STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
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ALBA, lì 25 febbraio 2021
CIRCOLARE N. 177
Ad un anno dall’emergenza Covid-19, possiamo rilevare come questo abbia impattato sul modo di lavorare e sull’organizzazione delle imprese, nonchè su quello normativo. Cambiamenti che si pensava potessero essere necessari per alcuni mesi, ma dopo un anno sono ancora attuali e non si riesce ad affermare con ragionevole certezza quando si potrà tornare alla normalità. Cosa che forse non avverrà, nel senso che è probabile che ci sia una nuova normalità.
Le sfide annunciate del nuovo Governo riguardano la riforma del fisco, la rotta “obbligata”, alla luce degli infiniti ritocchi subìti in maniera scoordinata negli anni, ha finito per assestare i propri colpi più duri sul lavoro, dove l’Italia è superata solo da Slovacchia e Grecia nella graduatoria europea della pressione fiscale.
La finanza pubblica italiana schiacciata da vent’anni di stagnazione e dal debito gonfiato dalla pandemia non offre però soluzioni semplici. Per trovare risorse viene indicata la strada di un impegno rinnovato e accresciuto nella lotta all’evasione, ma occorre prima rendere strutturali gli introiti. Obiettivo irraggiungibile senza una svolta drastica nel ginepraio di norme che regolano l’accertamento e il contenzioso e che si intasano in un continuo conflitto interpretativo in cui la certezza del diritto si trasforma in una chimera. Per fare tutto questo servono competenze e tempo in quantità notevoli.
Sul lavoro il 17 marzo compirà un anno il divieto di licenziamento per motivi organizzativi, introdotto dal decreto cura Italia all’indomani della prima ondata dell’emergenza pandemica, nei mesi successivi più volte prorogato, attualmente fino al 31 marzo 2021 e le diverse disposizioni in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, tra le quali emerge quella che concede le ulteriori 12 settimane di integrazioni salariali.
Non hanno subito proroghe le scadenze Iva del periodo, con la comunicazione della liquidazione periodica di fine mese, il saldo annuale 2020 in scadenza il 16 marzo e la dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile.
LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA DEL 4° TRIMESTRE
Il prossimo 1° marzo i soggetti passivi Iva mensili e trimestrali devono inviare i dati delle/a liquidazioni/e periodiche/a Iva dell’ultimo trimestre del 2020, sulla base delle registrazioni effettuate nei mesi da ottobre a dicembre scorso.
E’ possibile non presentare la liquidazione Iva periodica del 4° trimestre se viene trasmessa la dichiarazione Iva annuale entro la fine del mese di febbraio, compilando anche il quadro VP; se invece la dichiarazione annuale viene trasmessa nel più ampio termine del 30/04, la liquidazione periodica del 4° trimestre deve essere inviata entro la fine del mese di febbraio.
L’invio della comunicazione va effettuato anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”, mentre sono esonerati i contribuenti minimi/forfettari, le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario, i soggetti che svolgono attività di intrattenimento, chi effettua esclusivamente operazioni esenti e coloro che non hanno svolto alcuna operazione nel trimestre.
Con il decreto Fiscale 2020 è stato previsto l’invio, dal 1° gennaio 2021, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della bozza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva. Tuttavia è necessario che siano introdotte le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale presumibilmente utilizzerà, al fine di redigere la bozza per l’invio, i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.
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VERSAMENTO SALDO IVA 2020 O UTILIZZO DEL CREDITO IVA
Entro il prossimo 16 marzo, in presenza di un debito, è dovuto il saldo Iva del 2020, sulla base della Dichiarazione annuale. Non ha subito modifiche la possibilità di versare in forma rateale, maggiorando dello 0,33% su base mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. In alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 30.06 con possibilità di pagare lo stesso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, vale a dire entro il 30.7.2021, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Anche in tale caso, è possibile rateizzare il dovuto, tenendo conto che la rateizzazione del saldo IVA deve comunque concludersi entro il mese di novembre.
A causa degli adempimenti sospesi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato previsto l’inserimento in appositi righi dei versamenti non eseguiti alle previste scadenze. I versamenti Iva dilazionati dovranno invece essere inseriti nel rigo VL30, casella 3.
In presenza di una Dichiarazione annuale a credito è consentito di: riportare il credito all’anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche, riportare il credito all’anno successivo e utilizzarlo in compensazione, o richiederlo a rimborso.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva fino a 5.000 euro può avvenire liberamente, a partire dal 1° gennaio, mediante la presentazione dei modelli F24 coi canali telematici Entratel o Fisconline; per importi superiori a 5.000 euro occorre attendere la presentazione della Dichiarazione annuale completa del visto di conformità e la compensazione potrà avvenire del decimo giorno successivo.
Si ricorda che il D.L. 78/2010 ha previsto il divieto di compensazione dei crediti erariali in caso di iscrizione a ruolo o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00. Per ovviare al blocco è possibile richiedere all’Agente della Riscossione la rateazione, ed ottemperare alle rate in scadenza o scadute.
In alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza, al verificarsi di determinate condizioni, e comunque in caso di cessazione dell’attività. In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovano strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente dovranno effettuare nel corso dell’anno 2021, non riuscendo a sfruttare tutto il credito tramite la compensazione.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Martedì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) in un’unica soluzione o in forma rateale;
Ø Versamento della tassa di concessione governativa relativa al 2021 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
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VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO IMU 2020
A seguito dei rinvii dei termini per la pandemia da Covid-19, i comuni hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2020 ad approvare i bilanci ed a pubblicare le aliquote ed i regolamenti IMU 2020 sul sito entro il 31 gennaio 2021. Per questo motivo il 28 febbraio 2021 (in realtà è il 1º marzo, perché di domenica) è la scadenza per il pagamento del conguaglio IMU 2020.
Al versamento non sono chiamati tutti i contribuenti, ma solo i possessori degli immobili ubicati nei comuni dove il saldo è stato versato il 16 dicembre, con le aliquote pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 16 novembre 2020.
La risposta del Mef è stata che per verificare la correttezza di quanto corrisposto a saldo, è sufficiente controllare le delibere pubblicate al 16 novembre 2020. Non occorreva invece tener conto delle pubblicazioni avvenute dopo tale data; laddove fossero intervenute delle variazioni di aliquote pubblicate successivamente al 16 novembre, ciò non avrà inciso sull’importo da versare a dicembre bensì sul conguaglio in scadenza al 1° marzo.
I Clienti dello Studio hanno già ricevuto il modulo per il pagamento del conguaglio.
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Entro il 10 marzo 2021 è possibile rimediare ad errori, inadempienze o regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del 2019, scaduta lo scorso 10 dicembre 2020, mediante la presentazione del modello Redditi e Irap 2020.
E’ possibile ravvedere la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, pagando la sanzione ridotto a 1/10 del minimo, ovvero di € 25,00 se non emergono imposte, con il codice tributo 8911.
E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2018, potrà presentare il modello Redditi PF 2019 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.
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RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
La legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 Dicembre 2020) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2021.
L'imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione e il suo versamento potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.
La redazione e il giuramento della perizia di stima, adempimenti ancora necessari per la rivalutazione, dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 47/2011, ha precisato che nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato di precedente analoga agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:
- non sarà tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora dalla nuova rideterminazione emergesse un minor valore rispetto alla rivalutazione precedente, non sarà però possibile ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
NOVITA’ PER LA PROSSIMA DICHIARAZIONE 730 E REDDITI
Con il provvedimento del 15 gennaio 2021, prot. 13104/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il Modello 730/2021 che sarà reso disponibile a partire dal 30 aprile 2021 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata. Quest’anno le novità possono essere così sintetizzate:
• riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente, dal 1° luglio 2020, per i redditi complessivi fino a 28.000; da tale data non è più possibile fruire del c.d. “bonus Renzi”;
• detrazione per ristrutturazione “Superbonus” per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, nella misura del 110%, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici;
• detrazione per “bonus facciate” per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2020, nella misura del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
• credito d’imposta “Bonus vacanze” del restante 20% del costo sostenuto e del credito d’imposta utilizzato nella misura dell’80%, entro il 31 dicembre 2020;
• credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica per i soggetti che rottamano almeno due autovetture, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, per un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro;
• credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020, il restante 20% del costo sostenuto potrà essere fruito come detrazione d’imposta;
• riduzione delle detrazioni d’imposta in base al reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari o superiore a 240.000 euro;
• la deducibilità delle spese che danno diritto alla detrazione nella misura del 19% (esempio le spese mediche), a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con sistemi tracciabili (carte di credito, di debito, assegni o bonifici).
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CERTIFICAZIONE UNICA 2021
A partire da quest’anno, la Certificazione Unica ha una nuova scadenza unificata al 16.3.2021, valevole sia per la consegna al percipiente in duplice copia cartacea della CU sintetica, che per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria.
Il modello della CU 2021, nella versione sintetica, è utile al dipendente per poter presentare la dichiarazione dei redditi e nella versione ordinaria per fornire all’Amministrazione Finanziaria i dati e le informazioni utili a ricostruire la tassazione applicata dal sostituto d’imposta ed a quadrare le ritenute ed imposte operate con i versamenti che saranno poi esposti nel modello 770, nonché gli imponibili previdenziali ed i contributi trattenuti ai fini della pensione.
Per le Certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza è ammessa fino al 02.11.2021, ossia la medesima scadenza del modello 770.
La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO INTEGRAZIONI SALARIALI
L’Inps, con circolare n. 24/2021, ha diramato le istruzioni operative relative all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 12, D.L. 137/2020. Pertanto, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dallo stesso D.L. 137/2020.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nella suddetta mensilità di giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020.
Si evidenzia che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea: all’esito dell’autorizzazione, l’Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, prevista fino al 31 gennaio 2021, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
COOPERATIVE ARTIGIANE CON ISCRIZIONE INPS LAVORATORI AUTONOMI
La circolare INPS n. 29/2021 riepiloga il quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e chiarisce la possibilità di tutela previdenziale con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo.
L’Istituto riporta il parere del Ministero del Lavoro per cui è necessario che il regolamento della cooperativa artigiana consenta chiaramente tale tipo di rapporto, che deve essere funzionale allo scopo sociale e sottolinea che è la reale modalità con cui il lavoro si esplicita a definire la sua natura e la conseguente tutela previdenziale.
Sono in fase di implementazione di nuove procedure informatiche attraverso le quali i soci lavoratori autonomi di cooperativa saranno iscritti alla gestione speciale autonoma degli artigiani. Nel frattempo le sedi possono procedere all’apertura delle posizioni previdenziali nella gestione speciale, per tutti i soci di cooperativa iscritti all’albo delle imprese artigiane che non siano già iscritti al fondo lavoratori dipendenti o alla Gestione Separata. Se invece i lavoratori hanno già una posizione aperta in queste gestioni, l’Istituto provvederà, previa comunicazione con un successivo messaggio, a riversare il montante contributivo nella gestione speciale autonoma per gli artigiani con decorrenza dal mese di marzo 2021.
RINNOVO CONTRATTO COLF E BADANTI
I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, per i lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di settore Fildaldo, Domina hanno siglato il giorno 8 settembre 2020 il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.
Le novità introdotte dal nuovo contratto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e che scadrà il 31 dicembre 2022, riguardano:
- la nuova denominazione di "assistenti familiari" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter, con l’inserimento in un unico livello BS delle Baby-sitter;
- l’inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi;
- un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1° gennaio 2021;
- ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019) verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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VERSO UN NUOVO DECRETO RISTORI
Il nuovo provvedimento dovrebbe entrare in vigore dall’inizio di marzo, con una serie di proroghe per le precedenti misure d’emergenza. Tra le principali misura si segnala:
· Agevolazione prima casa - Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa.
· Cartelle e versamenti - E’ stato inserito l’art. 22-bis per bloccare la ripresa dell’attività di riscossione. Le nuove disposizioni impattano principalmente sulla proroga dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di addebito e accertamento e sulla sospensione dell'attività di notifica e dei pignoramenti.
· Proroga notifiche - Lo stesso articolo del decreto Milleproroghe modifica anche una serie di atti per i quali i termini di decadenza per la notifica sarebbero spirati nel 2020, aumentando la proroga già disposta e portandola a 14 mesi (rispetto ai 13 mesi precedenti). Gli atti in questione sono le cartelle di pagamento emesse in seguito ad attività di liquidazione ex art. 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72 sulle dichiarazioni presentate nel 2018, quelle emesse e relative ai modelli 770 presentati nel 2017 e quelle emesse in conseguenza dei controlli formali ex art. 36-ter Dpr 600/73 sui dichiarativi presentati nel 2017 e 2018.
BONUS VACANZE UTILIZZABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2021
Con il D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), introdotto dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera in sede di conversione in legge, viene prevista la proroga al 31 dicembre 2021 del termine ultimo previsto per l’utilizzo del c.d. “bonus vacanze”.
Si ricorda che possono beneficiarne i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro. L’ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.
Per nucleo familiare si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico». Più precisamente, il «nucleo familiare» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dall’art. 3 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159. Il credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare.
APPROVAZIONE DEI BILANCIO 2020 ENTRO 180 GIORNI
Nel corso dell’iter di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) è stato approvato un emendamento che dispone che le assemblee di approvazione dei bilanci societari 2020 potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con l’emendamento viene inoltre disposto che le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie, precedentemente elencate, si applicano alle assemblee tenute entro il 31/07/2021.
Rimane comunque aperta la possibilità di prolungare ulteriormente l’applicazione della disciplina di cui al citato art. 106 del D.L. 18/2020 convertito qualora l’emergenza epidemiologica dovesse prolungarsi anche oltre il 2021.
PUBBLICATO IL D.M. CHE APPROVA GLI ISA 2021
Con il D.M. 2/02/2021, pubblicato in G.U. del 19/02/2020, il MEF ha approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020 relativi a tutte le attività economiche: agricoltura, manifatture, servizi, commercio ed attività professionali. Sono state anche approvate le territorialità specifiche.
Tra i soggetti inclusi, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state individuate le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli ISA approvati, di seguito:
- codice 15: contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
- codice 16: contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’1/01/2019;
- codice 17: contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, una delle 85 attività individuate dai codici attività riportati nella tabella “Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2020” allegata al medesimo D.M. Si tratta, in massima parte, delle attività già considerate per l’estensione del contributo a fondo perduto dai vari "DL Ristori".
MODELLO UNICO AMBIENTALE 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021, è stato pubblicato il DPCM del 23 dicembre 2020 che approva le specifiche del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2020, in sostituzione del modello unico ambientale approvato col DPCM 24 dicembre 2018.
Come disposto dalla legge 70/1994, il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente. Considerato che il DPCM è stato pubblicato il 16 febbraio 2021, e che la presentazione della dichiarazione decorre dai 120 giorni dalla data di pubblicazione in G.U., il termine per la presentazione slitta al 16 giugno 2021.
DAL 1° MARZO ACCESSO ALLA P.A. SOLO CON SPID, CIE O CNS
Per accedere a tutti i servizi telematici della Pubblica Amministrazione dal 1° marzo 2021 solo tre saranno le modalità: Spid, Carta d’Identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.
Il D.L. n. 76/2020 (decreto Semplificazioni) ha stabilito infatti che tutti i siti della P.A. dovranno essere accessibili tramite credenziali passe-partout, cioè utilizzabili per qualsiasi ente, mentre le singole credenziali che ogni Amministrazione aveva adottato in autonomia, dovranno essere dismesse.
Gli utenti registrati in possesso di “vecchie” credenziali potranno tuttavia continuare ad utilizzarle fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021, dopo di che sarà necessario dotarsi di Spid, Cie o Cns. Per chi già utilizza queste ultime tre modalità per accedere, invece, non ci sarà alcun cambiamento.
Dal 1° marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate smetterà di rilasciare nuove credenziali Fisconline. I professionisti e le imprese potranno continuare ad utilizzare le precedenti credenziali, ma anche richiederne di nuove. Per loro, infatti, data la maggiore complessità dei contesti, il passaggio all’uso esclusivo di Spid, Cie e Cns avverrà in una data che sarà indicata in un apposito decreto attuativo, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Per ottenere lo Spid è necessario essere maggiorenni, residenti in Italia e farne richiesta ad uno dei nove gestori di identità digitale presenti sul sito: http://www.spid.gov.it/richiedi-spid, oppure farne richiesta allo Studio, che in qualità di Rao lo può rilasciare.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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