STUDIO ANSALDI S.R.L.

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ALBA, lì 14 aprile 2022

 

 

CIRCOLARE N. 182

 

PRIMO PIANO

I timidi segnali di ripresa di inizio anno, che rilevavano una risalita economica con prospettive 2022 estremamente positive, sono mutati dal 24 febbraio, da quando il presidente russo ha deciso di invadere l’Ucraina, cambiando completamente il contesto e invertendo il trend. Senza dimenticare la follia del genere umano, le vittime innocenti e i cumuli di macerie, come se la storia non insegnasse nulla, ognuno ha un modo per manifestare la solidarietà. Questo ha messo a nudo l’incapacità pluriennale della nostra classe dirigente politica di gestire in largo anticipo il grave problema della dipendenza energetica. Ciò che ogni imprenditore avrebbe fatto era di agire per tempo per diversificare i rischi di approvvigionamento da un unico fornitore.

Senza avventurarsi in analisi di strategia militare o politica è immaginabile un cambiamento del processo che sembrava destinato a realizzare un nuovo ordine di armonia universale, conosciuto con il nome di globalizzazione, che ha avuto successo nella sua materialità, nell’avere contribuito a richiamare alla forma capitalista economie arretrate e a specializzarle in un ordine mondiale, producendo una grandiosa divisione del lavoro e della produzione.

Si annuncia un’epoca di autosufficienza che inciderà sugli assetti futuri dei paesi, con necessarie forme di riequilibrio degli scompensi energetici interni, un ritorno alla produzione agricola, la rinuncia a canali di export ed un ridimensionamento dell’attività turistica.

Intanto sono già arrivati i primi provvedimenti per arginare i prezzi energetici e alleggerire le bollette elettriche, che hanno esteso la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l’elettricità e il gas per gli acquisti nei primi due trimetri del 2022. Anche per i lavoratori dipendenti sono previsti dei buoni benzina fino a 200 euro, esenti da tasse per il 2022 ed il decreto Sostegni-ter ha portato un ulteriore aiuto alle imprese che stanno ancora subendo gli effetti negativi delle restrizioni per l’epidemia da Covid-19.

La scadenza della dichiarazione dei redditi vede un differimento della dichiarazione precompilata, disponibile dal 23 maggio e che potrà essere presentata entro il 30 settembre, mentre per il pagamento delle imposte, oltre alla scadenza del 30 giugno, si preannuncia quella del 22 agosto, con la maggiorazione dello 0.4% a causa di un effetto a cascata tra giorni feriali, festivi e proroga ferragostana. Per l’IMU è confermata la data del 16 giugno per il versamento dell’acconto 2022 e del 16 dicembre per il saldo.

 

SCADENZARIO

RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2022

Entro il prossimo 2 maggio, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre (gennaio-marzo) 2022, se superiore a 2.582,28 euro, devono presentare il modello TR, previa la verifica delle condizioni previste.

L’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro, da utilizzare in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, nel modello F24.

Dopo la presentazione del modello TR i primi 5.000 euro di credito possono essere utilizzati da subito in compensazione, mentre per la parte eccedente occorre attendere il decimo giorno successivo. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre il 29 aprile, il credito Iva emergente potrà essere utilizzato in compensazione dal 9 maggio p.v. Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:

- 30 luglio / prorogato al 22 agosto per il 2º trimestre;

- 31 ottobre per il 3º trimestre.

Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR.

: In dettaglio le nuove scadenze

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Lunedì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile e del primo trimestre (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro e prima rata 2022 (primo trimestre) per artigiani e commercianti;

Ø      Rata del premio Inail 2021/2022 per chi ha optato per il versamento rateale.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il decreto Sostegni-ter (D.L. 4 del 27 gennaio 2022) è approdato in Gazzetta Ufficiale, per dare un ulteriore aiuto alle imprese che stanno ancora subendo gli effetti negativi delle restrizioni per l’epidemia da Covid-19, con un contributo destinato al settore commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, dal 10 maggio al 10 giugno 2022.

Per i Clienti dello Studio, verranno verificate le condizioni per accedere al credito e presentate le domande per ottenere il fondo perduto.

: Le novità del provvedimento

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI e IMU

In preparazione del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2021, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU, per i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sugli immobili.

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

In una situazione di continua evoluzione e differimento delle scadenze e degli adempimenti, si indicano quelle che al momento sono le date previste:

Modello 730/2022

Dal 23 maggio è disponibile la dichiarazione precompilata; la presentazione fino al 30 settembre

Conguaglio delle imposte dal modello 730 (rimborso o versamento)

Dal mese di luglio per i dipendenti; da agosto/settembre per i pensionati

Pagamento imposte

Entro il 30 giugno senza maggiorazione

Dal 1/7 con maggiorazione 0,4%

Presentazione modello Redditi 2022

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 30 novembre con modalità telematica

Pagamento IMU 2022

Acconto al 16 giugno 2022

Saldo al 16 dicembre 2022

Dichiarazione per variazioni IMU del 2021

Entro il 30 giugno 2022

 

Come sempre richiediamo la trasmissione dei documenti necessari e la restituzione dell’elenco allegato; in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

: Per visualizzare l’elenco dei documenti

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Quest’anno, il termine ordinario del 30 aprile è stato differito al 23 maggio 2022, data in cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata con l’anno 2021, consentendone la visualizzazione. La proroga si è resa necessaria a causa dei nuovi termini per la trasmissione delle spese sanitarie, dell’invio delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d’imposta, degli amministratori di condomini per le spese detraibili sulle parti comuni e delle opzioni per la comunicazione di cessione dei bonus sulla casa, entro il 29 aprile p.v.

La modalità precompilata riguarda sia il modello 730 che il modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

A parte le predette novità, non cambiano, comunque, le modalità operative per l’utilizzo della dichiarazione precompilata. Infatti, una volta autenticatosi nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, tramite le proprie credenziali, il contribuente, se interessato al modello 730, può accettarlo/integrarlo e inviarlo direttamente via web.

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.

Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF o professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

: Per un maggior approfondimento

 

NOTIZIARIO

CREDITI PER I RINCARI DELLE BOLLETTE ENERGETICHE

Contro i rincari delle bollette di luce e gas il Governo ha previsto diverse misure di aiuto alle imprese: dai crediti d’imposta alla possibilità di pagare le bollette a rate.

Le novità vengono dal secondo decreto Energia, il D.L. 21/2022 o secondo decreto Energia, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina, varato dal Consiglio dei Ministri il 18 marzo e pubblicato sulla G.U. del 21 marzo e in vigore da martedì 22 marzo. Ha esteso la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l’elettricità e il gas per gli acquisti nei primi due trimestri del 2022. Di seguito la panoramica degli aiuti previsti.

Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:

Ø il nuovo credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore”, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 21/2022;

Ø il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022 e relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 17/2022.

Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica di bonus fruibili comprende a oggi:

Ø il nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle “imprese gasivore”, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 21/2022;

Ø il credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 17/2022.

Sempre il D.L. 21/2022 consentirà uno sconto sulle bollette a più di 5 milioni di famiglie, innalzando il limite ISEE di 8.265 euro a 12.000 euro per il periodo che va dal prossimo 1° aprile fino al 31 dicembre 2022, mentre finora a goderne erano circa 4 milioni di nuclei.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE-TER

Tra le novità in materia di riscossione, la legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha previsto la riammissione ai benefici della rottamazione ter e del saldo e stralcio per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il termine del 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 per le quali vengono fissati nuovi termini di pagamento; per le rate in scadenza nell’anno 2022, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2022. Qual è il nuovo calendario da rispettare?

- il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato) per le rate in scadenza nel 2020;

- il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato) per le rate in scadenza nel 2021;

- il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12 per le rate in scadenza nel 2022.

Resta quindi valida la tolleranza di 5 giorni stabilita dall’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, ulteriore termine che in ogni caso rende valido il pagamento e la definizione.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti all’atto del completamento della richiesta di agevolazione, in assenza richiedendo gli stessi nella apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle entrate ovvero nella propria area riservata.

I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

MODELLO UNICO AMBIENTALE MUD

Slitta dal 30 aprile al 21 maggio 2022 il termine di presentazione della dichiarazione ambientale MUD per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021, considerata la necessità di adottare un nuovo modello, in sostituzione di quello vigente, come richiesto dal Ministero della transizione ecologica, in collaborazione con l’ISPRA – Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

Anche per il 2022 il MUD si articola in sei comunicazioni, che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi; raee; rifiuti urbani e raccolti in convenzione e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Diverse le modifiche rispetto al modello dello scorso anno. Dalla comunicazione ‘rifiuti’, ad esempio, scompare l’esonero per “i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa”. Dalla comunicazione ‘rifiuti urbani e raccolti in convenzione’ viene invece eliminato qualsiasi riferimento agli ‘assimilati’, spazzati via dalla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal decreto legislativo 116 del 2020. A questo proposito, si legge, i soggetti che raccolgono i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche che hanno scelto di fuoriuscire dal servizio pubblico devono comunicare le informazioni relative alle quantità raccolte, ai soggetti che hanno gestito i rifiuti specificando operazioni svolte, tipologie e quantità gestite e l’elenco delle utenze non domestiche servite.

 

LAVORO

LAVORATORI OCCASIONALI CON COMUNICAZIONE TELEMATICA PREVENTIVA

Fino al 30.04.2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione per i rapporti di lavoro autonomo occasionali anche a mezzo e-mail; a decorrere dal 1.05.2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Si ricorda che il decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146/2021) ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, a partire dal 21 dicembre 2021, sulla falsariga della comunicazione utilizzata per gli intermittenti, mediante sms o posta elettronica, prima che il prestatore autonomo inizi a lavorare.

Si tratta delle attività di lavoro autonomo occasionale, svolta ai sensi dell’art. 2222 del c.c. e disciplinata dall’art. 67 del Tuir e dall’art. 5 del D.P.R. 633/72.

Dal 1° maggio l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico, presente su «Servizio Lavoro», messo a disposizione dal ministero del Lavoro. Per accedere all’applicazione “Lavoro autonomo occasionale” è necessario collegarsi al portale “Servizi Lavoro” al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it ed effettuare l’accesso tramite SPID / CIE (Carta d’Identità Elettronica). Dopo aver cliccato sull’icona “Lavoro autonomo occasionale” va selezionato il profilo con cui si desidera operare dal menu dedicato “Scegli per chi intendi operare”.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI

Il decreto contro il caro energia non è incentrato solamente sul taglio delle accise dei carburanti, ma al suo interno sono contenute una serie di novità pensate per aiutare alcuni settori messi in difficoltà dall’aumento dei costi dell’energia. In ottica carburanti c’è una novità che riguarda i dipendenti delle aziende private: si tratta di buoni benzina fino a 200 euro esenti da tasse per il 2022, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, co. 3, del D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Si tratta di una misura pensata per aiutare i pendolari che lavorano nelle aziende per aiutarli in un momento in cui i prezzi dei carburanti sono molto alti. A differenza di altri bonus non è un contributo concesso dal Governo per l’acquisto di carburante, ma rivolto alle imprese che già erogano buoni benzina ai propri dipendenti o che decidono di farlo. Il sostegno può valere per tutti i dipendenti delle aziende private, indipendentemente dal loro ruolo e dal loro reddito, con esclusione dei collaboratori con Partita Iva o ai dipendenti pubblici.

: Per maggiori informazioni

 

SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO

Il Ministero del Lavoro, in seguito alla pubblicazione del D.L. 24/2022, in data 30 marzo 2022 ha aggiornato le Faq in tema di Covid-19, precisando che l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è prorogato fino al 30 giugno 2022. Pertanto, è utilizzabile la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti).

Resta inalterato l’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione.

 

SANZIONI AI NO VAX OVER 50 ANNI

Sono partiti i primi avvisi che porteranno alle multe da 100 euro per i no vax over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale in vigore fino al 15 giugno. Al momento sarebbero in via di spedizione un primo lotto di circa 600mila “comunicazioni di avvio del procedimento” tramite Poste, 100mila al giorno. E altre 600mila partiranno subito dopo.

Il ministero della Salute ha infatti inviato nei giorni scorsi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino: si tratterebbe di una platea di circa 2 milioni di over 50. Appena ricevuto l’avviso il no vax può decidere di pagare oppure avrà dieci giorni di tempo, a pena di decadenza, per inviare alla sua Asl eventuali esenzioni o altre ragioni che hanno causato il differimento del vaccino, come aver contratto il Covid. Entro gli stessi 10 giorni il destinatario che si è “giustificato” dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui riferirà di aver mandato le proprie ragioni all’azienda sanitaria per non essersi vaccinato. Entro altri successivi 10 giorni sarà sempre la Asl a dover comunicare alle Entrate se la sanzione va irrogata oppure no, in quest’ultimo caso chiudendo il procedimento. Se invece l’azienda sanitaria considererà non giustificate le ragioni esposte l’iter andrà avanti e così entro altri 180 giorni le Entrate notificheranno via pec o raccomandata un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo, contro il quale il cittadino potrà comunque sempre fare ricorso al Giudice di pace.

 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER I DATORI DI LAVORO

Cambiano le informazioni che obbligatoriamente il datore di lavoro deve fornire al lavoratore all’avvio del rapporto di lavoro. E’ quanto previsto in decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 70 del 31 marzo scorso, per l’attuazione della direttiva UE n. 2019/1152.

A seguito delle modifiche, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno comunicare obbligatoriamente al lavoratore, in modo chiaro e completo, una serie dettagliata di informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulla relativa tutela. La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto, in modalità cartacea o elettronica, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività. Ulteriori obblighi informativi sono richiesti in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e nel caso di distacco all’estero del lavoratore. Qualora le comunicazioni prescritte non vengano effettuate ovvero siano eseguite in ritardo o in modo incompleto, è prevista una sanzione da 250 a 1.500 euro.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

LA DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO

Sale l’attesa per il testo della delega fiscale, per la riforma che coinvolgerà numerosi aspetti del fisco italiano. In queste settimane il Governo ha discusso per individuare i nuovi provvedimenti della riforma fiscale, e attualmente sono molti i temi dibattuti che riguardano diversi aspetti.

Al centro dell’attenzione di nuovo si trova la flat tax, ovvero l’imposta con aliquota unica che coinvolge i lavoratori in regime fiscale forfettario, ma si discute anche sul futuro dell’Irap, tassa che dal 1° gennaio scorso è stata soppressa per le imprese individuali e familiari. Si continua anche a parlare di cashback fiscale, proponendo inizialmente un rimborso sulle spese di natura medica e sociale.

Ancora una volta gli obiettivi seguono la pianificazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui spiccano anche misure per la lotta all’evasione fiscale. Ecco in sintesi le novità della riforma:

forfettari e flat tax: viene previsto uno scivolo biennale per gli autonomi che superano la soglia dei 65mila euro di ricavi o compensi a cui si applica la flat tax al 15%; in questi casi si applicherebbe un’altra aliquota piatta, superiore al 15%, entro un tetto ancora da specificare.

Più spazio ai dati dell’e-fattura: una riformulazione chiede alla delega di puntare sul «pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi». Al Mef sono già in corso i lavori per l’estensione dell’obbligo di e-fattura anche ai forfetari.

Versamenti mensili e addio alla ritenuta: Il testo riformulato apre ai versamenti mensili di saldi e acconti per i lavoratori autonomi, ma con una certa cautela. Si parla di «progressiva mensilizzazione», senza specificare la decorrenza per non sciogliere ora il nodo delle ricadute di cassa.

Stop all’Irap per studi associati: il «progressivo superamento» dell’Irap avrà come priorità l’abolizione dell’imposta per studi associati, società di persone e società fra professionisti.

 

CAMBIO DI TASSAZIONE SUL PRELIEVO UTILI

Il 2022 è l’ultimo anno in cui si applica il regime transitorio, introdotto dal co. 1006 della L. 205 del 2017, che contiene un’apposita disciplina secondo la quale alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le norme del D.M. 26.5.2017.

Tale previsione intende salvaguardare la più favorevole tassazione del socio che deriva dall’adozione delle vecchie regole per i periodi dal 2018 al 2022. Quindi, riepilogando:

- agli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche non in regime d’impresa, che detengono partecipazioni qualificate, risultano applicabili le percentuali di concorrenza al reddito complessivo esposte nella tabella sopra;

- dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione con assoggettamento quindi a ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019, ha chiarito che anche per gli utili, derivanti da partecipazioni qualificate, la cui distribuzione è stata deliberata entro il 31 dicembre 2017 ma percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2018, si applica il regime transitorio con la tassazione in ragione dell’anno di formazione e non l’imposta sostitutiva.

Pertanto, qualora sia possibile, la distribuzione entro fine anno delle riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 può rivelarsi conveniente. Diverso, invece, il discorso per la distribuzione delle riserve che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 58,14%: in questo caso la convenienza è limitata a causa dell’incidenza delle addizionali regionali e comunali Irpef.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1 LUGLIO

La partenza del nuovo esterometro era prevista dal 1° gennaio, ma posticipata al 1° luglio dal D.L. 146/2021; per le operazioni con l’estero effettuate da quella data sarà obbligatorio emettere l’autofattura in formato elettronico e contestualmente verrà abolito l’esterometro.

I tipi di documento da usare sono i seguenti:

Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’Iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Il momento impositivo si determina secondo le regole ordinarie: pagamento, emissione anticipata dell’autofattura. La registrazione dell’autofattura va eseguita nel registro Iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione e con riferimento a tale mese (e nel registro acquisti nei termini per operare la detrazione). In questo caso (autofattura immediata), i termini di emissione del documento precedono quelli d’invio dei dati a fini esterometro.

 

RIVALUTAZIONE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il decreto Energia ha riaperto, con importanti modifiche, i termini per procedere alla rivalutazione dei valori di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, ma con una misura dell’imposta sostituiva pari al 14%, più alta rispetto a quella degli ultimi anni (che era pari all’11%). Altra novità è l’anticipazione dei termini di versamento al 15 giugno (era tradizionalmente il 30 giugno).

Va ricordato che la norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva vendita da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato.

La redazione e il giuramento della perizia si allineano alla data della rivalutazione e, dunque, al 15 giugno 2022. Le imposte sostitutive di Ires e Irpef, anche questa volta, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre dal 15 giugno 2022. In caso di versamenti rateizzati, sugli importi successivi al primo pagamento si sommano gli interessi al 3% annuo.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

ASSUNZIONE DI LAVORATORI UCRAINI

E' possibile per le aziende e le famiglie italiane assumere persone che hanno lasciato l’Ucraina e si sono rifugiate in Italia in seguito all’invasione del Paese da parte della Russia, il 24 febbraio scorso.

L’accesso al lavoro è uno dei diritti che si acquisiscono con la richiesta della protezione temporanea europea prevista dalla direttiva 2001/55/Ce e attivata per la prima volta dall’Unione europea il 4 marzo, per far fronte al massiccio arrivo degli sfollati dall’Ucraina. Con la sola richiesta del permesso di soggiorno presentata in Questura e legata alla protezione temporanea Ue, gli ucraini potranno lavorare sia in forma subordinata, anche stagionale, o in forma autonoma con partita Iva.

In pratica la Questura rilascia ai cittadini ucraini una richiesta di permesso di soggiorno che riporta i dati identificativi del lavoratore e un codice numerico che serve all’assunzione e all’apertura di una posizione contributiva presso l’Inps, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2021 e IMU 2022.

 

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