STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 15 aprile 2021
CIRCOLARE N. 178
I bonus fiscali diventano sempre più protagonisti, in negativo di una annunciata riforma fiscale di difficile attuazione, con una finanza pubblica che prevede scostamenti ulteriori per il 2021 di 40 miliardi e un nuovo fondo aggiuntivo per i progetti del Recovery di 30 miliardi, finanziato in deficit nell’arco di durata dell’intero piano 2021-2026. Nuovo deficit per finanziare il decreto Sostegni-bis, con l’intento di irrobustire il pacchetto degli aiuti a un’economia percorsa da tensioni sociali crescenti per il lungo stop pandemico, come confermano le manifestazioni di piazza dei giorni scorsi.
Il nuovo fondo perduto dovrebbe replicare quello del decreto di marzo, anche per garantire tempi brevi ai bonifici. In pratica, si attendono ristori più sostanziosi, con particolare attenzione alle piccole imprese e partite Iva; l’ipotesi è che il calcolo resti analogo al precedentemente (accesso ai ristori da parte delle attività che hanno subìto un calo di fatturato pari ad almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019), ma con la differenza che verranno indennizzate due mensilità. Si prevedono variazioni anche nelle aliquote di ristoro da applicare alla perdita subìta (nel primo decreto rilevava la perdita media mensile 2020 sul 2019).
Sul fronte del lavoro, è allo studio un pacchetto incentivi per favorire la sottoscrizione di contratti di lavoro, soprattutto a tempo determinato, con una dote da 1,5 miliardi euro. L’obiettivo è quello di incentivare le aziende ad assumere personale in vista dei prossimi mesi, quando la ripartenza economica dovrebbe fare qualche passo avanti, anche nel settore terziario, al pari della campagna vaccinale. L’incentivo potrebbe arrivare a 4mila euro, sotto forma di conguaglio contributivo, e si incasserebbe quando il contratto è di 1 o 2 anni, pensando di ricollocare i lavoratori in Cig e quelli di imprese in forte difficoltà.
Gli aiuti alle partite Iva non si fermano ai sostegni: le pagelle fiscali (ISA) prevedono nuove cause di esclusione per almeno un milione di contribuenti tra società, autonomi, ditte individuali e professionisti, con la sospensione delle pagelle per almeno 82 codici attività, tra cui spiccano settori particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria e dalle misure restrittive anti Covid.
Pensando alla dichiarazione dei redditi e all’IMU, viene confermato il calendario pre-Covid (almeno su questo torna la normalità), con il saldo imposte al 30 giugno o 30 luglio con la maggiorazione e l’imposta sugli immobili al 16 giugno e il saldo al 16 dicembre. Per il 730 dal 10 maggio sarà disponibile la dichiarazione precompilata, mentre la presentazione sarà possibile dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Senza programmazione, anche le migliori scelte di politica economica hanno le gambe corte, mentre ora è indispensabile attrezzarsi per riprendere a camminare.
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE AL 30 APRILE
Il decreto Agosto (D.L. 104/2020), all’art. 98, aveva prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell’Irap, dovuto dai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità (come il regime forfetario o dei minimi) e per coloro che partecipano a società o associazioni e imprese, compresi quelli delle Srl in trasparenza e i collaboratori di imprese familiari, a condizione che gli stessi avessero subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il decreto Ristori bis ha eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti: soggetti ISA che hanno subìto restrizioni allo svolgimento dell’attività sulla base degli ultimi provvedimenti (attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto) e che operano all’interno delle c.d. "zone rosse"; soggetti ISA che svolgono attività di gestione di ristoranti all’interno delle c.d. "zone arancioni".
Infine, il decreto Ristori quater ha esteso la proroga alle partite Iva non ISA, con ricavi fino a 50 milioni di euro, in caso di perdita di fatturato pari almeno al 33% sul semestre.
Quindi il 30 aprile 2021 scade il termine per il versamento del secondo o unico acconto Irpef, Ires ed Irap dovuto dai titolari di partita Iva ammessi alla proroga lunga.
INDENNITA’ PER I LAVORATORI PRECARI ENTRO IL 30 APRILE
A favore di alcune categorie di lavoratori, non coperte da ammortizzatori e in difficoltà per le chiusure conseguenti alla crisi epidemica, il decreto Sostegni (D.L. 41/2021) è intervenuto con un contributo una tantum di 2.400 euro destinata a coprire i primi tre mesi del 2021, erogata dall’Inps. Le categorie interessate sono:
Settore turistico-termale. L’indennità è destinata ai dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi quelli in somministrazione, i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni. Per accedere ai fondi gli interessati devono avere svolto almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo e non essere titolari alla stessa data di pensione, rapporto di lavoro dipendente o Naspi.
Stagionali e intermittenti. Pari condizioni di accesso all’indennità: riduzione o sospensione involontaria del lavoro dall’inizio 2019 al 23 marzo 2021 e almeno 30 giorni lavorati nello stesso arco di tempo, estese anche per gli stagionali dipendenti e somministrati in settori diversi da quello turistico e termale e per gli intermittenti.
Autonomi e venditori. Se non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità spetta anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e privi di contratto al 23 marzo 2021, i quali alla stessa data risultino già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile dal 1° gennaio 2019, nonché ai venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata con reddito 2019 superiore a 5mila euro.
Settore spettacolo. Un tetto massimo di reddito condiziona il percepimento dell’indennità da parte dei lavoratori dello spettacolo. Nel caso di iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 i 2.400 euro spettano con un reddito 2019 non superiore a 75mila euro (50mila nel decreto Ristori), a condizione che non siano titolari di pensione, né di contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI ENTRO IL 28 MAGGIO
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, applicando specifici coefficienti dimensionali.
Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro e alle attività che risultino cessate alla data del 23.03.2021 e ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021.
Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019, l’importo del contributo è riconosciuto comunque, non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. In alternativa all’accredito in conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet
In preparazione del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU, per i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sugli immobili.
Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.
In una situazione di continua evoluzione e differimento delle scadenze e degli adempimenti, si indicano quelle che al momento sono le date previste:
Modello 730/2021 |
Dal 10 maggio è disponibile la dichiarazione precompilata; la presentazione dal 14 maggio fino al 30 settembre |
Conguaglio delle imposte dal modello 730 (rimborso o versamento) |
Dal mese di luglio per i dipendenti; da agosto/settembre per i pensionati |
Pagamento imposte |
Entro il 30 giugno senza maggiorazione Dal 1/7 al 30 luglio con maggiorazione 0,4% |
Presentazione modello Redditi 2021 |
Entro il 30 giugno con modalità cartacea Entro il 30 novembre con modalità telematica |
Pagamento IMU 2021 |
Acconto al 16 giugno 2021 Saldo al 16 dicembre 202l |
Dichiarazione per variazioni IMU del 2020 |
Entro il 31 dicembre 2021 |
Come sempre richiediamo la trasmissione dei documenti necessari e la restituzione dell’elenco allegato; in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.
: Per visualizzare l’elenco dei documenti
MODELLO 730 PRECOMPILATO
A causa dell’emergenza sanitaria connessa al coronavirus, sono stati rivisti i termini conosciuti per accedere al 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che sarà disponibile a partire dal 5 maggio 2020 (anziché dal 15 aprile). Il termine per la presentazione della denuncia dei redditi, previsto solitamente per il 23 luglio, viene spostato al 30 settembre. I contribuenti disporranno dunque di due mesi in più di tempo per dare corso ai vari adempimenti.
Vengono anche semplificate le modalità di conferimento della delega agli intermediari abilitati per l’accesso alla propria dichiarazione dei redditi precompilata, i quali potranno gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale e di assistenza per la predisposizione del modello 730.
È possibile accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata tramite Spid, il sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione o con le proprie credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare i servizi telematici (Fisconline), o con quelle rilasciate dall’Inps. Infine, è possibile accedere tramite Carta nazionale dei servizi (Cns).
Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
: Per un maggior approfondimento
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE E STRALCIO DEBITI FINO A 5.000 EURO
Sempre il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8.03.2020 al 30.04.2021 (anziché 28.02.2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi e di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nonché gli avvisi di addebito dell’Inps.
Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 delle definizioni agevolate rottamazione-ter e saldo e stralcio è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
a) entro il 31.07.2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
b) entro il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024, entro il 31.12.2025 ed entro il 31.12.2026. Restano invece fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.
Sono automaticamente annullati i debiti d’importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017, se il debitore ha conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010. Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione.
: Si rimanda al nostro sito internet
ISTANZE PER BONUS CAPITALIZZAZIONI DELLE IMPRESE
Dal 12 aprile si possono presentare le istanze degli investitori che hanno effettuato conferimenti in denaro in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento, deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
Il beneficio è duplice in quanto riguarda i soggetti investitori che effettuano aumenti di capitale sociale con conferimenti in denaro e le stesse società che ricevono gli apporti. L'istanza degli investitori deve essere inviata dal 12.04.2021 al 3.05.2021, mentre per le società il termine decorre dal 1.06.2021 al 2.11.2021.
I crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.
Il credito d’imposta per i conferimenti in società è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.
DEFINITE LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2021
Con il decreto 23 marzo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emesso di concerto con il MEF, sono state definite le retribuzioni convenzionali che possono utilizzare i lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma stabilmente impiegati all’estero. Le tabelle con gli importi da prendere come base per il calcolo delle imposte sul lavoro dipendente e dei contributi per le assicurazioni obbligatorie sono quelle allegate al decreto e sono valide solo per i lavoratori impiegati nei settori produttivi, sono suddivise in categorie di impiego (industria, commercio, trasporti, spettacolo, giornalismo, eccetera), qualifiche (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e fasce retributive dei lavoratori.
I nuovi valori fanno registrare un incremento generalizzato dello 0,5% - rispetto allo 0,8% dello scorso anno - mentre risulta confermata la struttura delle tabelle in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.
Si ricorda che le retribuzioni convenzionali sono utilizzate, dunque, come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero e, dal punto di vista fiscale, dell’imposta sul lavoro dipendente, nei casi in cui il salariato presta la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendente che nell’arco di dodici mesi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir).
LE DISPOSIZIONI SUL LAVORO NEL DECRETO SOSTEGNI
Tra le misure in materia di lavoro contenute nel D.L. Sostegni (D.L. 22.03.2021, n. 41) vi è la proroga della cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali fino al 30.06.2021 e della cassa in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza Covid fino al 31.12.2021. Per gli operai agricoli la proroga della cassa integrazione è per un massimo di 120 giorni fino al 31.12.2021.
E’ riproposto il blocco dei licenziamenti fino al 30.06.2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura) e fino al 31.10.2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario). Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Fino al 31.12.2021 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fermo restando la durata massima di 24 mesi. Le disposizioni hanno efficacia a far data dal 23.03.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
: In dettaglio le novità sul nostro sito
FONDO NUOVE COMPETENZE
E’ stato da poco rifinanziato e prorogato il Fondo Nuove Competenze (FNC), che consente di ottenere un contributo a fondo perduto per la formazione dei lavoratori durante il periodo Covid, nel limite di 250 ore per ciascun lavoratore. Possono richiedere di accedere al Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro privati che entro la scadenza 30 giugno 2021 stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione per includere i lavoratori in percorsi di sviluppo delle competenze.
Il FNC rimborsa i costi sostenuti dall’azienda, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, in relazione alle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori Anpal determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali e lo comunica all’INPS.
I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni
La domanda può essere presentava tramite il sistema applicativo Anpal, dopo aver conferito la delega digitale alla Risorsa Umana, accedendo al seguente indirizzo: https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/
AGGIORNATO IL PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO AL COVID NEI LUOGHI DI LAVORO
Il 6 aprile 2021 è stata emanata l'ultima versione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” aggiornata, nel corso dell'incontro tra Governo e parti sociali.
Il nuovo protocollo tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e le aggiorna alla luce “dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute”. Ecco i principali punti e le novità introdotte:
permane la raccomandazione di garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese (anche private) di modalità di lavoro agile o da remoto per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
si raccomanda, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
per quanto riguarda i dispositivi di protezione, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento;
in relazione alle trasferte di lavoro si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”;
per quanto riguarda la riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
è consentito lo svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza anche in presenza all’interno dell’azienda. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
: Scarica il protocollo aggiornato
CONGEDO PER I GENITORI CON COVID, DAD E QUARANTENA FIGLI
L’Inps, con messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime informazioni sul congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi, come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 30/2021.
In attesa che sia emanata la circolare contenente le istruzioni operative, viene precisato che il congedo può essere fruito nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
L’Istituto, infatti, sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo.
E’ comunque possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’Inps.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
ANTICIPAZIONI SUL PROSSIMO DECRETO SOSTEGNI-BIS
Il Governo sta valutando proposte anche in sede di Sostegni-bis, con un iter più breve rispetto alla legge di conversione del primo decreto, che consentirebbe di velocizzarne l’entrata in vigore e il provvedimento dovrebbe comunque arrivare entro fine aprile.
In base alle anticipazioni, i nuovi contributi a fondo perduto contenuti nel decreto Sostegni-bis e dedicati alle imprese dovrebbero valere almeno 20 miliardi; saranno parametrati su due mesi di fatturato perso e non più sulla perdita media mensile, come nel primo decreto, lasciando però il meccanismo invariato, cambiando solo la somma spettante, per consentire accrediti veloci. In pratica, si attendono ristori più sostanziosi, con particolare attenzione alle piccole imprese e partite Iva. L’ipotesi è che il calcolo resti analogo al precedentemente (accesso ai ristori da parte delle attività che hanno subìto un calo di fatturato pari ad almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019), ma con la differenza che verranno indennizzate due mensilità. Si prevedono variazioni anche nelle aliquote di ristoro da applicare alla perdita subìta (nel primo decreto rilevava la perdita media mensile 2020 sul 2019). Dovrebbe restare al 60% per le piccole imprese con fatturato annuo fino a 100mila euro, mentre l’aliquota più bassa (ricavi fra 5 e 10 milioni) dovrebbe scendere al 10% (dal precedente 20%).
Altri interventi dovrebbero servire a coprire costi fissi delle imprese più penalizzate (in primis, i canoni di locazione) e per potenziare la liquidità tramite strumenti di credito agevolato (riproponendo e potenziando il pacchetto di misure del Decreto Liquidità Imprese del 2020).
DEFINIZIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLI AUTOMATIZZATI
Allo scopo di sostenere gli operatori economici dagli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, viene prevista la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 54-bis (cd. “comunicazioni di irregolarità” o “avvisi bonari”). La definizione agevolata riguarda, in particolare:
- le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 (non inviate per effetto della sospensione), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
La definizione agevolata consente di regolarizzare la posizione mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte, dei relativi interessi e di contributi previdenziali, escludendo l’applicazione di sanzioni e somme aggiuntive. La definizione si perfeziona solo con il pagamento delle somme richieste. Il versamento è effettuato secondo i termini e le modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici. Ciò significa che l’importo dovuto può essere anche rateizzato in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Sarà l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alla comunicazione di irregolarità, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD AL 16 GIUGNO
A seguito della pubblicazione del D.P.R. 23/12/2020 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione per l’anno 2021”, la scadenza naturale del MUD slitta al 16 giugno 2021.
Nessuna variazione si registra da parte dei soggetti obbligati alla rimangono: chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti; imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti; consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti; produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti.
Per la compilazione sono necessari: il registro di carico-scarico dei rifiuti dell’unità locale dichiarante aggiornato e riportante tutti i dati del 2020; la visura CCIAA aggiornata; il numero medio degli addetti che hanno operato nell’anno 2020 nell’unità locale dichiarante, con qualsiasi forma contrattuale e a qualsiasi titolo; numero dei mesi dell’anno 2020 in cui l’impresa ha operato.
Lo Studio assiste i propri clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.
NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, del decreto del MEF, le nuove cause di esclusione dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020 derivano principalmente dall’emergenza sanitaria da Covid-19; infatti, saranno esonerati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i soggetti che hanno subìto nel 2020 un calo di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi, rispetto al 2019.
Restano esclusi anche coloro che hanno aperto l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e tutti coloro che esercitano un’attività prevalente compresa tra gli 85 codice Ateco individuati in appositi D.P.C.M. e colpite dal Covid. Rimane per questi soggetti obbligatoria la compilazione.
A questo tre categorie se ne aggiunge una quarta: ci saranno altri 82 Isa che non saranno obbligati alla compilazione ai fini fiscali. Si tratta di quelli in cui più del 50% delle partite Iva che ne fanno parte ha avuto un calo di ricavi o compensi di almeno il 33% misurati attraverso Lipe e fattura elettronica. Naturalmente, come nel caso degli altri tre precedenti esoneri, resta l’obbligo di compilazione per finalità statistiche. L’altra novità riguarda i correttivi straordinari per la crisi, che “ammorbidiranno” il risultato finale tenendo conto dell’impatto devastante del coronavirus.
ASSEGNO UNICO PER I FIGLI DAL 1° LUGLIO
La Legge 46 del 1° aprile delega il Governo a riordinare e potenziare il quadro delle misure destinate a favorire la natalità e il sostegno alle genitorialità mediante un assegno unico e universale. Con “unico” si vuole intendere che il nuovo aiuto alla famiglia andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno che il sistema oggi riconosce alla famiglia, dalle detrazioni Irpef per carichi familiari relative ai figli agli assegni al nucleo, dal bonus bebè a quello per la natalità o l’adozione, dal bonus mamme all’assegno per il terzo figlio; con il termine “universale”, invece, si vuole indicare che l’assegno ai figli sarà corrisposto ogni mese a tutti i contribuenti, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, capienti o incapienti. Fino ad oggi, infatti, il sostegno era una prerogativa dei lavoratori dipendenti.
Sarà riconosciuto a entrambi i genitori (metà per ciascuno) per ciascun figlio dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni di età. L’assegno verrà concesso fino al compimento dei 21 anni, ma con importo ridotto qualora i figli studino o siano impegnati in programmi di formazione, tirocini oppure svolgano il Servizio civile universale.
Avrà un valore massimo di 250 euro: in questa cifra globale confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. Per ottenerlo si dovrà avere la cittadinanza italiana o essere cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno europeo, risiedere e pagare le tasse in Italia.
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE 2019
Gli operatori che utilizzano la fatturazione elettronica, hanno tempo fino al 10 giugno 2021 per conservare in modo sostitutivo le fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno d’imposta 2019. Ricordiamo che la conservazione delle fatture elettroniche può avvenire esclusivamente seguendo le regole dettate dal DPCM del 3 dicembre 2013 e dal DM 17 giugno 2014. La conservazione delle fatture elettroniche, così come di altri contenuti che si vogliano conservare con forza legale, deve essere predisposta in uno dei formati previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appena menzionato.
Il processo di conservazione elettronica è fornito da operatori privati certificati, ma anche dall’Agenzia delle Entrate, che mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per tutti i Clienti assistiti, lo Studio ha attivato il servizio gratuito dell’Agenzia Entrate sin dal mese di dicembre 2018 e pertanto l’archiviazione delle fatture dal 2019 è garantito. Per coloro volessero attivare un secondo sistema di archiviazione sostitutiva, lo possono fare con i proprio fornitori di software, oppure richiedendo il servizio allo Studio.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
Allegato:
- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2020 e IMU 2021.
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