STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 18 novembre 2021
CIRCOLARE N. 180
La proroga sino al 2024 dei bonus edilizi diversi dal 110% viene completata con le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, ma solo se accompagnate dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità dei prezzi, secondo i prezzari già in uso o i valori massimi che verranno stabiliti dal ministero della Transizione ecologica; sono queste le novità dell’ultima versione del decreto “antifrode”, arrivato forse un po' in ritardo. L’assenza di una decorrenza precisa sui nuovi obblighi comporta, di fatto, un blocco di tutte le cessioni, soprattutto per i crediti già ceduti o già fatturati e pagati, ma non ancora comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Sempre in chiave antievasione, dopo il via libera della Commissione europea, si pensa a potenziare la fatturazione elettronica anche nei confronti dei contribuenti forfetari e minimi, finora esonerati, scelta che potrebbe anche influenzare la modalità di utilizzo degli 8 miliardi per il taglio delle tasse messi a disposizione a partire dall’anno prossimo dal disegno di legge di Bilancio.
A fine mese è confermata la scadenza del secondo acconto delle imposte per il 2021 per tutti i contribuenti, senza più distinzione per i soggetti Isa, con il consueto calcolo su base storica o previsionale, mentre al 16 dicembre col saldo IMU si conguaglia l’imposta sulla casa, con una nuova esenzione per i proprietari di immobili abitativi, con convalida dello sfratto per morosità dell’inquilino entro il 28/02/2020, interessati dalla proroga degli sfratti.
Per fine anno è atteso l’ultimo bonus, il fondo perduto perequativo, sul peggioramento del risultato economico per i titolari di partita Iva, quando si registra un calo degli utili di almeno il 30% nel 2020 rispetto a quanto dichiarato nel 2019.
Sul lavoro per chi assume under 36 anni l’Inps ha chiarito che l’esonero contributivo totale per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6.000 euro annui, si intende rispettato se il lavoratore, alla data dell’assunzione, ha un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni, mentre il Durc di congruità è operativo dallo scorso 1° novembre per la verifica della congruità della manodopera in edilizia e si applica a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati il cui valore complessivo dell’opera risulti pari o superiore ad euro 70.000.
ACCONTI IMPOSTE AL 30 NOVEMBRE
Il 30 novembre corrisponde al termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito 2021, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali per il pagamento dell’Irpef, delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, per la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap.
Il decreto collegato alla Finanziaria 2020 ha modificato l’acconto Irpef, Ires e Irap prevedendo che, per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari, il versamento in due rate di pari importo (50% ciascuna), in luogo della consueta misura del 40% e 60%.
La modifica non influisce sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali Inps.
L’acconto può sempre essere determinato con due differenti metodologie:
- metodo storico applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2020;
- metodo previsionale sulla base di una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2021 siano inferiori a quelle del precedente esercizio.
Se la previsione dovesse risultare errata, ed il contribuente ha versato di meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2021, è applicabile la sanzione per insufficiente versamento nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE
Giovedì 16 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.
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VERSAMENTO DAL SALDO IMU 2021
Il 16 dicembre è anche la scadenza per versare il saldo del 2021 per l’IMU sulla casa, da parte dei possessori di fabbricati diversi all’abitazione principale, dopo che la Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783 della Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’imposta comunale sugli immobili - IMU e il tributo per i servizi indivisibili - Tasi) nella nuova IMU, con l’eliminazione della Tasi.
La novità del 2021 è contenuta nel decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) dove è stata prevista una specifica forma di ristoro per i proprietari degli immobili che si sono visti bloccare la possibilità di liberare un proprio immobile oggetto di sfatto per morosità dell’inquilino.
L’esenzione dal versamento dell’imposta municipale per il 2021 riguarda i proprietari locatori persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28.02.2020, la cui esecuzione era sospesa sino al 30.06.2021, fino al 30.09.2021 o fino al 31.12.2021. In altri termini, l’esenzione IMU riguarda gli immobili colpiti dalla sospensione degli sfratti, precedentemente disposta dal decreto Sostegni.
L’agevolazione riguarda unicamente le persone fisiche, “possessori” degli immobili, quindi, oltre ai proprietari, si applica anche, ad esempio, agli usufruttuari. L’esenzione riguarda l’intero anno 2021, con possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso della prima rata in scadenza il 16.06.2021, come previsto dall’art. 4-ter, c. 2. Il fruitore dell’agevolazione dovrà poi attestare il possesso dei requisiti nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU da presentare entro il 30.06.2022.
Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.
I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da martedì 7 dicembre.
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VERSAMENTO ACCONTO IVA 2021
L’acconto Iva 2021 scadrà il prossimo 27 dicembre, per i titolari di partita Iva, nella misura del 88% delle risultanze dell’ultimo periodo di versamento, relativo all’annualità precedente.
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2020 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2021;
2) hanno cessato l’attività prima del 30/11/2021 se mensili, o 30/09/2021 se trimestrali;
3) hanno iniziato l’attività nell’anno 2021;
4) hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.
In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:
- versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);
- in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).
BONUS SULLA CASA CON NUOVE REGOLE PER SCONTO E CESSIONE DEI CREDITI
Lo sconto in fattura e la cessione del credito saranno prorogati, ma con l’introduzione di controlli preventivi per evitare le truffe. E’ l’effetto combinato del disegno di legge di Bilancio per il 2022 e del decreto “Antifrode” (D.L. 157/2021 pubblicato sulla G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), che hanno cambiato la fruizione delle agevolazioni fiscali sugli immobili.
Le già previste asseverazioni di congruità delle spese e visti di conformità, oltre che per il superbonus al 110%, vengono ora estesi a tutte le agevolazioni edilizie: ecobonus, sismabonus, ristrutturazioni edilizie, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica, nei casi di cessione del credito o sconto in fattura. Rimangono escluse dagli obblighi soltanto le detrazioni di cui sopra che vengono indicate nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.
Anche per beneficiare del superbonus al 110% in dichiarazione dei redditi o nel modello 730, diventa necessario il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, finora escluse.
Sono anche annunciate modifiche agli importi per quanto concerne la congruità dei prezzi, con la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. 157/2021.
I tecnici saranno quindi chiamati al rilascio delle asseverazioni per tutti gli interventi edilizi, circa la congruità delle spese sostenute per ciascun intervento, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione dei redditi.
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BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE AL 30 NOVEMBRE
Per i soggetti obbligati, il 30 novembre scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 2021. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel primo e secondo trimestre 2021 era inferiore a 250,00 euro, entro il 30 novembre è anche il termine di scadenza per le fatture emesse al 30 giugno.
L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:
- elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 3° trimestre 2021 è stato il 15 novembre scorso), nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.
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CORREZIONE DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Entro il prossimo 30 novembre è previsto il termine di invio telematico dei modelli Redditi e Irap 2021, utilizzati per dichiarare i redditi del 2020. Entro la stessa data sarà anche possibile correggere le dichiarazioni già inviate, qualora il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2020 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerati o non dichiarati. Allo stesso modo sarà ancora possibile, entro tale data, predisporre la dichiarazione per il 2020 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Per chi detiene investimenti all’estero, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.), che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), deve ricordarsi di inserirli nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti e corrispondere, se dovuta, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).
Sempre entro il prossimo 30 novembre sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2018, potrà presentare il modello Redditi PF 2019 integrativo e indicare in esso il credito vantato. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
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OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2021 – 2023, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito conseguito dalla società viene ripartito e tassato in capo ai soci, in relazione alle rispettive quote di partecipazione (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate), mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
L’opzione è vincolante per tre esercizi e si esercita all’interno del modello Redditi con il quadro OP. Per le società neocostituite (primo anno di attività), o trasformate in SRL nel 2021 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2021, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro la data di presentazione del modello dei redditi (risoluzione n. 80/E/2015).
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazione qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
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INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ENTRO FINE ANNO
Ultimi giorni, entro la fine dell’anno, per fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Industria 4.0, nell’attesa di conoscere i contenuti della prossima legge di Bilancio 2022.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali generici non 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali generici non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).
DURC DI CONGRUITA’ SULLA MANODOPERA EDILE
Dal 1° novembre il DURC di congruità introdotto dall’art. 8, co. 10-bis, del decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) è obbligatorio per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore ai 70mila euro. A prevederlo è il decreto del Lavoro 143/2021 del 25 giugno 2021, entrato in vigore dal 1° novembre scorso per tutte le denunce di inizio lavori effettuate da quella data alle Casse edili territorialmente competenti.
L’obbligo riguarda tutte le attività rientranti nel settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, sia nell’ambito dei lavori pubblici, nonché in quelli dei lavori privati, il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
BANDO ISI INAIL 2020
L’Inail ha pubblicato il bando per l’anno 2021, “Bando Isi Inail 2020” recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La misura incentiva tutte le imprese (anche individuali) con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, nello specifico dell’asse di finanziamento 2, anche gli Enti del terzo settore. Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.
Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione, possono effettuare l’inoltro della domanda, dallo scorso 11 novembre, negli orari stabiliti.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER GIOVANI UNDER 36 ANNI
Sul finire dell’anno sono arrivate le istruzioni Inps per beneficiare dell’esonero contributivo per chi assume lavoratori under 36 anni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.
Il bonus assunzioni, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, è un esonero contributivo del 100% che viene riconosciuta per un periodo di massimo di 36 mesi ovvero 3 anni (4 per il Sud) e per un valore non superiore a 6.000 euro l’anno se il giovane non ha avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’impresa deve avere il Durc regolare e in caso di licenziamento del giovane nei primi mesi, l’Inps chiederà la restituzione di quanto non versato.
Dopo il via libera della Commissione Europea, che con la decisione del 16 settembre 2021 ha autorizzato la concessione dell'esonero, il 7 ottobre l’Inps ha pubblicato le istruzioni per ottenere il bonus nel 2021. Per quel che riguarda l’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato che verranno effettuate nel 2022, le istruzioni verranno dato dopo un nuovo via libera dell’Ue.
Un’altra eccezione ai principi generali è quella che concede il beneficio anche nell’ipotesi di licenziamento e successiva assunzione dello stesso lavoratore, entro i sei mesi, da parte di datori di lavoro collegati: in queste fattispecie, l’esonero, per il successivo rapporto, è riconoscibile per la durata dell’eventuale periodo residuo.
SGRAVIO INTEGRATIVO PER APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO
La L. 160/2019 ha disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato al raggiungimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Lo sgravio, prorogato per tutto il 2021, si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. Le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo.
L’Inps, con circolare n. 87/2021 ricorda che lo sgravio in argomento trova applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43, D.Lgs. 81/2015, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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FONDO PERDUTO PER GRANDI CONTRIBUENTI
Fino al 13 dicembre p.v. è possibile presentare le domande per i contributi a fondo perduto per i soggetti di maggiori dimensioni, cioè quelli con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro. I requisiti per richiedere il contributo sono:
aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019;
aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi Decreti Legge, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda.
Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
FONDO PERDUTO PEREQUATIVO PER IL CALO DI UTILI
E’ stato firmato il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto “perequativo”, con il quale viene definita la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico dell’esercizio, ai fini dell’accesso all’agevolazione, nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo.
Il contributo spetta ai soggetti che svolgono l’attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, con partita Iva attiva e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e con un peggioramento del risultato economico dell’esercizio, relativo al periodo in corso al 31/12/2020, di almeno il 30% di quello del precedente 2019.
Il decreto precisa che il contributo non spetta se risulta uguale o maggiore l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
Per poter ottenere il contributo i soggetti interessati devono aver presentato la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 30 settembre scorso.
Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro e sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza telematica il cui contenuto e termini di presentazione dovranno essere definiti da un successivo provvedimento.
AVVIO DEL RUNTS PER IL TERZO SETTORE
Il 23 novembre 2021 parte il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e sarà l’inizio della fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS. Al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.
Non solo, in quanto al sesto comma dell’unico articolo del nuovo D.M. 561/2021 viene stabilito che a partire dal 24 novembre 2021 potrà essere effettuata la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1 del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (Regolamento di funzionamento del RUNTS) da parte dei soggetti diversi dai precedenti che vorranno acquisire la nuova qualifica di ETS (Ente del Terzo settore).
Relativamente agli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus, invece, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una separata comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui l’Agenzia delle Entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall’articolo 34, commi 1 e 2, D.M. 106/2020, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus. Si tenga poi presente che ai sensi del comma 3 del successivo articolo 38 del regolamento, con l’avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.
CONTANTE A 1.000 EURO DAL 1/1/2022
Per effetto degli artt. 49 e 63 del D.Lgs. n. 231/2007, dal 1.01.2022 la soglia dei pagamenti in contanti si abbasserà da € 2.000,00 a € 1.000,00: saranno leciti i pagamenti fino a € 999,99 e non oltre. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di tale soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni previste.
La nuova soglia è stata confermata dal sottosegretario al Mef nel corso delle interrogazioni a risposta immediata del 13.10.2021 in Commissione Finanze alla Camera.
Il limite di € 1.000,00 è già stato in vigore dal 6.12.2011 al 31.12.2015, quando era stato innalzato a € 2.999,99 (limite in vigore dal 1.01.2016 al 30.06.2020).
Gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e quelli emessi per importi pari o superiori a € 1.000,00 anche la clausola di non trasferibilità; gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cioè emessi a sè stesso) possono essere girati soltanto per effettuarne l’incasso.
La disposizione prevede che, con specifiche modalità e comunicazioni da eseguire all’Agenzia delle Entrate, gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, possano vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, ricevendo denaro contante entro il limite di € 15.000,00.
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO RINVIATO AL 2023
Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477 del c.c.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.
Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del bilancio 2022 (quindi, nei fatti, nella primavera del 2023).
Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta (attualmente posticipata alla fine del 2023).
CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE
Dal 15 novembre è attiva la nuova piattaforma informatica che permette di scaricare gratuitamente e autonomamente vari certificati anagrafici: di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile, di famiglia; di stato di famiglia e di stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile e contratto di convivenza.
Si accede alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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