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ALBA, lì 24 febbraio 2022

 

 

CIRCOLARE N. 181

 

PRIMO PIANO

Le tensioni geopolitiche delle ultime ore, con il conflitto in Ucraina, non possono che far presagire ad un brusco rallentamento della ripresa economica, che dopo la pandemia, a stento iniziava a dare segnali positivi. I prezzi delle materie aumenteranno significativamente, rafforzando le pressioni inflazionistiche, che mettono a rischio una fetta dei miliardi in arrivo dall’Europa, previsti dal Pnrr, con ripercussioni sui bilanci pubblici e stipendi, pensioni e consumi.

Dal 1° gennaio è operativa la riforma dell’Irpef e l’assegno unico universale (Auu): si tratta di due riforme che, oltre a trasferire alle famiglie italiane maggiori risorse a regime per complessivi 13 miliardi all’anno, dovrebbero affrontare alcuni nodi strutturali che determinano gravi inefficienze nel nostro sistema di tax-benefit.

Per quanto riguarda l’Irpef, livelli elevati di aliquote effettive hanno effetti negativi rilevanti sull’efficienza e, in particolare, sulla partecipazione al mercato del lavoro regolare, sull’offerta di lavoro, sull’evasione fiscale e sulla crescita dimensionale delle attività economiche. Per il lavoro dipendente è in corso il conguaglio di fine anno, da concludersi entro fine mese, mentre entro il 16 marzo, con la consegna delle CU, si apre la campagna dichiarativa del modello 730 precompilato, con la proroga di una nutrita serie di bonus sulla casa, compresi quelli sull’acqua potabile e idrico, da presentare entro la fine del mese di febbraio.

Tra febbraio e marzo vi sono numerose scadenze anche per l’Iva, con la liquidazione trimestrale, il saldo della dichiarazione annuale, la gestione dei crediti fiscali, le novità dei modelli Intrastat, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e la conservazione sostitutiva.

Con le modifiche al decreto Sostegni-ter sono previsti nuovi incentivi come il bonus canoni locazioni per le imprese del settore turistico per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio, di ristorazione in genere, dei parchi divertimento e alle imprese del settore dei prodotti tessili e della moda in genere.

 

SCADENZARIO

ADEMPIMENTI DEL 28 FEBBRAIO

Entro lunedì 28 febbraio soccorre adempiere alle seguenti scadenze:

Ø      Conguaglio fiscale da parte dei sostituti d’imposta per le retribuzioni corrisposte entro il 12/01;

Ø      Comunicazione della liquidazione Iva periodica del 4° trimestre 2021;

Ø      Presentazione della dichiarazione e versamento Iva per chi ha aderito al regime Ioss;

Ø      Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2021;

Ø      Sottoscrizione del libro inventari e stampa dei registri contabili riferiti al 2020;

Ø      Richiesta dei due bonus: acqua potabile e bonus idrico per le spese sostenute nel 2021;

Ø      Registrazione cumulativa dei contratti d’affitto di fondi rustici, stipulati nel 2021.

: Per visualizzare tutti gli adempimenti

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Mercoledì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Versamento della tassa di concessione governativa relativa al 2022 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

VERSAMENTO SALDO IVA 2021

Entro il prossimo 16 marzo, in presenza di un debito, è dovuto il saldo Iva del 2021, sulla base della Dichiarazione Iva annuale. Non ha subito modifiche la possibilità di versare in forma rateale, maggiorando dello 0,33% su base mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. In alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 30.06 o successivamente, con la maggiorazione dello 0,4% entro il 22.08. Ogni rateazione devo comunque concludersi entro il prossimo mese di novembre.

A causa degli adempimenti sospesi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dallo scorso anno sono stati previsti degli appositi righi per indicare i versamenti non eseguiti alle previste scadenze. Se tardivamente, nel 2021, si sono regolarizzati i versamenti con il ravvedimento operoso, questi andranno indicati nel quadro VQ ed avranno l’effetto di “liberare” la corrispondente parte del credito Iva 2020 “congelato” per effetto dei mancati o tardivi versamenti. Gli eventuali versamenti sospesi nel 2021 bloccheranno invece l’emersione dei crediti per tale anno.

L’omesso versamento del saldo IVA può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 beneficiando della riduzione delle sanzioni dal 30% al 15%, oltre agli interessi legali su base annua del 1,25% dal 01/01/2022.

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NOTIZIARIO

DOMANDE PER IL BONUS ACQUA POTABILE E BONUS IDRICO

Entro il 28 febbraio 2022 è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per richiedere i due bonus legati all’acqua e previsti nella legge di Bilancio 2021: bonus acqua potabile e bonus idrico, per le spese sostenute nel 2021.

In estrema sintesi, il bonus acqua potabile ha l’obiettivo di disincentivare il consumo di bottiglie di plastica, mentre il bonus idrico guarda a chi vuole rinnovare gli apparecchi della propria casa.

Il bonus acqua potabile consiste in un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi per “razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica”. I sistemi a cui si fa riferimento possono essere utili per: filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare.

C’è un tetto massimo della spesa su cui calcolare il bonus: 1.000 euro per ogni abitazione e 5 mila euro per immobili adibiti ad attività commerciale o istituzionale per chi esercita attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Le varie spese vanno documentate da una fattura elettronica o da un documento commerciale; inoltre, deve sempre essere indicato il codice fiscale del beneficiario. Per quel che concerne i privati, invece, il pagamento deve essere tracciabile, quindi avvenire con versamento bancario o postale, o comunque non in contanti.

Il bonus idrico ha l’obiettivo di favorire il risparmio di risorse idriche: l’incentivo consiste in 1.000 euro concessi per fare lavori in casa che mirino a: sostituire vecchi rubinetti, sostituire sanitari in ceramica, sostituire soffioni e colonne della doccia. Per poter richiedere il bonus devono essere acquistati apparecchi a scarico ridotto, oppure a flusso d’acqua limitato.

Il credito d’imposta in esame spetta a favore di persone fisiche residenti in Italia, titolari di diritto di proprietà / diritto reale, diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione della domanda, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il beneficio, spetta inoltre a prescindere dalla destinazione dell’immobile e pertanto anche per le spese agevolabili sostenute con riferimento ad un immobile commerciale / artigianale.

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DOMANDE PER IL BONUS TURISMO DAL 28 FEBBRAIO

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso prot. n. 2615/22 del 18 febbraio 2022 recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto destinato alle imprese turistiche alberghiere, agriturismi, e del comparto turistico ricreativo (stabilimenti balneari, termali, porti turistici, parchi tematici, etc).

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021 (si tiene conto della data fattura). Gli interventi ammissibili, disciplinati dall’articolo 4 dell’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, riguardano:

- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;

- interventi di riqualificazione antisismica (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir);

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere antisismiche;

- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

- interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale;

- l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi descritti dalla lettera a) alla lettera e) del presente elenco.

Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra richiamati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro.

A partire dal 21.02.2022 sul sito di Invitalia è possibile scaricare il facsimile della domanda, la guida e gli allegati, mentre dal 28.02 (e per i successivi 30 giorni) è possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda online e inviarla assieme agli allegati.

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TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Entro il 28 febbraio 2022 è possibile rimediare ad errori, inadempienze o regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del 2020, scaduta lo scorso 30 novembre 2021, mediante la presentazione del modello Redditi e Irap 2021.

E’ possibile ravvedere la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, pagando la sanzione ridotta a 1/10 del minimo, ovvero di € 25,00 se non emergono imposte, con il codice tributo 8911.

E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2019, potrà presentare il modello Redditi PF 2020 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.

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MODIFICA AI MODELLI INTRASTAT

Novità nella compilazione dei modelli Intrastat, dopo la determina direttoriale del 23.11.2021 n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane, che ha recepito le disposizioni attuate con il D.Lgs. n. 192/2021 e le nuove regole contenute nel Regolamento UE n. 2020/1197 e n. 2021/1704.

Le disposizioni contenute nella recente determina si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 e riguardano:

  1. semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)
  2. modifiche agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)
  3. semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)
  4. semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2quater)
  5. elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”

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UTILIZZO DEI CREDITI IN COMPENSAZIONE NEL 2022

Con il saldo Iva del 2021 a credito, si pone la questione dell’utilizzo in compensazione, da diversi anni soggetta a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali. Si ricorda infatti che il D.L. 78/2010 ha previsto il divieto di compensazione dei crediti erariali in caso di iscrizione a ruolo o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00. Per ovviare al blocco è possibile richiedere all’Agente della Riscossione la rateazione, ed ottemperare alle rate in scadenza o scadute.

L’utilizzo in compensazione del credito Iva fino a 5.000 euro può avvenire liberamente, a partire dal 1° gennaio, mediante la presentazione dei modelli F24 coi canali telematici Entratel o Fisconline; per importi superiori a 5.000 euro occorre attendere la presentazione della Dichiarazione annuale completa del visto di conformità e la compensazione potrà avvenire del decimo giorno successivo.

Beneficiano del regime premiale, e quindi sono esonerati dal visto di conformità chi ha ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale (ISA) di almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020.

La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha elevato il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 a 2.000.000 di euro, limite già introdotto dal decreto Sostegni per il solo 2021. La manovra di fine anno esce dai binari degli interventi emergenziali e stabilizza a regime il nuovo limite.

In alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza, al verificarsi di determinate condizioni, e comunque in caso di cessazione dell’attività. In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovano strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente dovranno effettuare nel corso dell’anno 2022, non riuscendo a sfruttare tutto il credito tramite la compensazione.

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LAVORO

CERTIFICAZIONE UNICA 2022

La CU 2022 è stata approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11169 del 14 gennaio 2022, pubblicato, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle Specifiche tecniche, sul sito ufficiale della stessa Agenzia. Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, i termini di consegna della CU sintetica ai percipienti e di trasmissione della CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate sono ricondotti ad un’unica data il 16 marzo p.v. Rimane confermato il termine di consegna della CU entro dodici giorni dalla richiesta del percipiente in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Il modello della CU 2022, nella versione sintetica, è utile al dipendente per poter presentare la dichiarazione dei redditi e nella versione ordinaria per fornire all’Amministrazione Finanziaria i dati e le informazioni utili a ricostruire la tassazione applicata dal sostituto d’imposta ed a quadrare le ritenute ed imposte operate con i versamenti che saranno poi esposti nel modello 770, nonché gli imponibili previdenziali ed i contributi trattenuti ai fini della pensione.

Per le Certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza è ammessa fino al 31.10.2022, ossia la medesima scadenza del modello 770.

La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

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CONGUAGLIO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

A fissare la scadenza del 28 febbraio è l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 che impone ai sostituti d’imposta che applicano la ritenuta d’acconto Irpef sulle somme corrisposte ai percipienti di effettuare il conguaglio di fine anno tra ritenute operate e imposta dovuta, sulla base dell’importo degli emolumenti erogati nel corso dell’anno, tenuto conto di detrazioni e bonus spettanti a norma dell’articolo 12, 13 e 15 del Tuir.

A livello pratico quindi, le operazioni di conguaglio fiscale sulle somme corrisposte nel corso del periodo d’imposta precedente consentono di determinare l’imposta dovuta sui redditi da lavoro dipendente, così come le addizionali Irpef regionali e comunali, e in tal caso sarà necessario avere particolare attenzione ad eventuali cambi di residenza avvenuti nel corso dell’anno.

L’insieme delle operazioni di ricalcolo dell’IRPEF possono portare a due diverse situazioni:

- se le imposte trattenute sono superiori a quelle effettivamente dovute, o qualora dovesse emergere la spettanza di bonus o detrazioni non erogate nel corso dell’anno, si determina un conguaglio a credito in favore del dipendente, erogato in busta paga;

- se invece le ritenute applicate dovessero risultare inferiori rispetto all’imposta emersa, si determina un conguaglio a debito. Sarà quindi necessario corrispondere l’Irpef e le addizionali aggiuntive; in caso di incapienza delle retribuzioni il lavoratore subirà l’addebito delle somme dovute nelle buste paga dei mesi successivi, e sugli importi differiti si applicherà l’interesse dello 0,50 per cento mensile.

: Per saperne di più

 

NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA

Nella recente circolare n. 25/2022 l’Inps ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l’anno 2022 agli iscritti alla Gestione Separata Inps, precisando che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore pari allo:

+ 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);

+ 0,22%, disposta dall’articolo 7 D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, della L. 296/2006.

Pertanto le nuove aliquota 2022 sono:

Ÿ 26,23% per i liberi professionisti con partita Iva;

Ÿ 35,03% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

Ÿ 33,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

Ÿ 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

 

PROROGA AL 31 MARZO DELLE TUTELE DA SMART WORKING

Per i lavoratori fragili, dipendenti del settore privato o pubblico, sono state prorogate fino al prossimo 31 marzo sia la disposizione per cui la prestazione lavorativa viene svolta di norma in modalità agile, sia quella che equipara le assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero qualora non si possa ricorrere allo smart working. Si tratta in particolare di tutela delle assenze dal lavoro indennizzate come ricovero ospedaliero e diritto al lavoro agile o ad essere adibiti a mansioni diverse o a formazione anche da remoto.

Per il primo trimestre dell’anno, dunque, anche in via retroattiva, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno l’attestazione di pazienti fragili, hanno diritto in via prioritaria allo smart working, anche attraverso lo spostamento a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure tramite svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Se non è possibile nessuna di queste ipotesi di lavoro agile o formazione da remoto, hanno diritto al riconoscimento dell’indennità di ricovero per i periodi in cui non possono lavorare.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

NOVITA’ PER LA PROSSIMA DICHIARAZIONE 730 E REDDITI

Con il provvedimento del 14 gennaio 2022, prot. 11185/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il Modello 730/2022 che sarà reso disponibile a partire dal 30 aprile 2022 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata. La scadenza per la trasmissione del Modello 730/2022 resta fissata al 30 settembre, mentre per il modello Redditi il termine può arrivare fino al 30 novembre 2022. Le novità di quest’anno possono essere così sintetizzate:

Ÿ riduzione della pressione fiscale da lavoro dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

Ÿ è possibile fruire di un credito d’imposta per l’acquisto della prima casa da parte di under 36enni, con Isee non superiore a 40.000 euro;

Ÿ superbonus al 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, se sostenuto congiuntamente agli interventi per il sismabonus e superbonus;

Ÿ per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa e per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza, con generatori a gas di ultima generazione, è possibile fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio;

Ÿ il bonus mobili è nel limite massimo di 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021, mentre scende a 10.000 euro per quelle del 2022;

Ÿ per le spese veterinarie è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione (per l’anno 2020 l’importo massimo era fissato in 500 euro);

Ÿ le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica dei ragazzi tra 5 e 18 anni beneficiano della detrazione del 19% per le spese sostenute, nel limite per ciascun ragazzo di 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

Ÿ al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile è previsto un credito d’imposta del 50% per le spese di acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, fino ad un importo di 1.000 euro per unità immobiliare;

Ÿ dal 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di quatto immobili ad uso abitativo; oltre tale limite l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale, con partita Iva, ed i relativi redditi devono essere dichiarati con il modello Redditi.

: In dettaglio le novità sul nostro sito

 

TORNA A 2.000 EURO IL LIMITE DEL CONTATE DI MARZO 2022

Pare una storia infinita, quella relativa all’uso del contante; la soglia scesa a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 (999,99 per la precisione), torna a 2.000 euro per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe, che si presume entrerà in vigore dall’inizio di marzo. Il limite scenderà di nuovo a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023.

La modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro.

 

ESONERO IRAP PER LE AZIENDE INDIVIDUALI

A partire dal 1° gennaio 2022 le imprese individuali, familiari e coniugali, nonché le attività professionali non gestite in forma societaria, sono esonerate dal tributo regionale delle attività produttive (Irap), calcolato nella misura del 3,9% sul valore della produzione.

L’intervento normativo rientra tra quelli finalizzati alla riduzione della pressione fiscale e rappresenta il primo passo verso la eliminazione totale di tale imposta dal nostro sistema tributario, anche se per calcolare l’effettivo risparmio d’imposta occorre tenere conto del fatto che una quota di Irap è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile ad Irpef.

La prima percezione di risparmio si avrà a giugno prossimo, quando si pagherà solo il saldo 2021 e non più l’acconto per il 2022. La dichiarazione IRAP 2022, invece, che è relativa al periodo d’imposta 2021, dovrà essere regolarmente presentata.

La norma però penalizza le attività svolte in forma societaria o associata e va nella direzione contraria alla diffusa esigenza di incentivare forme di aggregazione capaci di affrontare adeguatamente l’innovazione tecnologica, le esigenze del mercato e, non ultimo, l’ingresso dei giovani nelle professioni.

 

RIVALUTAZIONE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il decreto Energia, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri riapre i termini per procedere alla rivalutazione dei valori di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, ma con una misura dell’imposta sostituiva pari al 14%, più alta rispetto a quella degli ultimi anni (che era pari all’11%). Altra novità è l’anticipazione dei termini di versamento al 15 giugno.

Va ricordato che la norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva vendita da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato.

La redazione e il giuramento della perizia si allineano alla data della rivalutazione e, dunque, al 15 giugno 2022. Le imposte sostitutive di Ires e Irpef, anche questa volta, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre dal 15 giugno 2022. In caso di versamenti rateizzati, sugli importi successivi al primo pagamento si sommano gli interessi al 3% annuo.

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PER L’ESERCIZIO 2021

Il decreto Milleproroghe, come modificato in sede di conversione in legge, introduce una proroga generalizzata della possibilità di sospendere gli ammortamenti, già prevista dal decreto Agosto. La modifica supera, di fatto, la disposizione della legge di Bilancio 2022 che ha esteso la possibilità di sospendere gli ammortamenti solo per i soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo.

La novità va accolta con favore, in quanto all’ampliamento della sfera soggettiva di utilizzo della misura, si accompagna anche una sua maggiore flessibilità, che ben si concilia con l’andamento economico non sempre lineare dell’esercizio 2021.

 

APPROVATI GLI ISA 2022

Con provvedimento del 31 gennaio sono stati approvati i 175 modelli Isa in vigore per il periodo d’imposta 2021, da allegare al prossimo modello Redditi 2022.

Spicca fra le novità di quest’anno la previsione, al momento, di una sola casistica di esclusione dagli Isa legata al Covid-19. Essa interessa unicamente coloro che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019.

Nel merito della questione si ricorda che lo scorso anno furono esonerati anche i contribuenti che avevano aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019 e coloro che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche interessate da una reiterata sospensione dell’esercizio dell’attività per effetti di provvedimento collegato all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 (individuati, quest’ultimi, in un’apposita lista di codici di attività allegati alle istruzioni dello scorso anno).

Rimane per gli esclusi Isa da Covid, anche quest’anno l’obbligo di dover presentare ugualmente il modello Isa ai soli fini statistici.

 

MODELLO UNICO AMBIENTALE MUD

Slitta dal 30 aprile al 21 maggio 2022 il termine di presentazione della dichiarazione ambientale MUD per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021, considerata la necessità di adottare un nuovo modello, in sostituzione di quello vigente, come richiesto dal Ministero della transizione ecologica, in collaborazione con l’ISPRA – Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

Anche per il 2022 il MUD si articola in sei comunicazioni, che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi; raee; rifiuti urbani e raccolti in convenzione e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Diverse le modifiche rispetto al modello dello scorso anno. Dalla comunicazione ‘rifiuti’, ad esempio, scompare l’esonero per “i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa”. Dalla comunicazione ‘rifiuti urbani e raccolti in convenzione’ viene invece eliminato qualsiasi riferimento agli ‘assimilati’, spazzati via dalla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal decreto legislativo 116 del 2020. A questo proposito, si legge, i soggetti che raccolgono i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche che hanno scelto di fuoriuscire dal servizio pubblico devono comunicare le informazioni relative alle quantità raccolte, ai soggetti che hanno gestito i rifiuti specificando operazioni svolte, tipologie e quantità gestite e l’elenco delle utenze non domestiche servite.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI ELETTRONICI

L’archiviazione sostitutiva - la cui nomenclatura corretta è conservazione digitale - è quell’iter informatico che consente di proteggere, custodire e assicurare il valore legale dei documenti informatizzati all’interno del sistema di gestione documentale aziendale.

Per chi detiene i registri contabili in forma digitale, ma anche per la conservazione delle stesse fatture elettroniche, sia emesse, che ricevute, per il periodo d’imposta 2020, il processo di conservazione elettronica deve essere terminato entro il 28 febbraio 2022, ovvero entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, scaduta il 30 novembre scorso.

Il processo di conservazione elettronica è fornito da operatori privati certificati, ma anche dall’Agenzia delle Entrate, che mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per tutti i Clienti assistiti, lo Studio ha attivato il servizio gratuito dell’Agenzia Entrate sin dal mese di dicembre 2018 e pertanto l’archiviazione delle fatture elettroniche è garantito. Per coloro volessero attivare un secondo sistema di archiviazione sostitutiva, lo possono fare con i proprio fornitori di software, oppure richiedendo il servizio allo Studio.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611

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