STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 22 settembre 2022
CIRCOLARE N. 183
Le promesse elettorali sulle questioni fiscali, che in campagna elettorale sono state copiose, con messaggi semplici e slogan essenziali, mal si conciliano con i noiosi tecnicismi del sistema tributario.
Un sistema fiscale, quello italiano, che risale agli inizi degli anni ’70 e, in mezzo secolo, questo assetto normativo è stato contornato da una miriade di provvedimenti, sovente estemporanei e basati su esigenze di gettito contingenti, o sulla volontà di agevolare alcuni comparti, spesso in conseguenza di promesse elettorali, perciò il complesso delle norme è divenuto un ginepraio molto spesso inestricabile, foriero di contenzioso e di iniquità. Una conclamata incertezza normativa, figlia dello stratificarsi di centinaia e centinaia di leggi fiscali scritte male e spesso interpretate peggio (oltre 800 leggi, così stima il direttore dell’Agenzia delle Entrate).
Quello delle tasse è un argomento tra i temi più sfruttati dai partiti durante le campagne elettorali e quella che volge al termine non fa eccezione, tra tasse piatte (flat tax) e patrimoniali (imposta di successione) e su una lunga serie di altri interventi quali: cartelle da rottamare, pace fiscale, limite per l’uso del contante, taglio del cuneo fiscale, detassazioni per i giovani, Iva sui beni di prima necessità. Come se i rimedi ai mali del fisco arrivassero con un tocco di bacchetta magica. E come se, per effetto della stessa magia, tutto fosse gratis, senza costi per la collettività. Chi debba pagare il conto delle promesse elettorali – si fa nuovo debito? si taglia la spesa pubblica? si rimodula il prelievo fiscale? – non è tra le preoccupazioni dei partiti.
La verità è che la “questione fiscale” è più articolata, il risultato di una pluralità di anomalie e inefficienze la cui somma fotografa il disastro che conosciamo, che ha come risultato finale una pressione fiscale opprimente, sulle persone e sulle imprese, con l’aggiunta dei costi “indiretti” dei troppi adempimenti di un sistema complesso e non certo orientato alla crescita.
Nell’attesa che il nuovo Parlamento e il nuovo Governo mettano in atto le riforme annunciate che non sono né di destra né di sinistra né di centro, ma ispirate dal buonsenso, nella seduta del 20.09.2022 il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Aiuti bis, che stanzia 17 miliardi per sostenere imprese e famiglie contro il caro energia. Tra i provvedimenti più importanti si segnalano inoltre l’accordo sul superbonus 110% con la riformulazione della responsabilità sui crediti fiscali ceduti per i bonus edilizi, che ora si applicherà solo in presenza di dolo o colpa grave e la proroga al 31.12.2022 dello smart working per i lavoratori fragili e i genitori di figli fino a 14 anni.
La bozza del decreto Aiuti ter ha prorogato i crediti d’imposta per il caro bollette delle imprese che utilizzano elettricità o gas naturale e previsto l’erogazione di un ulteriore bonus di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore degli stessi soggetti che hanno potuto fruire del bonus 200 euro, pur prevedendo alcune restrizioni nelle condizioni di accesso.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 17 OTTOBRE
Lunedì 17 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei Redditi e Irap 2022.
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VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE AL 30 SETTEMBRE
Entro il 30 settembre deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio relative al secondo trimestre 2022. Il versamento può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia delle Entrate mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia stessa, ovvero con addebito su conto corrente (bancario o postale) ovvero, infine, utilizzando il modello F24. Entro il 30 settembre va eseguito anche il versamento relativo al primo trimestre dell’anno, se l’importo dovuto non supera 250 euro; se anche l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera la soglia di 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
A partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 la soglia passa da 250 euro a 5.000 euro, così come previsto dalla conversione del decreto Semplificazioni (D.L. del 21.06.2022 n. 73).
L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al titolare di partita Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica due distinti elenchi:
- elenco A (non modificabile): in cui sono riportati gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio che riportano il corretto assolvimento dell’imposta di bollo;
- elenco B (modificabile): in cui sono evidenziate le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite Sistema di Interscambio, che non riportano l’assolvimento corretto dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta.
La consultazione degli elenchi nell’area riservata del portale è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.
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RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NELLA UE NEL 2021
Entro il termine del 30 settembre prossimo sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro, nell’anno 2021.
Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario, per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.
E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.
L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. In altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.
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RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2022
Entro il 31 ottobre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2022 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2023.
I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 devono presentare esclusivamente per via telematica il modello Iva TR. L’ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione.
Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.
In caso di richiesta di rimborso non vige il limite annuo previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24, poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.
In caso di richiesta in compensazione del credito, col modello F24, il limite di utilizzo è stato innalzato da 700.000 a 2.000.000 di euro (art. 1 co. 72 della Legge n. 234 del 2021).
La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.
VERIFICA AL 30 SETTEMBRE PER IL BONUS 110%
La data del 30 settembre rappresenta una scadenza importante per i proprietari delle villette e case unifamiliari che vogliono sfruttare il superbonus del 110%, che scade al 31 dicembre 2022. La norma pone come requisito obbligatorio la realizzazione dei lavori, nella misura almeno del 30% dell’intervento complessivo, entro il 30 settembre 2022. La categoria di lavorazioni non è rilevante; la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori compresi in altre agevolazioni non superbonus (50%, 65%), fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.
La prova del rispetto del requisito del 30% di lavori effettuati può essere data da una dichiarazione del direttore dei lavori, corredata da documenti a supporto, come foto, fatture, bolle e libretto delle misure, rispettando il requisito della data certa con l’utilizzo di una pec o di una raccomandata, senza asseverazione. I soggetti che non riusciranno a soddisfare tale requisito potranno detrarre le sole spese al 110% effettuate entro il 30 giugno 2022.
Un emendamento approvato al decreto Aiuti bis prevede che per i crediti in relazione ai quali sono stati già acquisiti visti e asseverazioni, la responsabilità solidale dell’acquirente scatta soltanto con dolo o colpa grave. Per disciplinare tale situazione e consentire l’estensione della nuova responsabilità solidale depotenziata, è stata ora introdotta un’asseverazione “ora per allora”. In sostanza, il fornitore, che non riesce a vendere i crediti fiscali, acquisisce ora per allora asseverazioni, visti e attestazioni ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave.
Si ricorda che a fine 2022 scade il bonus barriere architettoniche al 75% (in cinque rate annuali), varato dalla legge di Bilancio 2022, può essere utilizzato per tutti gli interventi di rimozione delle barriere: ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe, ma anche adeguamenti di servizi igienici, impianti elettrici e domotici e il bonus facciate al 60%, che la L. di Bilancio ha archiviato la percentuale di sconto più pesante (al 90%), la detrazione è ammessa per le spese documentate e sostenute nel 2022 e dal 2023 non è più prevista. In alternativa le facciate potranno ancora essere interessate alla riqualificazione totale dell’edificio in ambito ecobonus (con influenza termica).
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BONUS DA 200 EURO LAVORATORI AUTONOMI
Forse dal 26 settembre artigiani, commercianti e professionisti potranno richiedere l’indennità una tantum di 200 euro introdotta dall’art. 33 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022 convertito nella Legge 91/2022) quale misura di sostegno al potere d’acquisto conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.
Continua l’estenuante attesa della pubblicazione del decreto attuativo con le indicazioni operative per le domande di accesso al bonus 200 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle casse private e alle Gestioni separate dell’INPS. Il 13 settembre scorso la Corte dei Conti ha approvato il testo che quindi potrebbe essere pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
I beneficiari dell’indennità una tantum sono:
La bozza del decreto Aiuti ter prevede un’ulteriore indennità una tantum, questa volta da 150 euro, analoga a quella dei 200 euro, alle stesse categorie di beneficiari, ma in alcuni casi si riduce la soglia di reddito che dà diritto a ricevere l’aiuto: da 35mila a 20mila euro.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
INCENTIVI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CIRCOLARE
L’intervento, realizzato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) è disciplinato dal decreto 1° dicembre 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo.
L’incentivo sostiene con agevolazioni finanziarie la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare del Green New Deal italiano da parte di imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta, con particolare riguardo agli obiettivi di: decarbonizzazione dell’economia, economia circolare, riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile e adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre 2022, anche in forma congiunta, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00). A partire dal 4 novembre 2022 sarà possibile avviare la procedura di precompilazione delle domande accreditandosi all’area riservata, accessibile dal sito del soggetto gestore.
ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI DALL’ESTERO
Dal 1° luglio 2022, per gli acquisti di beni e di servizi ricevuti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti Iva devono comunicare i dati di ogni singolo acquisto inviando al Sistema di Interscambio i documenti elettronici contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19.
Il documento elettronico va trasmesso al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento (in caso di operazioni intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).
Il decreto semplificazioni ha stabilito l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche di quelle non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972 (ad esempio fatture di alberghi, ristoranti, trasporti ecc.) solo quando di importo non superiore a 5.000 euro; l’importo corrispondente alla soglia va considerato al lordo di Iva sulla fattura.
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NOVITA’ PER LO SMART WORKING
La conversione del decreto Aiuti bis segna un imprevisto e importante ritorno al passato per lo smart working: il sistema era appena tornato alle regole ordinarie (necessità dell’accordo individuale, nessuna regola speciale per lavoratori fragili e genitori con figli under 14), quando già arriva un nuovo ripensamento. Accanto al rinnovo del diritto al lavoro agile per fragili e genitori di under 14, il provvedimento approvato in prima lettura al Senato il 13 settembre contiene a sorpresa la proroga per la generalità dei lavoratori del settore privato.
A livello normativo si interviene su quanto previsto dall’art. 10, co. 2-bis del decreto legge n. 24/2022, spostando al 31 dicembre 2022 la data precedentemente fissata al 31 agosto. Ad essere ritoccato è quindi il termine relativo allo smart working semplificato nel settore privato, regolato dalle disposizioni emergenziali previste dall’art. 90 del decreto Rilancio n. 34/2020 e che hanno reso più facile l’accesso al lavoro agile.
Nel dettaglio, fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2022 i datori di lavoro del settore privato potranno porre i propri dipendenti in smart working inviando una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro contenente esclusivamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
Alla comunicazione semplificata si affianca la possibilità per i datori di lavoro di applicare lo smart working anche in assenza degli accordi individuali. Inoltre, gli obblighi di informativa previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica mediante la documentazione messa a disposizione dall’INAIL.
INFORMATIVA SUI CONTRATTI DI LAVORO
Per effetto del D.Lgs. n. 104/2022, l’obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore tutte le informazioni principali relative al rapporto di lavoro, ordinariamente trasposte nella “dichiarazione di assunzione”, è stato profondamente modificato, imponendo numerosi nuovi obblighi alle imprese e ai professionisti.
Il decreto legislativo in commento trova applicazione per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 13 agosto 2022 e per i lavoratori già in forza alla data del 1° agosto 2022, previa richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro/committente è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro sessanta giorni, le informazioni indicate nel decreto. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Nel tentativo di agevolare le imprese nella prima fase di attuazione della normativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha adottato la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 che semplifica in parte gli adempimenti aziendali e fornisce a datori di lavoro e committenti alcuni elementi di analisi utili a non leggere la nuova normativa in modo ossessivamente imbrigliante.
Anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 6 del D.Lgs. n. 152/1997 circa la diffusione gratuita dei contenuti informativi richiesti dal D.Lgs. n. 104/2022 da parte del Ministero del Lavoro, si è cercato di realizzare un modello di contratto individuale, lettera di assunzione o dichiarazione di assunzione. Nel fac-simile proposto i contenuti richiesti sono minimi ed eliminano i rischi di una cristallizzazione dei dati mediante rinvio alla contrattazione collettiva di settore, che consente un automatico aggiornamento dei contenuti dell’informativa.
: Per un maggior approfondimento
FRINGE BENEFIT A 600 EURO PER IL 2022
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3 Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro. Una soglia più che raddoppiata rispetto a quella ordinaria, pari a 258,23 euro.
E’ quanto ha stabilito l’art. 12 del D.L. 115/2022 cosiddetto decreto Aiuti bis; il rafforzamento del welfare aziendale passa anche dall’estensione di beni e servizi esenti Irpef.
L’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro è possibile se:
I fringe benefits potranno essere riferiti anche ad un singolo lavoratore. Infatti, non viene richiesto che i beni, i servizi e le somme erogate, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti. Questa novità si aggiunge a quanto già previsto dal D.Lgs. 21/2022, che aveva consentito di utilizzare come strumento di welfare l’esenzione dei buoni carburanti (in relazione ai maggiori costi del carburante, è stata introdotta per il 2022 l’esenzione Irpef dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro ai propri dipendenti).
A disposizione di aziende e lavoratori vi sono quindi un totale di 800 euro di misure di welfare escluse dalla formazione del reddito imponibile, dei quali una quota pari a 200 euro è “vincolata” all’utilizzo per l’erogazione dei buoni carburante.
FONDO NUOVE COMPETENZE 2022
Il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto che regola il Fondo nuove competenze, il programma guida per la formazione dei lavoratori occupati nell’ambito del Piano Nazionale Nuove Competenze, orientato al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche e rifinanziato con un miliardo di euro. Rispetto allo scorso anno il Fondo non coprirà la totalità dei costi, ma il 100% dei contributi assistenziali e previdenziali e il 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione.
Possono presentare istanza non solo le aziende danneggiate dalle conseguenze della pandemia Covid-19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (D.L. 146/2021) ma anche i datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico e siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale in relazione ai quali sia necessario un adeguamento delle competenze del personale.
Lo stesso Ministero ha annunciato che l’ANPAL pubblicherà gli avvisi per candidarsi ai progetti già nel mese di ottobre 2022, affinché le aziende possano candidare i loro progetti.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI
L’INPS dà il via libera all’esonero contributivo collegato alle nuove assunzioni di lavoratori in forza ad aziende in crisi. Con la circolare 99/2022 l’Istituto detta le regole per la gestione dell’incentivo previsto dalla legge di bilancio 2022 in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o che stabilizzano rapporti a termine nonché effettuano trasferimenti, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022.
I lavoratori che danno diritto alla facilitazione sono quelli che, a prescindere dalla loro età, sono in forza ad aziende in difficoltà, la gestione è stata seguita dalla speciale struttura ministeriale per le crisi di impresa (istituita in base alla legge di bilancio per il 2007).
Si tratta di un esonero, pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per 36 mesi, con un massimo di 6mila euro riferito all’intero anno (500 euro mensili). I lavoratori, come spesso accade in circostanze analoghe, riceveranno comunque l’accredito ai fini pensionistici. Nella circolare si ricorda che, per espressa previsione normativa, in caso di assunzione di lavoratori destinatari della Naspi, non è previsto il cumulo dei benefici. Restano fuori dall’incentivo le assunzioni di dirigenti, di lavoratori a chiamata, di apprendisti e di domestici. Vi rientrano, invece, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati dalle cooperative. Sono agevolati tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.
Il lavoratore proveniente da un’azienda in crisi può anche essere stato licenziato, da quest’ultima, per riduzione di personale nei sei mesi precedenti, ovvero essere stato impiegato in rami di azienda che formano oggetto di trasferimento.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO
Le imprese e i soggetti che hanno beneficiato di misure emergenziali previste dal decreto Rilancio in poi devono comunicare le informazioni relative agli importi ricevuti presentando all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 novembre 2022 (termine inizialmente fissato al 30 giugno e prorogato dopo le richieste degli addetti ai lavori) l’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato Covid.
I contribuenti devono inviare i dettagli su contributi a fondo perduto, bonus e crediti d’imposta ricevuti per attestare il rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza da Covid-19, il cosiddetto Temporary Framework.
Le regole da seguire sono state a lungo al centro di accese discussioni che hanno toccato vari punti, dai ritardi per l’attuazione alla necessità di ottenere una proroga della scadenza prevista in principio al 30 giugno, dalla ridondanza dei dati alla vastità della platea di soggetti interessati.
OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2022 – 2024, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
Al pari delle società di persone, il reddito viene tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi all’opzione) le riserve che sono state accantonate in periodi precedenti la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
: Le anticipazioni dal nostro sito internet
CAMBIA LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DAL 2023
La distribuzione di dividendi, eseguita in favore dei soci persone fisiche, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 sconta sempre la tassazione secca del 26% anche se la delibera è stata adottata entro il 31 dicembre 2022. In base al regime transitorio disposto dalla L. 215/2017, infatti, le distribuzioni dei dividendi deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 mantengono il regime fiscale previgente con tassazione in capo ai percipienti in funzione dell’anno di maturazione degli utili.
Si ricorda infatti che, al fine di consentire una tassazione coerente con l’Ires corrisposta dalla società, per gli utili prodotti fino al periodo d’imposta 2017 si applicano le precedenti regole: le riserve di utili maturate fino al periodo d’imposta 2007, per le quali la società ha pagato Ires nella misura del 33%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 40%; le riserve di utili maturate fino dal periodo d’imposta 2007 e fino al periodo d’imposta 2016, per le quali la società ha pagato Ires nella misura del 27,5%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%; le riserve di utili maturate nel periodo d’imposta 2017, per le quali la società ha pagato l’Ires del 24%, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%.
La L. 205/2017 ha previsto che per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 non sussiste più alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, poiché in ogni caso la tassazione del dividendo è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 26%.
Pertanto le società di capitali dispongono obbligatoriamente di un periodo di cinque anni (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) per “smaltire” le riserve maturate fino al 31 dicembre 2017 ed applicare le previgenti regole.
Per le delibere sulla distribuzione di utili intervenute dopo il 1° gennaio 2023, si applica la tassazione al 26%.
AVVIATA LA LOTTERIA FILANTROPICA
Debutta anche in Italia la prima lotteria filantropica dove chi gioca, acquistando il canonico biglietto della fortuna, non vince per sé ma finanzia un montepremi interamente destinato al Terzo settore e in particolare a progetti e che rispondono a bisogni sociali urgenti. Al vincitore spetterà infatti non solo scegliere a quale scopo, tra quelli valutati e preselezionati, destinare l’intero montepremi, ma toccherà anche associare il proprio fortunato nome alla futura realizzazione dell’opera finanziata.
Dal 1° febbraio e fino al 30 luglio 2023 aziende, ma anche privati, potranno partecipare a questa singolare gara di solidarietà acquistando un biglietto attraverso un semplice gesto di donazione pari a 500 euro, deducibile come previsto dalla norma fiscale specifica (art. 83 del D.Lgs. 117/2017).
Al vincitore - individuato con le operazioni di estrazione che avverranno il 9 novembre 2023 - sarà assegnato un premio davvero speciale: scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti sociali proposti da Fondazione Lotteria Filantropica Ente Filantropico. I progetti beneficiari, trasversali a più aree come istruzione, formazione per il lavoro, lotta alla povertà, cura e inclusione per i più fragili, saranno realizzati su scala nazionale, creeranno occupazione in particolare per i giovani, opereranno in una prospettiva di lungo periodo e saranno in grado di autosostenersi nel medio lungo termine.
Partecipare alla Lotteria Filantropica Italia significa in sostanza aderire a un programma di responsabilità collettiva.
CALCOLO DEL CREDITO SUL CARO BOLLETTE
A favore delle imprese diverse dalle “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw e in favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, per usi di gas naturale diversi da quelli termoelettrici, è riconosciuto un credito d’imposta per il secondo e terzo trimestre 2022 per contrastare l’aumento dei costi energetici, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, come previsto dal D.L. 21/2022.
Il credito d’imposta sorge se il costo relativo alla componente energetica è superiore al 30% del prezzo medio del 1° e 2° trimestre 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio dei medesimi trimestri nell’anno 2019, calcolato nella misura del 15% per l’energia elettrica e del 25% per il gas.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione col modello F24 entro la data del 31 dicembre 2022 oppure, in alternativa, cedibile per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, previa apposizione del visto di conformità.
Per calcolare il credito spettante è possibile fare richiesta al proprio fornitore di energia elettrica o gas, sempre che sia rimasto il medesimo nel 2019 e nel 2022, oppure richiedere allo Studio le modalità di calcolo, che procederà alla verifica per tutti i soggetti beneficiari.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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