controlli sul territorio, è stata, altresì, fornita al personale un’apposita “check list”, che ripercorre analiticamente i punti esaminati dal protocollo, da compilare sulla scorta di quanto accertato direttamente dal personale ispettivo in sede aziendale (ad esempio verificando la messa disposizione di detergenti) e di quanto dichiarato, sotto propria responsabilità, dai responsabili aziendali ovvero da rappresentanti dei lavoratori nonché di eventuale documentazione. Oltre ai contenuti previsti dal protocollo, andranno considerate anche le eventuali prescrizioni stabilite da ordinanze delle Regioni, emanate ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DL 19/2020.
Gli esiti delle verifiche andranno trasmessi alle Prefetture, per l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE
Il attesa del DM attuativo, che definisca i criteri e le modalità di applicazione del nuovo credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, molte imprese che in queste settimane hanno continuato a lavorare, hanno dovuto affrontare in modo sistematico questo tipo di costi, che ricomprendono anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute, calzari e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti, nel limite di spesa di 20.000 euro complessivi.
Il decreto resta quindi fondamentale per definire quali attività rientrino nella locuzione “sanificazione” utilizzata dalla disposizione agevolativa e non ancora codificata. Il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda a prescindere dall’esistenza o meno di un caso di persona infetta. In particolare, secondo il citato protocollo (§ 4), l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
BONUS DI 600/800 EURO E REDDITO DI EMERGENZA
Dopo un avvio un tantino travagliato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, destinato ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonchè i coadiuvanti ed i collaboratori), per i mesi di aprile e maggio verrà accreditato in automatico dall’Inps il bonus che passerà da 600 a 800 euro mensili e continuerà a non avere alcun limite di reddito, come previsto per il mese di marzo in pagamento in questi giorni.
Altra anticipazione del prossimo "Decreto Aprile" è il reddito di emergenza in arrivo per chi ha perso il reddito in questa situazione, per chi finora è rimasto escluso dagli aiuti finanziari e non può lavorare (disoccupati, precari, lavoratori intermittenti, irregolari, badanti, babysitter, colf, etc.).
Dovrebbe essere erogato in maniera analoga al reddito di cittadinanza per un periodo di circa due mesi. Per fare la domanda, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe bastare un modulo di autocertificazione in cui si dichiara di avere i requisiti per usufruire del reddito di emergenza, ovvero che non si è coperti dagli ammortizzatori sociali e dagli attuali bonus previsti per far fronte all’emergenza da COVID-19.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD AL 30 GIUGNO
Il Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 ha previsto il rinvio di alcune scadenze ambientali, tra cui Dichiarazione ambientale - MUD che è stata differita al 30 giugno, insieme al versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di dieci dipendenti; attività di raccolta, commercio e trasporto di rifiuti; soggetti che effettuano l’attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali; soggetti coinvolti nel ciclo di gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La presentazione avviene mediante invio telematico alle Camere di Commercio, tramite il sito www.mudtelematico.it nel caso di comunicazione di rifiuti speciali o tramite PEC della “Comunicazione Rifiuti” in forma semplificata e della “Comunicazione Rifiuti Urbani”.
Lo Studio assiste i propri clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.
PROROGA DELLE SCADENZE PER AUTO E PATENTI
Tra i tanti provvedimenti emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria, ve ne sono alcuni che riguardano la gestione delle auto e le autorizzazioni di guida di prossima scadenza. Ricordiamo i principali le principali scadenza prorogate:
Patenti in scadenza dal 31.01.2020 o scadute dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17.03.2020): restano valide fino al 31.08.2020; la proroga esclude l'uso della patente all’estero.
Autorizzazioni alla guida: prorogate fino al 30.06.2020. La disposizione si rivolge, per esempio, a chi aveva l’appuntamento fissato in commissione medica e non ha potuto effettuare il rinnovo.
Revisioni in scadenza: i veicoli che dovevano essere sottoposti a revisione entro il 31.07, possono circolare fino al 31.10.2020 senza incorrere in sanzioni.
Esami di teoria per la patente di guida: potranno essere svolti oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, entro il 30.06.2020, prenotando al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Fogli rosa in scadenza tra il 1.02 e il 30.04.2020: sono prorogati fino al 30.06.2020.
Bollo auto: si tratta di una tassa regionale e può variare a seconda della Regione di residenza. Il Piemonte ha posticipato al 30.06.2020 il pagamento dei bolli in scadenza dal 8.03.2020 al 31.05.2020.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
Allegato:
- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2019 e IMU 2020.
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