STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 19 novembre 2020
CIRCOLARE N. 176
L’emergenza sanitaria ha pesantemente influenzato l’agenda economica, sociale e culturale dei governi in tutto il mondo; lo Stato è l’attore protagonista, facendo in larga parte ricorso a nuovo debito pubblico grazie alla sospensione delle regole di bilancio e ai programmi straordinari di acquisto delle banche centrali. Questo fragile equilibrio ora è scosso dalla seconda ondata pandemica che impone nuove restrizioni all’attività economica e ulteriori misure straordinarie di spesa pubblica, rimandando l’avvio della ripresa.
Per evitare che questo accada è necessario avere un piano che mobiliti le risorse interne, disponibili per far fronte agli investimenti necessari per adeguare le infrastrutture e ricapitalizzare le aziende delle filiere vincenti nel prossimo futuro. Il nostro Paese si deve scuotere, quanto prima dalla crisi di pessimismo, che sta deprimendo sia il consumo privato sia gli investimenti; riportare la fiducia è la vera priorità. Occorre creare le condizioni perché le aspettative delle persone rispetto alle prospettive di crescita sostenibile del sistema diventino da irrazionali (speranze) a razionali (incentivi a investire).
Il rinvio del secondo acconto delle imposte ad aprile del 2021, per la maggior parte delle imprese, deve essere visto come un’opportunità che oltre ad avere un effetto finanziario immediato, consente anche di calcolare l’importo dovuto con il metodo previsionale a posteriori, quindi dopo aver determinato l’imposta dovuta per il 2020.
Anche per il versamento del saldo IMU di metà dicembre trovano applicazione numerose previsioni di favore introdotte con la normativa dettata dall’emergenza da Covid-19, in parte anticipate in sede di acconto, come l’esenzione degli immobili adibiti a alberghi, pensioni, agriturismo, affittacamere, etc. interessate dalla chiusura totale o parziale disposta a livello nazionale.
I decreti Ristori e Ristori-bis sono intervenuti a sospendere i contributi sul lavoro dipendente dovuti nel mese di novembre in favore dei datori di lavoro privati con unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del decreto. Vi sono poi una serie di proroghe che vanno dall’attivazione semplificata dello smart working sino al 31 gennaio 2021, il congedo straordinario per il dipendente con figlio minore di 14 anni che deve restare a casa da scuola in quarantena a causa del Covid-19 e il bonus baby-sitting per l’acquisto di servizi per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli.
ACCONTI IMPOSTE AL 30 NOVEMBRE o 30 APRILE 2021
Il 30 novembre corrisponde al termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito 2020, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali per il pagamento dell’Irpef, delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, per la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap.
Quest’anno l’appuntamento è particolarmente sentito per le difficoltà a cui quasi tutti sono sottoposti a causa del Codiv-19, tanto che i decreti Agosto e Ristori-bis hanno previsto il differimento del termine di versamento del secondo acconto al 30 aprile 2021 per i contribuenti che, trovandosi nelle zone rosse, applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. Possono beneficiare del differimento anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfettario o quello di vantaggio e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti (artt. 5, 115 e 116 del Tuir) come soci o familiari con i requisiti ISA.
Lo stesso differimento al 30 aprile 2021 si applica anche ai soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni del territorio nazionale.
Rimane invece confermata la scadenza del 30 novembre p.v. per tutti i contribuenti persone fisiche “privati”, gli imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario e per tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), o se risultano elaborati, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
L’acconto può sempre essere determinato con due differenti metodologie: metodo storico applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2019; metodo previsionale sulla base di una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2020 siano inferiori a quelle del precedente esercizio.
Il differimento della seconda rata dell’acconto al prossimo anno, oltre ad avere un effetto finanziario immediato, consente anche di calcolare l’importo dovuto con il metodo previsionale “a posteriori”, quindi dopo aver determinato l’imposta dovuta per il 2020.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE
Mercoledì 16 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.
: Per visualizzare tutto lo scadenzario
VERSAMENTO DAL SALDO IMU 2020
Il 16 dicembre è anche la scadenza per versare il saldo del 2020 dell’IMU sulla casa, da parte dei possessori di fabbricati diversi all’abitazione principale, dopo che la Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783 della Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’imposta comunale sugli immobili - IMU e il tributo per i servizi indivisibili - Tasi) nella nuova IMU, con l’eliminazione della Tasi.
Per l’emergenza Covid-19 è stato cancellato il versamento della rata di giugno 2020 dell’IMU dovuta da alberghi e pensioni (in categoria D/2), agriturismi, affittacamere, villaggi turistici, ostelli, rifugi, case vacanze, B&B e campeggi, indipendentemente dalla categoria catastale, purchè il proprietario sia anche gestore dell’attività, mentre per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali conta l’effettiva destinazione d’uso.
Per il saldo di dicembre l’esenzione è stata ampliata agli immobili adibiti a cinema e teatri (in categoria D/3), nonché a discoteche e simili, a condizione che gestore e proprietario coincidano, mentre coi decreti Ristori e Ristori-bis viene disposta l’esenzione anche alle imprese interessate dalle chiusure totali o parziali, che operano nelle zone rosse, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività. L’esenzione opera anche per le relative pertinenze.
Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto, abitazione). In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU continua ad essere il proprietario / titolare di diritti reali sull’immobile.
Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.
I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da lunedì 7 dicembre.
: Per gli utenti registrati al nostro sito internet
VERSAMENTO ACCONTO IVA 2020
L’acconto Iva 2020 scadrà il prossimo 28 dicembre. Tale importo sarà detratto dal versamento Iva da effettuare entro il 18 gennaio p.v. (per i versamenti mensili) o entro il 16 febbraio/16 marzo p.v. (per i versamenti trimestrali).
Le modalità di calcolo sono le stesse dello scorso anno e l’acconto è nella misura dell’88%. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2019 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2020;
2) hanno cessato l’attività prima del 30/11/2020 se mensili, o 30/09/2020 se trimestrali;
3) hanno iniziato l’attività nell’anno 2020;
4) hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.
In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:
- versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);
- in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).
CONTRIBUTI NEL DECRETO RISTORI-BIS
A seguito delle nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il Governo ha emanato il c.d. decreto Ristori-bis (D.L. 149 del 9 novembre 2020), in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U n. 279 del 9 novembre 2020, contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sulla base del primo decreto Ristori, il contributo è attualmente in corso di erogazione, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 7.11.2020, nei confronti dei soggetti cui spetta “automaticamente” (ossia, senza necessità di presentare la specifica domanda).
Il decreto Ristori-bis ha rideterminato il contributo a fondo perduto in favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 24.10.2020, prevedendo l’estensione dello stesso ad ulteriori settori, nonché l’incremento del beneficio per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio o sede nelle predette rosse e arancioni.
Viene altresì previsto il riconoscimento di tale contributo nel 2021 nei confronti dei soggetti che operano all’interno di centri commerciali/operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande.
Il contributo a fondo perduto spetta al verificarsi della riduzione di almeno il 33,33% del fatturato e dei corrispettivi (valore Iva) nel mese di aprile 2020, rispetto al corrispondente mese di aprile 2019.
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CORREZIONE DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Entro il prossimo 30 novembre è previsto il termine di invio telematico dei modelli Redditi e Irap 2020, utilizzati per dichiarare i redditi del 2019. Entro la stessa data sarà anche possibile correggere le dichiarazioni già inviate, qualora il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2019 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerati o non dichiarati. Allo stesso modo sarà ancora possibile, entro tale data, predisporre la dichiarazione per il 2019 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Per chi detiene investimenti all’estero, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.), che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), deve ricordarsi di inserirli nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti e corrispondere, se dovuta, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).
Sempre entro il prossimo 30 novembre sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2017, potrà presentare il modello Redditi PF 2018 integrativo e indicare in esso il credito vantato. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
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OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2020 – 2022, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito conseguito dalla società viene ripartito e tassato in capo ai soci, in relazione alle rispettive quote di partecipazione (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate), mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
L’opzione è vincolante per tre esercizi e si esercita all’interno del modello Redditi con il quadro OP. Per le società neocostituite (primo anno di attività), o trasformate in SRL nel 2020 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2020, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro la data di presentazione del modello dei redditi (risoluzione n. 80/E/2015).
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazione qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto del precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
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BONUS BABY SITTING PER AUTONOMI
L’art. 14 del decreto Ristori-bis (D.L. 149 del 9 novembre 2020) ha previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, limitatamente alle regioni che appartengono alla zona rossa, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori).
Possono fruire del bonus i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) nella quale rientrano artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonchè i coadiuvanti ed i collaboratori, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non ne avranno diritto i lavoratori dipendenti che, stando alle novità previste dal decreto Ristori bis, potranno invece fruire del congedo straordinario retribuito al 50%.
Rispetto alla misura della scorsa estate, quella in esame prevede il divieto di usarlo per pagare le prestazioni rese da familiari, per evitare che i voucher si trasformino nuovamente nel bonus nonni o zii.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS, secondo le modalità che verranno stabilite. L’utilizzo dei voucher riconosciuti passa ancora una volta dal Libretto famiglia.
Sia per la presentazione della domanda che per l’uso e la gestione dei voucher riconosciuti bisognerà essere in possesso del PIN INPS (ormai in fase di dismissione e non più richiedibile) o delle credenziali SPID.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 del decreto Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al decreto Ristori-bis, mentre non opera relativamente ai premi Inail.
È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del decreto Ristori-bis. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
INCENTIVO IO LAVORO
Il primo decreto sul bonus IO lavoro è stato pubblicato il 6 febbraio; una successiva rettifica è arrivata il 12 febbraio; una terza novità è invece contenuta nel decreto attuativo del 24 febbraio 2020, che riconosce la possibilità di cumulo dell’incentivo IO lavoro con il bonus per l’assunzione di under 35.
Il nuovo bonus IO lavoro per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è rivolto alle imprese che assumono disoccupati fino a 25 anni e di età superiore qualora vengano rispettati determinati requisiti. Sarà pari ad un massimo di 8.060 euro l’importo del bonus per le assunzioni, incentivo che verrà riconosciuto per i primi 12 mesi d’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per l’apprendistato.
Il nuovo bonus IO Lavoro dell’ANPAL sarà fruibile previa presentazione di domanda all’INPS, secondo le regole operative che dovranno esser disposte con apposita circolare.
L’incentivo per le nuove assunzioni spetterà per le imprese ubicate in tutte le regioni d’Italia. Il decreto ANPAL specifica infatti che il bonus IO Lavoro sarà riconosciuto qualora la sede di lavoro sia:
- nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- nelle regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
L’importo massimo del bonus per le imprese sarà riparametrato ed applicato su base mensile e, in caso di lavoro part-time, il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022. L’Inps, con messaggio n. 4191 del 10 novembre 2020, ha comunicato che, relativamente alla fruizione dell’incentivo IO Lavoro, l’Anpal ha dovuto sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di consolidare gli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica.
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CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI QUARANTENA
Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.
SMART WORKING CON PROCEDURA SEMPLIFICATA FINO AL 31 GENNAIO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le proprie FAQ riguardanti la normativa emergenziale, chiarendo che l’iter semplificato per l’attivazione dello smart working potrà continuare ad essere utilizzato sino al 31 gennaio 2021, data in cui terminerà lo stato di emergenza.
La procedura semplificata è stata introdotta per alleggerire gli adempimenti dei datori di lavoro a cui l’utilizzo della modalità di lavoro agile è raccomandato, dai provvedimenti governativi e dai protocolli siglati tra le parti sociali, quale soluzione per ridurre le possibilità di contagio e quindi tutelare la salute dei dipendenti. Tale procedura consente l’invio dei nominativi dei lavoratori coinvolti tramite un unico file excel; non è necessario allegare l’accordo individuale di smart working siglato tra azienda e dipendente. Questa è la procedura da seguire per quanto riguarda il rapporto tra azienda e Ministero, che dunque resta in vigore fino al termine attualmente previsto dello stato di emergenza, cioè il 31 gennaio. Resta l’adempimento riguardante l’informativa sulla salute e sicurezza che può essere assolto mediante invio con posta elettronica.
La precisazione è stata resa necessaria in ragione del disallineamento venutosi a creare tra il termine dello stato di emergenza, prorogato dal D.L. n. 125/2020 al 31 gennaio 2021, e l’iter semplificato per l’attivazione del lavoro agile disponibile fino al 31 dicembre 2020.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020
Visto il protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il Legislatore è intervenuto sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, con il D.L. 129/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020), che ha prorogato dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Pertanto i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.
Per completezza, si precisa che il differimento del termine finale di sospensione interessa anche gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di accertamento in materia doganale, le ingiunzioni degli enti territoriali e i nuovi accertamenti esecutivi per tributi locali.
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.
110% CON SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO
Dal 15 ottobre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile inviare telematicamente la comunicazione per l’opzione sotto forma di sconto o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione del 110% per gli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che hanno previsto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Alla comunicazione vanno anche compilate le sezioni riguardanti il visto di conformità, l’asseverazione efficienza energetica e l’asseverazione rischio sismico nel caso siano normativamente obbligatori.
Il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno determinato l’opzione per il contributo sotto forma di sconto ovvero la cessione del credito di imposta.
Per gli interventi che riguardano l’efficienza energetica, si segnala che dal 28 ottobre 2020 è operativo anche il nuovo portale ENEA per il caricamento, la modifica e la consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono del superbonus 110%.
Il portale è disponibile al link https://detrazionifiscali.enea.it/.
BREXIT DOPO IL 1° GENNAIO 2021
Ci saranno nuove formalità doganali e dazi all’importazione dopo il 1° gennaio 2021, con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, nel caso, ormai probabile, del no deal.
In vista della realizzazione della Brexit, il Governo inglese ha pubblicato, nell’ultimo periodo, una serie di guide e di informative sui propri siti istituzionali, destinate agli importatori Uk e necessariamente di interesse anche per i loro partner unionali.
Da gennaio a luglio 2021 sarà possibile presentare una dichiarazione differita entro sei mesi dall’introduzione delle merci, che consentirà il contestuale differimento del versamento tributario, mentre da aprile saranno intensificati i controlli su determinate categorie di merci, per le quali sarà inoltre richiesta la presentazione di documentazione attestante la qualità e la sicurezza del prodotto e talvolta la notifica preventiva alle autorità doganali in ordine all’introduzione.
Da luglio, poi, il sistema andrà a regime e le importazioni nel Regno Unito saranno indistintamente subordinate alla presentazione di una dichiarazione doganale completa, e vi sarà un ulteriore e generalizzato aumento dei controlli. La terza fase prevede anche un duplice modello di sdoganamento della merce che, a seconda della dogana di entrata, consentirà lo stoccaggio della merce fino a 90 giorni (temporary storage model) ovvero – quando ciò non sarà possibile – imporrà l’inoltro della documentazione alla dogana prima che la merce esca dal territorio Ue (pre-lodgement model).
RIVALUTAZIONE PER I BENI DELLE IMPRESE
Il decreto Agosto ha riaperto i termini per rivalutare i beni strumentali delle imprese e le partecipazioni, apportando delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019). Le principali novità riguardano l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, la possibilità di non dare rilevanza fiscale, ma solo civilistica alla rivalutazione e la riduzione dell’imposta sostitutiva dovuta.
Sono interessate alla rivalutazione le imprese che non adottano i principi contabili nazionali (Oic) a prescindere dal regime contabile adottato. Quindi, tanto le società che le ditte individuali, tanto in contabilità ordinaria che in semplificata, con esclusione delle attività professionali.
La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio 2020, a condizione che i beni oggetto di rivalutazione fossero già presenti nel bilancio al 31/12/2019.
Al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati dei beni appartenenti all’impresa, ancorché con effetti fiscali differiti, l’imposta sostitutiva dell’Irpef dell’Ires, dell’Irap e delle eventuali addizionali, deve essere versata nella misura unica del 3% dei maggiori valori, sia per i beni ammortizzabili, che non ammortizzabili.
La norma sulla rivalutazione, se raffrontata con quelle del passato, risulta estremamente conveniente, in quanto consenti di migliorare i bilanci ed i rating aziendali, anche ai fini dell’accesso al credito, con costi molto contenuti, e se si rinuncia agli effetti fiscali (rivalutazione solo civilistica), è completamente gratuita.
: Per un maggior approfondimento
SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI CONTABILI
Per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione, il decreto Agosto ha previsto la possibilità di sospendere gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali, con lo scopo di migliorare i risultati e il patrimonio netto dei bilanci delle imprese già sottoposti alle influenze negative derivanti dal Covid-19.
In particolare, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’art. 2426, comma 2, c.c., viene consentito di sospendere le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio relativo all’esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto, quindi il bilancio al 31/12/2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare. In tale caso il piano di ammortamento originario sarà prolungato di un anno e sarà obbligatorio destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa. La deduzione dalle imposte dirette (IRES e IRAP) della quota di ammortamento sospesa, in deroga al principio di derivazione, è comunque possibile.
BONUS DEL 10% PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DAL 1° DICEMBRE
Non solo bonus vacanze, bonus facciate, bonus risparmio energetico, ecobonus e superbonus, dal 1° dicembre ci sarà anche il bonus per chi paga con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, etc.). Entrerà in vigore il c.d. “Piano Cashback”, un progetto volto ad incentivare l’uso delle carte di pagamento per combattere i pagamenti in nero, insieme ad altri provvedimenti già adottati come l’abbassamento del tetto dei contanti dai 3.000 ai 2.000 euro, le detrazioni fiscali per le prestazioni pagate con moneta elettronica, l’esenzione fiscale per chi usa buoni pasto elettronici invece che cartacei.
Il funzionamento è semplice: a fronte di un pagamento con carte di pagamento dal 1° dicembre p.v. per importi superiori a 3.000 euro in un anno (1.500 euro al semestre) si potrà recuperare 300 euro, ossia il 10%. E’ necessario effettuare minimo 50 transazioni elettroniche nel semestre, ad esclusione degli acquisti online. La partecipazione al rimborso sarà su base volontaria e passerà attraverso l’app “Io”, già sperimentata per il bonus vacanza.
Il piano cashback prevede anche la lotteria degli scontrini, il cui avvio è annunciato il 1.01.2021. Il sistema è basato su estrazioni con vincite in denaro abbinate allo scontrino fiscale degli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (estrazioni annuali, mensili e settimanali). Le vincite saranno di importo variabile da € 5.000 a 25.000 per i clienti e da € 5.000 a 1.000.000 per gli esercenti.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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