STUDIO ANSALDI S.R.L.
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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
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ALBA, lì 23 settembre 2021
CIRCOLARE N. 179
La legge delega per la riforma fiscale verrà discussa nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri, anche se i tempi di attuazione non sono brevi. I temi su cui si discute sono: un robusto capitolo di lotta all’evasione incentrata sull’obiettivo di rafforzare operativamente gli incroci fra le banche dati, l’estensione della fatturazione elettronica alle categorie che fin qui sono state esentate, la riscossione con la notifica delle cartelle e la possibile revisione del catasto.
Le direttrici dovranno essere la riduzione del carico fiscale sul lavoro, la lotta all’evasione collegata alla digitalizzazione e il riordino del sistema duale. Sulle cartelle di pagamento si prevede un piano straordinario, con un calendario più lungo per la notifica delle cartelle sospese dai provvedimenti emergenziali, una massa di arretrati che altrimenti non sarebbero gestibili. E’ l’occasione anche per definire lo stralcio del magazzino della riscossione, archiviando un problema che appesantisce la macchina senza potersi tradurre in incassi reali, con una nuova rottamazione.
Per le imprese in crisi si pensa alla creazione di un fondo per aiutarle a rafforzare gli strumenti di governance interna, dall’audit alle certificazioni di bilancio in linea con gli standard europei, perché la crisi va prevenuta oltre che curata quando si verifica.
Tra le ragioni che spingono a inserire il Catasto nella riforma non c’è tanto un aumento del gettito sul mattone, ma l’esigenza di affrontare i tanti problemi di equità di un sistema che nonostante i vari interventi di manutenzione, continua a trattare spesso immobili di pregio nelle zone centrali delle città più favorevolmente di case che hanno un minor valore, ma hanno il difetto di essere più recenti, e di vedersi quindi attribuita una rendita più vicina alla realtà. La revisione del Catasto dovrebbe poggiare poi su una nuova emersione dei cosiddetti “immobili fantasma”.
Terminato il periodo estivo, con l’autunno il Governo ha proposto diversi incentivi e bonus che saranno a disposizione di famiglie e imprese, per superare la crisi legata al Covid e aiutare la ripartenza. Si segnalano il bonus sugli affitti abitativi, su quelli commerciali, sulle spese sostenute per la sanificazione, il credito d’imposta sulla pubblicità fino all’ultimo, ancora de definire “bonus perequativo”.
Sul lavoro si ricorda il recente decreto che ha esteso l’obbligo di possedere e di esibire il green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 18 OTTOBRE
Lunedì 18 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei Redditi e Irap.
: Per visualizzare tutto lo scadenzario
RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NELLA UE NEL 2020
Entro il termine del 30 settembre prossimo sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro, nell’anno 2020.
Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario, per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.
E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.
L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. In altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.
VERSAMENTO BOLLI AL 30 SETTEMBRE SU FATTURE ELETTRONICHE
Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° e nel 2° trimestre 2021 è di importo superiore a 250 euro, il versamento deve essere effettuato entro la data del 30 settembre 2021. Lo prevede il decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020, che ha riscritto il calendario delle scadenze di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Qualora l’importo risulti inferiore a 250 euro, l’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° e nel 2° trimestre 2021 sarà differito al 30 novembre 2021, in occasione del termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
L’ammontare dell’imposta dovuta viene calcolata sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema Di Interscambio ed è disponibile all’interno dell’area riservata del soggetto passivo, accedendo alla sezione Fatture e Corrispettivi. Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.
Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento.
: In dettaglio le nuove scadenze
CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE
Il decreto Sostegni-bis ha riproposto il cosiddetto credito di imposta sanificazione, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per all’acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale.
La misura del credito è del 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, ma la percentuale non è definitiva, essendo fissato per legge un tetto massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 novembre 2021.
Tra le spese ammissibili sono previste le seguenti:
- somministrazione di tamponi diagnostici;
- acquisto di dispositivi che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone;
- acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipologia purché conformi alla normativa europea;
- acquisto di strumenti e attrezzature che servano a tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, purché conformi alla normativa europea;
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività.
La domanda dovrà essere presenta dal 4 ottobre al 4 novembre p.v. in modalità telematica indicando l’ammontare delle spese ammissibili. L’utilizzo in compensazione nel modello F24 potrà avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario (dal 12 novembre 2021).
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2021
Entro il 2 novembre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2021 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2022.
I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 devono presentare esclusivamente per via telematica il modello Iva TR. L’ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione. Le novità per le richieste dal 2020 sono:
· l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti Iva infrannuali da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d’imposta 2018 e 2019, per un importo di credito Iva non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2021;
· la possibilità di cedere il credito Iva trimestrale (oltre che di quello annuale), per il quale si è chiesto il rimborso, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 12-sexies del D.L. 34/2019).
La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.
BONUS AFFITTI AI PROPRIETARI CHE RIDUCONO I CANONI DI AFFITTO
I locatori che riducono gli affitti ai propri inquilini in alloggi abitativi, potranno richiedere il bonus affitti fino al 6 ottobre 2021. Si tratta di un fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
La proroga del contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti (scaduta il 6 settembre scorso) è stata decisa con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227358/2021, pubblicato lo scorso 4 settembre, con l’obiettivo di consentire a un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto anche conto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo.
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Per poter beneficiare del contributo occorre rispettare tre condizioni: 1) il locatore deve concede una riduzione del canone; 2) l’immobile deve essere affittato ad uso abitativo alla data del 29 ottobre 2020 ed adibito ad abitazione principale del conduttore; 3) l’immobile deve trovarsi in una zona ad alta tensione abitativa. Si tratta dei comuni capoluogo di Provincia (Cuneo, Asti, Torino), nonché i comuni confinanti con gli stessi, ed anche Alba, Bra, Racconigi e Savigliano.
E’ previsto un limite massimo del contributo spettante fino a 1.200 euro annui per singolo locatore ed il contributo può arrivare al 50% della riduzione del canone. La percentuale sarà rideterminata dalle Entrate in proporzione alle domande pervenute rispetto alle disponibilità.
: Per un maggior approfondimento
CREDITO IMPOSTA SU CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE
L’art. 4 del D.L. 73/2021 ha esteso anche ad alcuni mesi del 2021 la possibilità di fruire del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Nello specifico:
· è stato riproposto per tutte le imprese (diverse dalle imprese operanti in ambito turistico, vedi sotto) ed i professionisti il credito d’imposta per i canoni corrisposti per l’utilizzo degli immobili destinati ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali nonché per quelli destinati all’esercizio di arti e professioni per i mesi da gennaio a maggio 2021;
· è stato modificato l’art. 28, co. 5 del D.L. 34/2020, consentendo alle imprese turistico ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator di fruire del credito di imposta per i canoni mensili fino al 31 luglio 2021; nella sostanza è stato ampliato di 3 mesi, dal 30 aprile al 31 luglio l’arco temporale.
Cambia il requisito oggettivo di accesso al beneficio: per accedere al beneficio l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Si tratta della stessa misura di riduzione del fatturato e della stessa percentuale, già prevista per il nuovo fondo perduto, introdotto dal decreto Sostegni-bis.
Sono interessate le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, gli enti, i soggetti in regime forfettario, le imprese agricole, i lavoratori autonomi (che vedono il credito dimezzato se l’uso dell’immobile è promiscuo) e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti. E’ invece escluso chi non esercita abitualmente un’attività, ma produce redditi diversi.
Per i Clienti dello Studio verranno verificati i nuovi requisiti richiesti e si procederà al calcolo per ottenere il credito d’imposta.
: Maggiori informazioni sul nostro sito internet
CREDITO IMPOSTA DEL 50% PER SPESE DI PUBBLICITA’
Entro il 31 ottobre sarà possibile prenotare, con modalità telematica, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2021 sulla stampa quotidiana e periodica, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (on-line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Per il 2020 e il 2022 il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha aumentato l’agevolazione al 50% degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis” e viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Alla comunicazione telematica non deve essere allegato alcun documento, ma il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.
Entro il 31/01/2022, sempre con modalità telematica, si dovrà presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, dove indicare il totale delle fatture effettivamente contabilizzate, relative alle spese effettuate dal 1/1 al 31/12/2021, di fatto confermando o rettificando quanto comunicato in precedenza nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata.
Per i Clienti dello Studio verrà verificata l’entità della spesa sostenuta e la convenienza a presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta.
ESTENSIONE DEL GREEN PASS A TUTTI I LAVORATORI
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127 del 21 settembre 2021, che estende dal 15 ottobre il green pass per accedere ai luoghi di lavoro a tutto il personale sia delle Amministrazioni pubbliche, che di tutte le aziende del settore privato.
I datori di lavoro sono tenuti ad accertare il rispetto delle prescrizioni: entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi e della contestazione delle eventuali violazioni. I datori di lavoro inadempienti rischiano sanzioni da 400 a 1.000 euro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per coloro che risulteranno privi di certificazione sul luogo di lavoro, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al co. 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
: In dettaglio le novità sul nostro sito
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
L’art. 41 del decreto Sostegni-bis ha istituito il contratto di rioccupazione, che al momento non ha una natura strutturale e la sua operatività termina il 31 ottobre prossimo.
Questa nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha l’obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica e attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. L’esonero contributivo viene accordato per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Il contratto di rioccupazione offre la possibilità alle parti di risolvere il rapporto alla scadenza dei 6 mesi, come nell’apprendistato, esercitando la previsione dell’art. 2118 c.c.; durante il preavviso continua ad applicarsi la medesima disciplina e, se nessuna recede dal rapporto, quest’ultimo continua a tempo indeterminato. Ovviamente, durante tutto il periodo di inserimento, trovano applicazione le regole relative al contratto a tempo indeterminato con applicazione integrale degli istituti previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva.
ESONERO CONTRIBUTIVO INPS PER LAVORATORI AUTONOMI
Sul sito dell’Inps è disponibile la procedura per l’invio delle domande per l’esonero parziale del pagamento dei contributi previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps che scade il 30 settembre, mentre per i professionisti iscritti alle casse autonome di previdenza, il termine è fissato invece al 31 ottobre 2021.
Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Inps ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome. Possono presentare istanza di esonero contributivo i soggetti iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (Tuir);
c) i professionisti iscritti alle casse autonome di previdenza.
: Si rimanda al nostro sito internet
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
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ESTESA LA FATTURA ELETTRONICA CON SAN MARINO
L’art. 12 del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio merci con la Repubblica di San Marino, debbano essere eseguiti mediante fatturazione elettronica, con il seguente calendario:
- dal 1° ottobre 2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, possono scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo;
- dall’1.7.2022 scatta l’obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico.
Le fatture elettroniche transiteranno dal Sistema di Interscambio SdI gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico (facoltativamente dal 1.10.21 e obbligatoriamente dal 1.7.22) dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo SdI con Natura operazione N3.3. Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’operatore cedente italiano visualizzerà telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche (facoltativamente dal 1.10.21 e obbligatoriamente dal 1.7.22) relative ad acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.
Si ricorda che, nell’ambito degli acquisti di beni, la fattura può essere emessa con Iva o senza.
Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento 5.8.2021, la fattura di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.
BONUS A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO
Il beneficio, introdotto dal D.L. Sostegni-bis, spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico al 31.12.2020 rispetto a quello del 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministero delle Finanze. Il contributo a fondo perduto è quindi collegato al calo degli utili, non del fatturato, al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
Spetta ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ad imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, con partita Iva attiva al 26 maggio 2021.
Per ottenere il contributo è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020, da effettuarsi entro il termine del 30 settembre p.v. per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
La disposizione normativa demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo, mentre un decreto Mef definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta (2020 e 2019).
OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2021 – 2023, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
Al pari delle società di persone, il reddito viene tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi all’opzione) le riserve che sono state accantonate in periodi precedenti la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet
NUOVO DURC IN EDILIZIA DAL 1° NOVEMBRE 2021
Dal 1° novembre 2021 diventa obbligatorio il DURC di congruità per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro e attraverso lo stesso dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione.
Al Documento Unico di Regolarità Contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Si prevede che il sistema controlli la congruita dei costi della manodopera, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. il controllo positivo produrrà un’attestazione con effetto sull’emissione del DURC.
Restano invece esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
IDENTITA’ DIGITALE DAL 1° OTTOBRE
Dal 1° ottobre 2021 cambia la modalità di accesso a Fisconline. Per accedere all’Agenzia delle Entrate on-line e all’Agenzia Entrate-Riscossione si dovranno utilizzare la propria identità digitale, la Carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi. Come previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) la dismissione di username e password Fisconline avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021 e da quel momento le tre chiavi digitali - SPID, CIE e CNS - saranno le uniche valide per i servizi online.
Con oltre 24 milioni di utenze già erogate, SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale basato su credenziali personali che, grazie ad accurate verifiche di sicurezza, consentono l’accesso ai servizi on-line della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Per avere SPID basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale attualmente operativi e seguire le procedure di identificazione (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa e Lepida).
Per poter accedere ai servizi si può utilizzare la CIE, la nuova Carta di identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza. Per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l’intero codice pin della carta e aver installato sul proprio smartphone l’applicazione “CIE Id”. In alternativa è possibile utilizzare un PC dotato di un lettore di smart card.
Il terzo strumento è la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, come, per esempio, una chiavetta Usb o una smart card dotata di microchip.
Dal 1° ottobre prossimo restano invariate le modalità di accesso ai servizi disponibili senza bisogno di registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione appuntamenti.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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